L'Esperto in Gestione dell'Energia
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L'Esperto in Gestione dell'Energia

Guida per la formazione del professionista con riferimenti pratici in allegato

Alfonso Calabria, Diego Di Palma, Mario Di Veroli, Marco Lucentini

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Guida per la formazione del professionista con riferimenti pratici in allegato

Alfonso Calabria, Diego Di Palma, Mario Di Veroli, Marco Lucentini

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La figura dell'EGE sta acquistando un ruolo chiave nel mercato energetico e nel mondo del lavoro, in perfetto equilibrio con altre realtà quali i Sistemi di gestione dell'Energia ISO 50001 o le ESCO come definite dalla Norma UNI 11352. Il decreto 102/2014 ha aggiunto ulteriore forza al ruolo dell'Esperto in Gestione dell'Energia, figura essenziale al fine di ottenere risultati reali e positivi. L'esperto in gestione dell'energia può dunque proporsi come dipendente o consulente presso utenti con rilevanti consumi di energia, ESCO, organismi bancari e finanziari, distributori e fornitori di vettori energetici o Pubbliche Amministrazioni. Il volume fornisce le nozioni principali, gli approfondimenti e tutti gli strumenti necessari per sviluppare un progetto completo di analisi del profilo dei consumi energetici, proposta di efficientamento ed analisi economico-tecnica dei singoli interventi sia per una realtà in ambito civile che industriale. Completano l'opera alcuni utili esempi pratici.

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Information

Publisher
EPC EDITORE
Year
2017
ISBN
9788863108026
CAPITOLO 1
L’EVOLUZIONE DELLE POLITICHE ENERGETICHE ED I RIFLESSI NORMATIVI
L’energia, come tutte le risorse strategiche, è regolamentata in tutte le sue implicazioni in modo approfondito da leggi regolamenti e norme.
L’Unione Europea (UE) esercita sulle politiche energetiche degli Stati membri una competenza concorrente (in base all’art. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto, gli Stati membri possono agire soltanto se l’UE ha deciso di non farlo.
L’Italia ha preceduto di diversi anni la legislazione europea per le politiche energetiche. La legge 10/91 sull’utilizzo razionale dell’energia ha, infatti, preceduto di 2 anni la prima “direttiva SAVE” della Commissione europea del 1993. L’Italia è dunque stato uno dei paesi precursori in Europa per le politiche di uso razionale dell’energia. In particolare, l’attuazione del Piano Energetico Nazionale, che ha appunto avuto luogo in Italia con l’emanazione della legge 10/91, ha dato origine alla politica italiana di incentivi per l’Uso Razionale dell’Energia.
1.1 Gli indirizzi europei in politica energetica
Come si è detto l’energia è uno dei settori su cui ha competenza l’Unione Europea, la quale ha ormai da diversi anni intrapreso una chiara strategia, indicata in tutti i documenti ufficiali.
La politica energetica dell’Unione Europea (UE) mira principalmente ad affrontare i problemi ritenuti prioritari, che vengono individuati nel costante aumento della domanda energetica, nella volatilità dei prezzi nei mercati dell’energia e nei problemi di approvvigionamento, non essendo l’Europa autosufficiente nella produzione di fonti energetiche primarie. Parallelamente viene considerata la necessità di riduzione dell’impatto ambientale del comparto energetico.
Nel complesso gli Stati membri costituiscono la seconda economia mondiale, i consumi energetici valgono un quinto del totale mondiale, ma la percentuale di risorse primarie convenzionali è molto ridotta.
Nella figura seguente vengono riportati i valori percentuali delle importazioni di combustibili fossili in Europa: si vede che nel periodo 1995-2012 le importazioni totali sono cresciute dal 40% al 50%, mentre per i soli prodotti petroliferi si arrivati a valori prossimi la 90%.
Figura 1.1 – Importazioni di combustibili fossili nell’UE-27 (1995-2012) – Fonte: Eurostat, aprile 2013 (da Commissione Europea – Le politiche dell’Unione Europea: energia)
L’UE sintetizza nei seguenti tre obiettivi principali le finalità della propria politica energetica:
  • la sicurezza dell’approvvigionamento;
  • la competitività;
  • la sostenibilità.
Per perseguire tale politica, l’UE ha stabilito “obiettivi in materia di clima ed energia” per il 2020, il 2030 e il 2050, attraverso documenti ufficiali e strumenti legislativi Direttive). Tali obiettivi rappresentano una scelta autonoma e si affiancano agli impegni presi dagli Stati membri a livello internazionale.
Gli obiettivi per il 2020, i più noti e meglio conosciuti come “strategia 20-20-20”, prevedono di:
  • ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990;
  • ottenere il 20% dell’energia da fonti rinnovabili;
  • migliorare l’efficienza energetica del 20%.
Per il 2030 gli obiettivi, hanno più o meno lo stesso tenore, ma diventano più restrittivi e si aggiunge l’intento rendere più versatile la distribuzione dell’elettricità:
  • ridurre del 40% i gas a effetto serra;
  • ottenere almeno il 27% dell’energia da fonti rinnovabili;
  • aumentare l’efficienza energetica del 27÷30%:
  • portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell’energia elettrica prodotta nell’Unione può essere trasportato verso altri paesi dell’UE).
Figura 1.2Scenari di decarbonizzazione nell’UE – Quote dei carburanti (2030 e 2050) nel consumo di energia primaria rispetto al 2005 (in %) (da Commissione Europea – COM 2011 885: Tabella di marcia per l’energia 2050)
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi, l’EU ha comunicato attraverso i canali ufficiali che relativamente a quelli del 2020:
  • i gas serra sono stati ridotti del 18% tra il 1990 e il 2012;
  • la quota di energie rinnovabili è passata dall’8,5% del 2005 al 14,1% del 2012.
Diversamente da questi due obiettivi, per l’efficienza energetica si prevede un aumento del 18÷19% entro il 2020, appena al di sotto dell’obiettivo del 20%. Questa situazione dimostra quanto sia complesso il raggiungimento di tale obiettivo. L’UE confida di poter rispettare la previsione se tutti gli Stati membri applicheranno le prescrizioni previste nelle normative e dalle direttive europee. Ciò dimostra quanto sia necessario lo sviluppo di un comparto professionale che sia in grado di gestire la complessa struttura normativa definita dall’UE per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico.
1.2 Evoluzione della Normativa Europea
Come si è detto l’attività dell’Unione Europea in ambito energetico si esplica principalmente attraverso indirizzi normativi, la cui espressione più importante sono le “direttive”. Tale attività normativa ha avuto inizio nei primi anni ’90.
Qui di seguito è riportato un elenco delle principali direttive europee sull’efficienza energetica. Occorre notare che in generale le direttive più datate riguardavano aspetti molto particolari (o addirittura singole tipologie impiantistiche). Solo nell’ultimo decennio si sono operate politiche a più ampio spettro per conseguire gli obiettivi di riduzione dei consumi.
  • Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 (che ha modificato le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/08/CE e 2006/32/CE): stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione.
  • Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 (che ha rielaborato la direttiva 2002/91/CE): promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione.
  • Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009: promuove l’uso dell’energia da fonti rinnovabili (strategia 20-20-20).
  • Direttiva 2006/32/CE del 17 maggio 2006 (sostituita dalla Direttiva 2012/27/UE): promuove l’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici.
  • Direttiva 2004/08/CE dell’11 febbraio 2004 (sostituita dalla Direttiva 2012/27/UE): promuove la cogenerazione.
  • Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (rielaborata alla Direttiva 2010/31/UE): rendimento energetico nell’edilizia.
  • Direttiva 2005/32/CE del 6 Luglio 2005: fissa i requisiti per una concezione ecologica degli apparecchi che consumano energia.
  • Direttiva 92/75/CE del 22 Settembre 1992: informazioni sui consumi energetici che devono essere pubblicate sulle etichette degli elettrodomestici.
  • Direttiva 2000/55/CE del 18 Settembre 2000: requisiti di efficienza energetica delle lampade fluorescenti.
  • Direttiva 96/57/CE del 3 Settembre 1996: requisiti energetici degli apparecchi per la refrigerazione.
  • Direttiva 92/42/CE del 21 Maggio 1992: requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda.
Dunque nell’evoluzione del quadro normativo, la direttiva 2012/27/UE (preceduta dalla direttiva 2006/32/CE da essa abrogata) rappresenta la sintesi più completa della politica energetica europea.
1.3 La Direttiva Europea 2012/27/UE
La Direttiva Europea 2012/27/UE è la più importante Direttiva Europea attualmente in vigore per quanto concerne gli obbiettivi che l’Europa si prefigge nell’ambito dell’efficienza energetica.
Infatti è la direttiva che prende in carico gli indirizzi legislativi per il raggiungimento del famoso obiettivo del 20% di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2020.
La strada scelta è quella di sviluppare un vero e proprio mercato dei servizi energetici e la rimozione delle barriere che frenano questo sviluppo.
Inoltre la direttiva lascia la libertà agli Stati membri di stabilire obiettivi di risparmio più elevati di quelli indicati dall’Unione Europea.
L’articolo 1 – “oggetto e ambito di applicazione” della direttiva recita:
“1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data.
Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso dell’energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell’Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione”.
In questa direttiva L’Unione Europea ribadisce il ruolo fondamentale del miglioramento dell’efficienza energetica non solo per i noti obiettivi di risparmio delle risorse energetiche, di riduzione dell’impatto ambientale e per rendere meno critica la questione dell’approvvigionamento energetico, ma anche per obiettivi meno direttamente legati con il settore energetico.
La direttiva, in effetti, afferma che il miglioramento dell’efficienza energetica contribuirà a superare la crisi economica, spiegando che “il passaggio a un’economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell’industria dell’Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l’efficienza energetica”.
I contenuti della direttiva comprendono anche temi in parte già affrontati nelle precedenti direttive (in particolare ...

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