CAPITOLO 11
LibertĂ di lavorare ovunque nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza
Ovvero lâapplicazione del D.Lgs. 81/08
nel CoWORKING e nello SMART WORKING
I nuovi modelli di organizzazione del lavoro richiedono, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una rilettura delle modalitĂ di attuazione della normativa. Il cambiamento deve essere accompagnato da una profonda trasformazione culturale sia da parte del vertice aziendale, sia da parte dei lavoratori.
Dalla supervisione diretta alla gestione per obiettivi
Come lo Smart working sposta il controllo dellâattivitĂ dalla supervisione diretta alla misurazione del risultato, cosĂŹ, dobbiamo (figure della sicurezza DDL; RSPP; Organi ispettivi e di controllo) rileggere i criteri di valutazione dei rischi, di sorveglianza e vigilanza sul lavoratore. Ăš evidente che, nel momento in cui si abbraccia il concetto di lavoro agile, il Datore di lavoro perde il controllo diretto sul rischio.
Quando il Datore di lavoro decide di intraprendere il nuovo cammino organizzativo, deve necessariamente rielaborare il documento di valutazione dei rischi che, cosĂŹ come richiede la norma, deve essere aggiornato nei casi di modifiche allâorganizzazione del lavoro; lo Smart working cosĂŹ come il Coworking devono essere considerati delle modifiche organizzative.
La Valutazione del rischio
La valutazione del rischio della mansione, che potrĂ beneficiare di questa nuova modalitĂ organizzativa, dovrĂ essere aggiornata sia per gli aspetti di natura organizzativa propri dello Smart working, sia per comprendere e definire le misure di prevenzione e protezione associate alla variabilitĂ dei rischi ai quali potenzialmente puĂČ sottoporsi il lavoratore scegliendo, di volta in volta, il contesto in cui andrĂ ad operare; gli ambienti in cui il dipendente decide di svolgere la propria prestazione sono al di fuori dal perimetro dellâazienda e non sono nella disponibilitĂ giuridica del Datore di lavoro.
Questâultimo non ha nĂ© il controllo sugli ambienti e sugli impianti, nĂ© puĂČ incidere direttamente sul comportamento del lavoratore perchĂ© non ha la supervisione diretta dellâattivitĂ in corso di esecuzione. PoichĂ© siamo in grado di identificare in tempo reale i rischi che incontriamo quotidianamente nella nostra vita privata, attuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, dobbiamo essere in grado di percepire anche quelli derivanti dallâattivitĂ lavorativa svolta in un contesto diverso dal luogo aziendale.
In entrambe le situazioni lâattenzione al contesto deve essere la medesima; se nella vita privata le valutazioni vengono attuate in maniera automatica, nello Smart working dobbiamo avere un livello di consapevolezza maggiore che deriva anche dalla formazione ricevuta.
La collaborazione del lavoratore alla valutazione del rischio diventa il cardine del sistema di tutela: egli Ăš lâattore principale della propria sicurezza. Il Datore di lavoro dovrĂ definire gli ambiti e dovrĂ , coerentemente con le scelte fatte, fornire al dipendente gli strumenti con i quali poter padroneggiare e valutare il rischio.
Il Datore di lavoro rimane il garante della sicurezza, ma in questa fattispecie non possiamo prescindere dalla fondamentale ed esclusiva collaborazione con il lavoratore, o meglio il âlavoratore responsabileâ.
Il Coworking
Per analizzare i nuovi modelli organizzativi dobbiamo fare interagire le diverse entitĂ che compongo il nostro sistema della sicurezza. Le EntitĂ in campo sono rappresentate da: Datore di lavoro, lavoratore, azienda, luogo di lavoro e attrezzature impiegate per lo svolgimento delle attivitĂ . Mettiamo in relazione i diversi elementi e vediamo quello che succede.
Le c...