Un cammino lungo 800 anni, quello dello stato di diritto. Dalla Magna Charta del 1215, che limita i poteri del re, fino alla Carta della Terra del 2000, che sancisce gli indispensabili obblighi di salvaguardia del pianeta, un viaggio attraverso i più importanti documenti della nostra civiltà giuridica, espressione di eventi fondamentali come la Glorious Revolution in Inghilterra, l'indipendenza americana, la rivoluzione francese, momenti fondamentali per la storia dell'Occidente.
Una serie di scritti introduttivi ci raccontano il cammino storico dello stato di diritto e delle idee costituzionali, che attraverso i conflitti, le contingenze storiche e gli ideali di umanità e di rispetto reciproco, ci riportano allo spirito alla base delle nostre democrazie.
Ecco, in ordine di apparizione, i documenti riprodotti, in traduzione italiana e in lingua originale: Magna Charta, 1215; Bill of Rights, 1689; Costituzione degli Stati Uniti d'America, 1787; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789; Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948; Dichiarazione universale dei diritti degli animali, 1978; Carta della terra, 2000.
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Il cammino della civiltà attraverso i documenti fondativi. Dalla Magna Charta alla Carta della Terra passando per cinque pietre miliari
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Il cammino della civiltà attraverso i documenti fondativi. Dalla Magna Charta alla Carta della Terra passando per cinque pietre miliari
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HistoryCategoria
World History1215
15 giugno, Runnymede, Inghilterra
MAGNA CHARTA LIBERTATUM
Introduzione
di Jacopo Foggi
La Magna Charta è il documento a cui si attribuisce l’origine del diritto costituzionale. È infatti un breve testo scritto, composto di 63 brevi e concisi articoli, redatto con il preciso obiettivo di porre dei limiti ai poteri del re. Il documento del 1215, di cui esistono ancora le quattro copie originali in perfette condizioni, viene scritto in collaborazione da: il delegato della Chiesa Pontificia Guala Bicchieri, il Gran Giustiziere del regno Hubert Walter di Burgh e da Guglielmo il Maresciallo, cavaliere e consigliere del sovrano, e autorizzata dal sovrano Giovanni d’Inghilterra Senzaterra. L’anno dopo Re Giovanni muore, e diventa sovrano il figlio di soli nove anni (Enrico III). Dopo un anno e mezzo di guerra civile in cui i baroni cercavano conferma e applicazione del patto, con il sostegno militare anche del Regno di Francia di Filippo II, Guglielmo il Maresciallo divenne reggente del giovanissimo sovrano e confermerà in sua vece la Charta.
Chi erano questi baroni che sono stati capaci di ottenere un contratto sociale di tale portata dal sovrano? Naturalmente è bene sottolineare la rudimentalità di molti dei principi dichiarati, che ci deve mettere in guardia da ogni visione finalistica del processo storico, come se dalla Magna Charta non potesse che venire fuori, solamente e in maniera ovvia, un percorso di progressiva garanzia e tutela dei diritti dagli arbìtri dei governi. In ben pochi punti del testo si può trovare una garanzia ferrea della libertà dai rovesci della storia: ogni Articolo avrebbe potuto semplicemente bloccarsi lì, nella sua formulazione molto circoscritta e particolaristica. E ciononostante il testo ci parla ancora. Le successive vicende storiche lo hanno ripreso per farlo diventare quella base dei diritti richiamata infinite volte nei testi costituzionali, per ampliarne la portata al di là dei soli “uomini liberi” dell’epoca medievale. Questi baroni erano i feudatari del regno d’Inghilterra, rappresentanti dell’alto clero, nobili proprietari terrieri che gestivano di fatto intere aree; nonché rappresentanti di nascenti borghi e città in cui si stava consolidando la familiarità a forme di rappresentanza elettiva e di autonomia commerciale (da qui gli articoli relativi alle “libertà delle città’).
Stanchi degli arbitri del Re, in termini di tributi feudali sulla terra e di obblighi militari, i nobili si allearono con la Francia, a cui il re Giovanni aveva promesso alcune terre di proprietà dei baroni inglesi. Dopo vent’anni di conflitti, di alleanze, guerre fratricide, e di ribaltamenti di fronte (che solo un esperto medievalista può ricostruire nella sua complessità), i baroni riuscirono ad approfittare della posizione di debolezza in cui si trovava Giovanni, un sovrano nominato al trono di fatto in sostituzione del fratello Riccardo Cuor di Leone cronicamente assente in nome delle crociate e di altre imprese cavalleresche, ed un re che non fu mai capace di adunare a sé un grande consenso. Il testo della Costituzione verrà poi, dopo quasi un secolo di abrogazioni e di conflitti tra Papato, baroni e sovrani, nuovamente riconfermato solamente nel 1297 da Edoardo I, nel quadro di una complessiva riforma e codificazione del diritto pubblico inglese.
La Charta, pur rappresentando formalmente un semplice patto reciproco tra sovrano e vassalli, si presenta prevalentemente come un patto unilaterale di concessione da parte del sovrano in nome di alcuni diritti rivendicati dai baroni, gli uomini liberi a cui fa riferimento il testo. È importante notare infatti la continua affermazione del pronome “noi”, pronunciato dal sovrano e dai suoi delegati e ufficiali che promettono di garantire taluni diritti e di rispettare la sovranità della legge redatta. Viene considerata per questo, e in effetti lo si può facilmente constatare, la prima espressione di una serie di principi costituzionali e dell’inaugurazione del Rule of Law, la subordinazione del potere al diritto. Come scrive lo storico inglese Trevelyan:
La resistenza feudale dei baroni alle eccessive pretese della corona si trasformava in resistenza costituzionale. Il Re, col suo potere assoluto, aveva reso familiare al paese l’idea di un diritto comune [...] il concetto della legge come qualcosa che appariva dotato di vita propria, distinto dal potere regio: qualche cosa al di sopra del re, mediante il quale egli deve governare.
Getta insomma le basi dell’idea dell’inseparabilità della tassazione dal consenso dei governati; del garantismo penale, riprese poi successivamente dall’Habeas Corpus del 1672, in base al quale nessuno può essere privato dei diritti che lo parificano agli altri cittadini se non dopo la dimostrazione giudiziaria, di fronte a un tribunale di pari, dell’infrazione di una specifica legge scritta; nonché il primo abbozzo di consiglio parlamentare stabile, il consiglio dei Baroni costituito di 25 notabili fra vescovi, conti e baroni, non nominati dal sovrano, e che con ovvie numerose vicissitudini si trasformerà poi nel parlamento.
Bibiliografia
G. Duby, Guglielmo il Maresciallo. L’avventura di un cavaliere, Laterza, 1985.
M. Fioravanti, Costituzione, cap. 2, “La costituzione medievale”, pp. 29-70, Il Mulino, 1999.
J. Flori, Riccardo cuor di leone. Il re cavaliere, Einaudi, 2002.
G. Musca, La nascita del parlamento nell’Inghilterra medievale, Dedalo, 1994.
M. Patrono, Studiando i diritti. Dalla Magna Charta al nostro tempo, cap. 2, “La Magna Charta”, Giappichelli, 2009.
LA MAGNA CHARTA DELLE LIBERTÀ
[in italiano]
Giovanni, per grazia di Dio Re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania e Conte d’Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.
Sappiate che Noi, al cospetto di Dio, per la salvezza della Nostra anima e di quella dei nostri predecessori e dei nostri successori, a maggior gloria di Dio, ad esaltazione della Santa Chiesa, e per un migliore governo del Nostro Regno, secondo il consiglio del Nostro reverendo padre Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l’Inghilterra e cardinale di Santa Romana Chiesa; di Enrico arcivescovo di Dublino; di Guglielmo vescovo di Londra; di Pietro vescovo di Winchester; di Jocelin vescovo di Bath e Glastonbury; di Ugo vescovo di Lincoln; di Walter vescovo di Worcester; di Guglielmo vescovo di Coventry; di Benedetto vescovo di Rochester; di Mastro Pandolfo, subdiacono e famiglio del Papa; di Fratello Aymeric, Maestro del Cavalierato del Tempio in Inghilterra; di Guglielmo conte di Pembroke; di Guglielmo conte di Salisbury; di Guglielmo conte di Warren; di Guglielmo conte di Arundel; di Alan di Galloway conestabile di Scozia; di Warin figlio di Geraldo; di Pietro figlio di Erberto; di Uberto di Burgh, siniscalco di Poitou; di Ugo di Neville, Matteo figlio di Erberto, Tommaso Basset, Alan Basset, Filippo Daubeny, Roberto di Roppeley, Giovanni Marshal, Giovanni figlio di Ugo e di altri leali sudditi, abbiamo dato ed accordato, di Nostra propria e buona volontà, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, ufficiali, forestali, sceriffi, balivi, servi e a tutti i nostri fedeli e leali sudditi del Nostro Regno, le libertà qui sotto specificate, per essere da essi possedute nel Nostro Regno d’Inghilterra, in perpetuità.
1.In primo luogo, a avendo Dio come testimone, con la presente carta confermiamo a nome Nostro e dei nostri eredi che la Chiesa d’Inghilterra sarà per sempre libera, e i suoi diritti non saranno ridotti e le sue libertà non saranno violate. Che la Nostra volontà sia che questo comando venga rispettato, appare dal fatto che di Nostra libera volontà, prima che nascesse la presente disputa fra Noi e i nostri baroni, Noi abbia garantito e confermato per iscritto la libertà delle elezioni ecclesiastiche – un diritto che riconosciamo essere della più grande importanza e necessità – e questo è stato confermato da Papa Innocenzo III. Questa libertà rispetteremo Noi stessi, e desideriamo che sia rispettata in buona fede dai nostri eredi in perpetuità. A tutti gli uomini liberi del Nostro Regno abbiamo inoltre garantito, a nome Nostro e dei nostri eredi in perpetuità, tutte le libertà scritte in questa carta, da avere e tenere per loro e per i loro successori, da parte Nostra e dei nostri successori.
2.Se un barone o un’altra persona, che detenga direttamente terre della Corona a scopo militare, dovesse morire, e alla sua morte il proprio erede fosse di maggiore età e debba pagare il relevio, l’erede avrà diritto alla sua eredità dietro pagamento del relevio secondo l’antica scala. Sarebbe a dire, l’erede o gli eredi di un barone pagheranno 100 sterline per l’intera baronia e l’erede o gli eredi di un cavaliere 100 scellini al massimo come compenso per l’intero cavalierato, ed ogni uomo a cui fosse dovuto meno pagherà meno, in accordo con l’antico costume de...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Presentazione
- 1215, MAGNA CHARTA LIBERTATUM
- LA MAGNA CHARTA, 800 ANNI DOPO Come patto fallimentare tra poteri medioevali è diventato un simbolo di libertà
- 1689, BILL OF RIGHTS
- COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
- 1789, DICHIARAZIONE FRANCESE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
- 1948, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
- 1978, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
- 2000, CARTA DELLA TERRA
- Lista dei nomi citati
- goWare <e-book> team
- Manifesto di goWare
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