Le novità del Decreto Lavoro
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Le novità del Decreto Lavoro

Dopo la conversione in Legge n. 99 del 9 agosto 2013

Rocchina Staiano

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Le novità del Decreto Lavoro

Dopo la conversione in Legge n. 99 del 9 agosto 2013

Rocchina Staiano

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Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare, in modo preciso e puntuale, la L. 9 agosto 2013, n.99, pubblicata in G.U. n. 196 del 22 agosto 2013 ed entrata in vigore il 23 agosto 2013, che ha convertito, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, c.d. Decreto Lavoro.
Il D.L. così anche la Legge di conversione (L. 99/2013), ha come ratio la possibilità di introdurre nel diritto del lavoro significative novità:
- incentivi all'assunzione alle comunicazioni obbligatorie
- modifiche alle forme flessibili
- creazione della c.d. Garanzia dei giovani
- riprogrammazione dei fondi strutturali al rifinanziamento, per gli anni dal 2013 al 2015, di specifiche misure per l'occupazione giovanile
- banca dati delle politiche attive e passive
- creazione di start-up per gli ultratrentacinquenni
- nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza
- regime di solidarietà negli appalti
- ampliamento del campo di applicazione delle dimissioni in bianco
- eliminazione per il licenziamento per superamento del periodo di comporto del tentativo obbligatorio di conciliazione
- modiche alla normativa riguardante gli extracomunitari
- novità per la contrattazione aziendale
- risanamento dei fondi pensione
- precisazione del reddito per usufruire della pensione di inabilità.

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Informazioni

Anno
2013
ISBN
9788868050429
Argomento
Law
1. Incentivi ed interventi
per l’assunzione
1. Assunzioni a tempo indeterminato di giovani
L’art. 1 della L. 9 agosto 2013, n. 99 introduce, in via sperimentale, un incentivo a favore dei datori di lavoro (anche non imprenditori) fatta eccezione dei datori di lavoro domestici per l’assunzione di giovani tra i 18 e fino all’età di 29 anni con contratto a tempo indeterminato che dia luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate entro un mese da ulteriori assunzioni ad incremento, con contratto di lavoro dipendente.
Tale misura di incentivo si applica ai lavoratori che abbiano età compresa tra i 18 ed i 29 anni e rientrino in una delle seguenti condizioni, ossia disgiunte tra loro:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie e non oltre il 30 giugno 2015 (o il 30 giugno 2014, nel caso di ulteriori finanziamenti regionali). Detto incremento è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione e si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate 1 o facenti comunque capo allo stesso soggetto. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile a fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, fatte salve le diverse modalità del settore agricolo. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto. L’incentivo è altresì corrisposto per 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, qualora ricorrano comunque i requisiti sopra descritti, con esclusione dei lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già beneficiato degli incentivi di cui alle norme in esame. Alla trasformazione del rapporto di lavoro deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso – per la sola assunzione ulteriore – dalle condizioni soggettive del lavoratore.
Le risorse, destinate all’incentivo straordinario e riversate sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione, già destinate ai programmi operativi 2007/2013, nonché – per garantirne l’avvio tempestivo – alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di azione e coesione. Le risorse sono assegnate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione alle presenti finalità;
b) nella misura di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016 per le restanti regioni, ripartite tra le regioni sulla base del riparto dei Fondi strutturali.
Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e indicazione degli importi destinati per singola regione.
L’art. 1, comma 9, precisa che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Inps deve:
- adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso;
- disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative del presente incentivo.
Interessante, a mio avviso, è stabilire cosa il legislatore abbia voluto intendere con l’espressione “Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ossia ci si chiede se i 60 giorni devono decorre dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2013 (28 giugno 2013) oppure dalla data di entrata in vigore della L. 99/2013 (23 agosto 2013). Sul punto, va chiarito che l’INPS, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 76/2013 (28 giugno 2013), ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell’incentivo.
Gli incentivi sono attribuiti, su domanda, da parte dell’INPS, in base all’ordine cronologico, relativo alla data di assunzione più risalente; nel caso di raggiungimento del limite di risorse (limite concernente la singola regione) non sono prese in considerazione ulteriori domande, con riferimento alla regione interessata. In ogni caso l’INPS provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.
Il comma 8 dell’art. 1 della L. 99/2013 prevede che per la misura di incentivo in esame si applicano le norme generali in materia di incentivi all’assunzione previste dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della l. 92/2012, i quali stabiliscono che:
“12. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Sul punto, va ricordato che la l. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, si caratterizza per l’ampiezza dell’intervento, che ha modificato vari istituti del diritto del lavoro e della previdenza sociale, molti dei quali riguardanti – direttamente o indirettamente – la disciplina degli incentivi all’assunzione 2. In materia di incentivi all’assunzione, la legge 92/2012:
- modifica la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi;
- abroga – a decorrere dal primo gennaio 2017 – gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- abroga – a decorrere dal primo gennaio 2013 – il contratto di inserimento, di cui agli articoli 54 e seguenti del d.lgs. 276/2003;
- introduce – a decorrere dal primo gennaio 2013 – un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 e donne;
- modifica l’art. 8, comma 9, della l. 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi;
- fissa alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall’art. 8, comma 9, della l. 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della l. 23 luglio 1991, n. 223;
- mantiene nella misura vigente (attualmente il 10%) l’aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti. L’art. 2, comma 37, della l. 92/2012 esclude espressamente dal rinvio la maggiore contribuzione connessa all’Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI, dovuta per gli apprendisti dal primo gennaio 2...

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