Costituzione europea
[firmata a Roma il 29 ottobre 2004]
Preambolo
Sua MaestĂ il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Ceca, Sua MaestĂ la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, il Presidente della Repubblica di Estonia, il Presidente della Repubblica Ellenica, Sua MaestĂ il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica Francese, la Presidente dellâirlanda, il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica di Cipro, la Presidente della Repubblica di Lettonia, il Presidente della Repubblica di Lituania, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, il Presidente della Repubblica di Ungheria, il Presidente di Malta, Sua MaestĂ la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente Federale della Repubblica Dâaustria, il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica Portoghese, il Presidente della Repubblica di Slovenia, il Presidente della Repubblica Slovacca, la Presidente della Repubblica di Finlandia, il Governo del Regno di Svezia, Sua MaestĂ la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
ISPIRANDOSI alle ereditĂ culturali, religiose e umanistiche dellâEuropa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertĂ , della democrazia, dellâuguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che lâEuropa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltĂ , del progresso e della prosperitĂ per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i piĂš deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietĂ nel mondo;
PERSUASI che i popoli dâEuropa, pur restando fieri della loro identitĂ e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre piĂš stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI che, âUnita nella diversitĂ â, lâEuropa offre ai suoi popoli le migliori possibilitĂ di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilitĂ nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI a proseguire lâopera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le ComunitĂ europee e del trattato sullâUnione europea, assicurando la continuitĂ dellâacquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati dâEuropa,
HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
Sua MaestĂ il Re dei Belgi
il Presidente della Repubblica Ceca
Sua MaestĂ la Regina di Danimarca
il Presidente della Repubblica Federale di Germania
il Presidente della Repubblica di Estonia
il Presidente della Repubblica Ellenica
Sua MaestĂ il Re di Spagna
il Presidente della Repubblica Francese
la Presidente dellâIrlanda
il Presidente della Repubblica Italiana
il Presidente della Repubblica di Cipro
la Presidente della Repubblica di Lettonia
il Presidente della Repubblica di Lituania
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
il Presidente della Repubblica di Ungheria
il Presidente di Malta
Sua MaestĂ la Regina dei Paesi Bassi
il Presidente Federale della Repubblica Dâaustria
il Presidente della Repubblica di Polonia
il Presidente della Repubblica Portoghese
il Presidente della Repubblica di Slovenia
il Presidente della Repubblica Slovacca
la Presidente della Repubblica di Finlandia
il Governo del Regno di Svezia
Sua MaestĂ la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Parte I
Titolo I â Definizione e obiettivi dellâUnione
Art. I-1 â Istituzione dellâUnione
1. Ispirata dalla volontĂ dei cittadini e degli Stati dâEuropa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce lâUnione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. LâUnione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
2. LâUnione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Art. I-2 â Valori dellâUnione
LâUnione si fonda sui valori del rispetto della dignitĂ umana, della libertĂ , della democrazia, dellâuguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societĂ caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietĂ e dalla paritĂ tra donne e uomini.
Art. I-3 â Obiettivi dellâUnione
1. LâUnione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. LâUnione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. LâUnione si adopera per lo sviluppo sostenibile dellâEuropa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilitĂ dei prezzi, su unâeconomia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualitĂ dellâambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. LâUnione combatte lâesclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la paritĂ tra donne e uomini, la solidarietĂ tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietĂ tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversitĂ culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo lâUnione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietĂ e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, allâeliminazione della povertĂ e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. LâUnione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
Art. I-4 â LibertĂ fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertĂ di stabilimento sono garantite dallâUnione ed al suo interno in conformitĂ della Costituzione.
2. Nel campo dâapplicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalitĂ .
Art. I-5 â Relazioni tra lâUnione e gli Stati membri
1. LâUnione rispetta lâuguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identitĂ nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dellâintegritĂ territoriale, di mantenimento dellâordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, lâUnione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nellâadempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli S...