L’ art. 32 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela la salute sia come diritto dei singoli che come interesse della collettività, e, quindi, in primo luogo a farsene carico sono tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico che ricoprono ruoli istituzionali, ciò non esclude che, nei cc.dd. ambiti di vita tipizzati quali sono appunto i luoghi del lavoro, si presentino, a differenti livelli, forme e modi di tutela configurati come obblighi e responsabilità, che disegnano un sistema diffuso di garanzia della persona umana. In questa prospettiva la tutela della salute (e sicurezza) nel lavoro incontra il disposto normativo di cui all’art. 35 Cost., “la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
In questo lavoro, per ovvie ragioni, ci limiteremo ad osservare solo taluni profili della materia, tralasciando gli aspetti ricostruttivi, muovendo dagli effetti prodotti dall’entrata in vigore del d.lgs n. 81 del 2008. In particolare lo faremo mediante l’analisi della giurisprudenza di legittimità in quanto riteniamo che il suo intervento di chiusura nell’applicazione delle norme porti a compimento il processo di sedimentazione delle responsabilità in tema di sicurezza del lavoro, se non altro in riferimento alle nozioni, alle figure fondamentali ed ai profili tecnologici osservati in casi concreti.

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La sicurezza sul lavoro tra figure sintomatiche e valutazione dei rischi
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Diritto civileIl lavoratore
L’art.2 indica le definizioni puntuali delle differenti figure che riguardano la sicurezza sul lavoro a partire dalla definizione di lavoratore[1]. Per lavoratore viene inteso “persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”[2]. Ci pare evidente la portata estesa dell’applicabilità delle norme in materia di sicurezza sul lavoro a tutte le attività lavorative, salve quelle che, per motivi di ragionevolezza applicativa, rimangono sottratte alla disciplina in parola. L’applicazione estensiva, quindi, prescinde dalla tipologia contrattuale[3]dell’attività lavorativa (sia essa pubblica o privata), dall’attività retribuita o non retribuita, in tal modo integrando tutte quelle fattispecie formative di promozione al lavoro non destinatarie di interventi remunerativi. Per mezzo di tale connotazione trova ampia giustificazione la tutela del lavoratore in quanto persona. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che anche per il rapporto di lavoro informale le norme di sicurezza debbano trovare applicazione. La suprema Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha condiviso ciò che la Corte di merito aveva esplicitato nel suo giudizio ritenendo che la vittima stesse rendendo la propria opera per l’impresa in questione: “ella aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato sino a non molto tempo prima del tragico evento; ancora dopo il pensionamento era stato visto in cantiere, intento a svolgere lavori di pulizia e di manutenzione, nonché utilizzare la pulsantiera della gru. Siffatte attività si erano protratte sino al giorno dell’infortunio atteso che alcuni testi avevano visto proprio quel giorno la vittima operare in cantiere”[4], pertanto non poteva escludersi un rapporto lavorativo. Tale indirizzo ha riguardato anche le attività di tirocinio equiparandole a quelle dei comuni lavoratori. Nel caso di specie, pur in assenza di un rapporto di lavoro, “non può negarsi, come giustamente hanno rilevato i giudici del merito, che il tirocinante infortunato doveva ritenersi di fatto pienamente inserito nella struttura produttiva dell’azienda per lo svolgimento di un’attività certamente equiparata, sotto il profilo della sicurezza, a quella dei lavoratori dipendenti. Di guisa che giustamente è stato ritenuto che, anche con riguardo al tirocinante (Omissis), l’impresa (Omissis) ed i suoi rappresentanti dovevano farsi carico degli interventi necessari a rendere sicuro il luogo di lavoro”[5]. Del pari anche nell’ipotesi in cui rispetto a colui che saltuariamente collabora ad una impresa familiare non esclude la responsabilità del Datore di Lavoro padre-madre che sia. “La pronunzia impugnata rileva in fatto che l’indagine compiuta dalla ASL nel laboratorio ha consentito di appurare che il giovane lavorava sia tenendo la contabilità, sia saltuariamente prestando aiuto nel laboratorio; e considera in diritto che la disciplina legale e particolarmente il d.lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un’impresa familiare. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità. …..Tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato art. 2 (d.lgs 626 del 1994), per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione”[6]. Ancor più efficace è l’analisi portata a termine al fine di individuare un rapporto di lavoro subordinato. Tanto in proposito, “giova preliminarmente evidenziare effettiva titolarità del rapporto di lavoro subordinato in virtù del quale l’operaio ... nell’espletamento delle pericolose operazioni di sistemazione dei tronchi sul pianale del rimorchio, perse la vita.La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che il reale datore di lavoro di tutti gli operai della ditta individuale - tra cui il ... - era la ... S.A.S.
Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve procedersi a verificare la correttezza della decisione, attraverso la ricognizione delle norme della L. 1369/60 che si assume violata, tenendo anzitutto presente che la finalità della legge in esame è quella di impedire che l’imprenditore, servendosi di strumenti negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro inerenti al ciclo produttivo della propria impresa, in frode alle leggi sul trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale del rapporto di lavoro nell’impresa”. Inoltre, “la verifica deve riguardare non solo l’assunzione del rischio economico d’impresa in capo all’appaltatore ma anche la configurazione delle organizzazioni imprenditoriali dell’appellante e dell’appaltatore al fine di riscontrare se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati cui si ricollega il servizio contrattualmente assunto siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse”. Pertanto, “fra i parametri di individuazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - caratterizzato, ex art. 2094 c.c., dalla prestazione dell’attività lavorativa “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” - particolare rilevanza assumono, infatti, l’inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell’impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive ed al controllo dell’imprenditore, il vincolo dell’orario di lavoro”[7]. Alla luce di quanto precede risulta estremamente difficile eludere le responsabilità in tema di sicurezza attraverso rapporti di lavoro fittizi. Tale condizione si estende ad altre categorie lavorative nelle forme contrattuali più varie se non addirittura inesistenti. Dal socio di fatto anche se prestatore di lavoro, rispetto al quale viene osservato che, pur nella duplice veste, deve osservare e fare osservare le norme antinfortunistiche[8], ai lavoratori occasionali, anche a titolo di cortesia. Emblematica è il caso, verificatosi, di prestazione lavorativa a titolo di cortesia, consistente nel trasporto di materiale da costruzione: “in data (OMISSIS), C.G., committente della costruzione di un immobile di civile abitazione, affidava al conoscente C.B. l’incarico di effettuare il trasporto nel cantiere, attraversando una valletta di scolo delle acque con pendenza del 28%, di sacchi di materiale di sabbia e cemento a mezzo del proprio veicolo…... Al terzo trasporto, con un carico di circa 12 quintali, il veicolo si ribaltava e C.B. riportava lesioni che ne cagionavano la morte il (OMISSIS)”. Nel prosieguo “Il tribunale, dopo aver rilevato che l’assenza di un rapporto di lavoro e la gratuità dell’incarico non incidevano sull’applicabilità delle norme antinfortunistica, riteneva che il luogo dell’incidente fosse estraneo alla nozione di cantiere, come delineata dal d.lgs. n. 494 del 1996, art. 2, in quanto in esso non si svolgeva alcuna attività edilizia. Escludeva il nesso di causalità tra l’omessa segnaletica sulla pendenza e l’incidente, tenuto conto delle dichiarazioni del ct. della difesa, ingegnere T., secondo cui il veicolo era in grado di affrontare le più forti pendenze e del fatto che la vittima - titolare della patente C - aveva già effettuato due trasporti e conosceva le difficoltà del per...
Indice dei contenuti
- Premessa
- Il lavoratore
- Il Datore di Lavoro in generale
- Il datore di Lavoro Pubblico in particolare
- Ulteriori figure legate alla prevenzione e protezione
- Il concetto di prevenzione
- Oggetto e Valutazione dei Rischi
- Riferimenti bibliografici
- Biografia
Domande frequenti
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