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Guida pratica a Sofia ICF
Piattaforma online per Profilo di funzionamento e Piano Educativo Individualizzato
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Guida pratica a Sofia ICF
Piattaforma online per Profilo di funzionamento e Piano Educativo Individualizzato
Informazioni su questo libro
Questo libro è una guida pratica completa all'uso di SOFIA ICF.
SOFIA ICF è una piattaforma on line che permette ai docenti di:
costruire il Piano Educativo Individualizzato sulla base del Profilo di funzionamento e del modello bio-psico-sociale ICF (come previsto dal DLgs 96/2019), generando, attraverso un software intelligente e ICF based: gli obiettivi di lavoro, le attività e gli interventi educativo-didattici, la verifica degli apprendimenti.
conoscere aree, contenuti, qualificatori e meccanismi del modello ICF, gestiti da SOFIA con un software intelligente, per partecipare in modo attivo alla stesura del Profilo di funzionamento in collaborazione con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL (come previsto nei DLgs 66/2017 e 96/2019).
Un concreto caso di studio esemplifica in modo esaustivo l'utilizzo della piattaforma SOFIA ICF sia per il Piano Educativo Individualizzato che per il Profilo di funzionamento.
All'interno il codice per accedere gratuitamente alla piattaforma per compilare in modo guidato un PEI di prova.
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Informazioni
Argomento
DidatticaCategoria
Didattica generale1
DLgs 66/2017 e 96/2019: il quadro normativo e le novità introdotte in riferimento al Profilo di funzionamento e al PEI
Salvatore Nocera1 e Nicola Tagliani2
Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2019, in via preliminare, e a luglio 2019 in via definitiva le disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità », in relazione alla Legge 107/2015.
Il Decreto inclusione è quindi legge ed è entrato in vigore il 12 settembre 2019. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 agosto 2019) il DLgs n. 96 del 7 agosto 2019, che va a modificare il DLgs 66/2017 per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità . Si attendono ora le disposizioni attuative.
L’intenzione di base rimane quella di valorizzare e riconoscere sempre più l’importanza fondamentale delle istituzioni scolastiche nella progettazione dei percorsi di inclusione, avendo come orizzonte il miglioramento dei processi e dei contesti inclusivi. Fra le novità si trova anche il fatto che nella scuola secondaria di secondo grado, all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità , nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Questo Decreto contiene importanti novità che riguardano la definizione del Profilo di funzionamento dell’alunno sulla base del modello bio-psico-sociale ICF-CY necessario per la successiva predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI).
Capo III – Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica (art. 5)
Il capo III, costituito dall’unico art. 5 concernente l’accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e la successiva redazione del Profilo di funzionamento, è una delle maggiori novità del Decreto.
Esso modifica radicalmente la formulazione originaria della stessa norma contenuta nello schema di Decreto n. 378 approvato dal Governo il 14 gennaio 2017 e modifica altresì sia l’art. 4 che l’art. 12 della Legge 104/1992.
Infatti la norma originaria dello schema di Decreto n. 378 attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e della conseguente quantificazione delle risorse per l’alunno. Adesso invece si mantiene l’attuale distinzione netta sia per compiti che per composizione di due commissioni:
- quella medico-legale dell’INPS per l’accertamento della disabilità , anche ai fini scolastici;
- quella dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL, integrata dalla famiglia e da un docente della scuola, per la redazione del Profilo di funzionamento (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale).
Negli ultimi anni si è osservata una proliferazione di norme regionali e dei singoli Uffici Scolastici Regionali circa le diverse procedure per la certificazione della disabilità ai fini scolastici per ottenere le ore di sostegno.3 Sembra opportuno ricordare che il parere dell’adunanza consultiva del Consiglio di Stato del 29/8/2005 sullo schema di Decreto, poi divenuto DPCM 185/2006, sul tema delle procedure di accertamento della disabilità ai fini scolastici chiarisce abbondantemente che tale procedura è un «livello essenziale» di prestazione relativa a diritti sociali per i quali resta la competenza esclusiva dello Stato, che deve garantire procedure di accertamenti e risultati eguali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Tale principio viene pienamente aggiornato con l’attuale Decreto, in quanto ormai le tre certificazioni relative all’«invalidità civile», all’«accertamento dell’handicap» e all’«accertamento della disabilità ai fini scolastici» divengono tutte di competenza della stessa commissione INPS. Questa modifica facilita le famiglie che ottengono con una sola visita medica le tre certificazioni necessarie. Inoltre l’affermazione di «livello essenziale» stabilito per tale prestazione garantisce l’uniformità di questa procedura su tutto il territorio nazionale, anche nell’eventualità di modifiche costituzionali relative alla maggiore autonomia da attribuire alle singole Regioni.
In concreto, l’iter procedurale che ne consegue è il seguente.
- I genitori, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell’INPS, fanno richiesta all’INPS per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992. La domanda deve essere «corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell’Azienda sanitaria locale».
- Contestualmente la famiglia può richiedere che la stessa Commissione provveda anche all’«accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del Profilo di funzionamento» (novità importante introdotta dal DLgs 96/2019).
- Entro 30 giorni l’INPS comunica la data della visita.
- Quando l’accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (cioè minori), le commissioni medico-legali sono così costituite:
- un medico legale che le presiede;
- un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile (novità di questo Decreto);
- un medico specialista nella patologia che connota la condizione di salute del richiedente (novità di questo Decreto);
- un assistente specialistico o un operatore sociale o uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuato dall’ente locale o dall’INPS;
- un medico dell’INPS;
- un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.
- La famiglia trasmette la certificazione di disabilità anche ai fini scolastici, redatta sulla base dell’ICD (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, 1992):
- all’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL di residenza, per la redazione del Profilo di funzionamento secondo l’ICF-CY (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute; OMS, 2007);
- al Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000;
- alla scuola, per la redazione del PEI.
L’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL è composta da:
- uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- almeno due delle seguenti figure:
- un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione;
- uno psicologo dell’età evolutiva;
- un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
L’UVM redige il Profilo di funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF:
- «con la collaborazione dei genitori»;
- «con la partecipazione del dirigente scolastico, ovvero di un docente specializzato sul sostegno» della scuola cui è iscritto l’alunno;
- con la possibilità di partecipazione dello stesso studente con disabilità , «nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile»(novità introdotta dal DLgs 96/2019 nelle sole scuole secondarie di secondo grado).
Questo nuovo Profilo di funzionamento:
- unifica la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale.
- consiste nella descrizione delle funzioni corporee danneggiate, ivi comprese quelle intellettive, e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle «facilitazioni» e delle «barriere» presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa che non si guarda più alla disabilità solo come «realtà ontologica» della persona, come previsto dall’art. 3 della Legge 104/1992, ma il livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche o sensopercettive, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò facilita o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona;
- definisce anche «le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica» (ad esempio, insegnante di sostegno, assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ausili, ecc.) ma non ne definisce anche la quantità . Il numero di ore di sostegno o di assistenza infatti deve essere indicata nel PEI (si veda il successivo art. 7, comma 2, lett. d);
- «è aggiornato a ogni passaggio di grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona».
Sulla base del Profilo di funzionamento vengono redatti:
- il Progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000 da parte del Comune di residenza (su richiesta e in collaborazione con la famiglia e d’intesa con gli operatori delle ASL e delle scuole);
- il Piano educativo individualizzato (PEI) da parte del Consiglio di classe «con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, nonché con il necessario supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare» e, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, con «la partecipazione attiva degli studenti» con disabilità (si veda successivo art. 7, comma 2).
Il comma 6 dell’art. 5 prevede l’emanazione entro 180 giorni di un Decreto interministeriale, previa intesa Stato-Regioni, contenente le linee guida per l’attuazione dettagliata di quanto previsto da questo articolo. Il DLgs 96/2019 ha stabilito nel nuovo comma 6-ter che tali linee guida, «a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale».
La novità del presente testo rispetto a quello originario sta nel fatto che il Parlamento ha recepito gli emendamenti delle associazioni separando nettamente la composizione e le funzioni della commissione medico-legale per gli accertamenti di disabilità da quella per la redazione del Profilo di funzionamento. Ciò, in realtà , non introduce un cambiamento rispetto al precedente sistema, che opportunamente viene confermato rispetto all’arretramento costituito dal testo originario di metà gennaio 2017 che attribuiva all’unica commissione medico-legale anche le funzioni oggi assegnate all’UVM.
La novità sta invece proprio nell’oggetto di questa seconda commissione, che non si limita a formulare la Diagnosi funzionale, ma redige il Profilo di funzionamento il quale, come detto, viene formulato sulla base dei criteri dell’ICF-CY, che finalmente viene attuato dopo essere stato per anni oggetto di discussione e convegni.
Data la novità , l’art. 19 dello stesso Decreto ai commi 1 e 2 stabilisce, come già detto, che l’entrata in vigore di questa normativa sarebbe stata a partire dal 1° gennaio 2019 (prorogata poi al 1° settembre 2019 dal comma 1138 dell’art. unico della Legge di bilancio 2019 n. 145/2018). Ciò significa che essa si applicherà alla documentazione che dovrà essere consegnata all’atto dell’iscrizione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021.
Questo intervallo temporale dovrebbe favorire un programma di aggiornamento non solo del personale scolastico, ma anche di quell...
Indice dei contenuti
- Gli autori
- Introduzione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Bibliografia