Il diritto e l'eccezione
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Il diritto e l'eccezione

Stress economico e rispetto delle norme in tempi di emergenza

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Il diritto e l'eccezione

Stress economico e rispetto delle norme in tempi di emergenza

Informazioni su questo libro

Niente sarà più come prima. È questo che si ipotizza dopo la frattura, nella prassi vitale e nel pensiero, determinata dalla pandemia, capace di portare con sé un cambiamento profondo dell'essere cittadini. L'emergenza sanitaria, come tutte le crisi, ha imposto scelte radicali e inedite nella sfera economica, sanitaria e giuridica, concretizzatesi, in quest'ultima, in una vera e propria legislazione dell'emergenza. E proprio sotto il profilo giuridico è possibile ora iniziare a tracciare un bilancio di come è stata gestita l'emergenza: rispetto alla Costituzione, sia sul fronte dei diritti sia su quello dei poteri, toccando il nodo cruciale della legittimità della limitazione alle libertà personali in nome dell'interesse collettivo della salute; rispetto al vincolo comunitario che tiene insieme un paese e un intero continente, dal punto di vista sociale ed economico; rispetto al diritto d'impresa, dove all'esigenza di tutelare il tessuto imprenditoriale derogando alle norme previste si accompagna la questione, non meno importante, della responsabilità dei soggetti economici; rispetto al settore agricolo, uno dei più colpiti dagli esiti della pandemia in termini di disponibilità di forza lavoro e di gestione degli approvvigionamenti. E, infine, rispetto alla questione, centrale nel nostro paese, delle mafie, per le quali questa pandemia si presenta come una vera opportunità per inghiottire ancora altri pezzi di economia pulita. La Fondazione «Osservatorio Agromafie» ha chiamato alcuni esperti a offrire uno sguardo d'insieme su tutti questi insidiosi risvolti della crisi sanitaria in atto. Senza scandagliare il versante giuridico è difficile comprendere le conseguenze, per i privati cittadini come per le imprese, dell'adozione di un «diritto d'eccezione» con cui si è gestita la fase più acuta ma che, nei suoi esiti, ci accompagnerà ancora a lungo.

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Informazioni

Il diritto delle imprese tra emergenza e rilancio nella sostenibilità

di Niccolò Abriani

1. Nella tempesta.

Siamo in piena tempesta. Non è ancora dato scorgere quale sia l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto e tanto meno prefigurare quale sarà lo scenario – il new normal – sul quale andrà a stabilizzarsi il sistema economico e sociale al termine della pandemia.
Gli stessi scienziati non sono in grado di indicare l’arco cronologico entro il quale sarà possibile circoscrivere la pandemia, né quale sarà la sua evoluzione. Queste incertezze si riflettono inevitabilmente sulle strategie dei governi le cui iniziative muovono dalla dichiarata consapevolezza che, allo stato, «quello che ci accomuna è l’impossibilità di guardare avanti e fare progetti, perché nessuno sa con certezza come si evolverà la pandemia»1.
Se l’evoluzione sul piano epidemiologico è ancora indefinibile, la convergenza dell’emergenza sanitaria, da un lato, e delle doverose misure di contenimento adottate per farvi fronte, dall’altro, pone le premesse per una crisi del sistema economico che, pur rimanendo anch’essa non pienamente decifrabile nella sua dimensione finale, assume già oggi contorni drammatici. Tutti i dati confermano una recessione senza precedenti in epoca contemporanea, con un calo del prodotto interno lordo che il Fondo monetario internazionale stima in oltre il 3% su scala planetaria e superiore al 10% per l’Italia, mentre la previsione dell’Ufficio parlamentare di bilancio indica un calo del Pil del 15% nel primo semestre dell’anno.
La Banca centrale europea ha reso noto che la domanda di prestiti da parte delle imprese è aumentata del 26% nel primo trimestre 2020. La sola Intesa Sanpaolo ha ricevuto oltre 180000 richieste di sospensione e congelamento delle esposizioni e circa 14000 domande per nuove erogazioni di liquidità per un valore che si aggira, rispettivamente, attorno a 22 miliardi e a 2 miliardi di euro. Il conto economico di una delle prime banche europee, Santander, ha registrato nel primo trimestre dell’anno una riduzione di profitti dell’82%. Non sorprende dunque che i mercati finanziari mondiali abbiano già subito un forte arretramento (oltre il 30% per l’indice Ftse Mib in Italia), con delicati corollari in punto di protezione dei principali asset strategici da possibili scalate ostili2.
Se questi dati segnalano la punta dell’iceberg che è dato percepire a livello di istituzioni e mercati finanziari, ancora maggiori sono gli impatti delle misure di contenimento della pandemia sulle realtà imprenditoriali che ne costituiscono la base; riflessi destinati a essere ulteriormente accentuati in un tessuto produttivo, come quello italiano, innervato da piccole e medie imprese per loro natura più esposte agli effetti della crisi in atto.
Vi è piena consapevolezza che la gravissima sfida che si è chiamati ad affrontare e le misure di contenimento della diffusione dell’infezione prescritte dalla disciplina emergenziale potranno generare un importante rallentamento dell’economia, agendo sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta. Mentre il prezzo del petrolio è ai minimi storici, registrando una riduzione a meno di 15 dollari al barile, per l’Italia l’Ufficio studi di Confcommercio stima un crollo dei consumi per 84 miliardi di euro per il 2020 e il Cerved colloca in una forbice da 100000 a 145000 il numero delle società di capitali che potrebbero entrare in crisi di liquidità, una cifra destinata a crescere in termini inversamente proporzionali alla rapidità con la quale il sistema riuscirà a uscire dall’emergenza.
In un simile scenario i governi sono stati indotti a intervenire con provvedimenti emergenziali che hanno coinvolto il diritto delle imprese e delle società: dalle misure di primo sostegno finanziario all’introduzione di disposizioni innovative per consentire lo svolgimento delle assemblee nel rispetto del distanziamento sociale, sino alla sospensione di alcuni dei principi cardine del diritto societario. Se il fine immediato è garantire la sopravvivenza del sistema imprenditoriale, si tratta di verificare quali tra i molti interventi sinora adottati siano – e stiano effettivamente risultando – funzionali a tale obiettivo, in primo luogo in punto di tempestiva raccolta delle linee di credito e di acquisizione di mezzi propri per far fronte alla crisi e porre le condizioni strutturali per la ripartenza.
Questa prima ricognizione dell’armamentario utilizzato per far fronte all’emergenza nel nostro paese induce a esaminare alcuni degli insegnamenti che la pandemia tuttora in corso consegna a operatori e interpreti, imponendo di superare radicati idola theatri e di riconsiderare criticamente molti dei principi tradizionali.
Quali sono i doveri degli amministratori nella crisi e dopo la crisi? Quale incidenza avrà la pandemia sul tema cruciale della responsabilità sociale d’impresa e del suo impatto ambientale? Come vanno ripensati il ruolo del capitale sociale e la stessa nozione di continuità aziendale in un sistema caratterizzato da innovazione, discontinuità e disruption? Quali sono i meccanismi normativi che vanno superati in quanto ostacolano decisioni rapide da cui può dipendere la vita dell’impresa? Quali sono gli strumenti che possono valorizzare la capacità innovativa e le doti di resilienza delle imprese? E quale ruolo potrebbe avere, in questa prospettiva, il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale per una più efficiente corporate governance? Infine, e più in generale, come aiutare le imprese a prepararsi a fronteggiare nuove emergenze in futuro?

2. Mali estremi, estremi rimedi.

«La sfida che dobbiamo affrontare è come agire con sufficiente forza e velocità per evitare che la recessione si trasformi in una depressione prolungata, resa più profonda da una pletora di inadempienze che lasciano danni irreversibili». Queste le parole di Mario Draghi nel suo determinante intervento sul «Financial Times» del 25 marzo. Parole che riflettono la piena consapevolezza della gravità del momento e indicano con chiarezza le priorità che si impongono alla politica e all’economia: tutelare con ogni mezzo il sistema produttivo per prevenire i rischi di un contagio economico che potrebbe condurre a una nuova grande depressione e i cui corollari sono suscettibili di irradiarsi sulla stessa tenuta delle nostre democrazie e sul futuro del progetto europeo.
Se è condivisa l’opinione che gli Stati del Vecchio continente più colpiti dalla pandemia – tra i quali, l’Italia, la Spagna e la Francia – non sarebbero nelle condizioni di far fronte da soli all’emergenza e alla ripartenza, parimenti evidente è l’esigenza che lo sforzo congiunto dei paesi membri e delle istituzioni europee risulti adeguato alle circostanze imposte da una crisi di carattere sistemico nella sua origine e nella sua portata: una crisi che, come tale, «richiede risorse senza precedenti e un approccio regolamentare che protegga il lavoro e la stabilità finanziaria»3.
Le prime tappe di questo cambio di paradigma sono rappresentate, da un lato, dalla risoluta (e ad oggi decisiva) azione della Banca centrale europea nell’acquisto di obbligazioni statali e dall’intervento delle autorità di vigilanza finanziaria sull’applicazione flessibile delle regole sul capitale; dall’altro, dalle decisioni assunte dall’Eurogruppo che, in occasione della riunione del 9 aprile, ha registrato una convergenza, in particolare sul rafforzamento delle attività della Banca europea per gli investimenti, su una maggior flessibilità nelle regole eurocomunitarie e sulla possibilità di attingere al bilancio dell’Unione per un sostegno di liquidità alle spese nazionali per contrastare l’impatto dell’emergenza sanitaria4. Uno scenario promettente, ma ancora largamente interlocutorio, se non sugli obiettivi, quanto meno sugli strumenti per la raccolta delle risorse e sulla loro portata.
Su questo sfondo e, in alcuni casi, confidando su questo piedistallo ancora non compiutamente definito, si iscrivono le prime misure emergenziali approntate dai principali governi europei a sostegno delle imprese.
L’obiettivo condiviso è garantire la sopravvivenza delle realtà aziendali che potevano considerarsi solide e solvibili allo scoppio della pandemia, aiutandole a fronteggiare le perdite di fatturato derivanti dal nuovo scenario e, in particolare, dalla prolungata inattività causata dalle restrizioni connesse alle norme per il contenimento dei rischi di contagio. Un factum principis imposto dalle preminenti istanze di tutela della salute pubblica, che ha determinato un intervento politico sulle libertà economiche e personali che non ha precedenti dall’inizio del processo unitario europeo. Parimenti condivisa è l’opinione che si tratti di un pur doveroso «danno del sovrano», i cui effetti lo stesso «sovrano» è chiamato a mitigare nell’interesse generale alla sopravvivenza del tessuto produttivo.
In assenza di un coordinamento su scala europea, e alla luce delle significative differenze dei bilanci degli Stati membri, ben si comprende la non omogeneità delle iniziative intraprese dai diversi governi. In alcuni ordinamenti si è optato per favorire la ricostituzione dei mezzi propri delle realtà aziendali colpite dalla pandemia. Questo approccio è stato seguito, in particolare, in Germania dove il Bundestag ha approvato già a fine marzo l’istituzione di un fondo di stabilizzazione dell’economia concepito sulla falsariga del passato programma creato nel 2008 per affrontare la crisi bancaria e dotato di 600 miliardi di euro, un sesto dei quali destinato a misure di ricostituzione del patrimonio realizzabili con investimenti diretti nel capitale azionario o mediante altri strumenti che si collocano a cavaliere tra debito ed equity, rappresentati, in un ideale climax ascendente, da titoli di debito subordinati, obbligazioni convertibili e strumenti finanziari partecipativi «ibridi».
Diversa è l’opzione prescelta dal nostro paese. Pur mettendo in campo una potenza di fuoco comparabile, in proporzione al prodotto interno lordo, alle misure tedesche (pari anche in questo caso a circa il 25% del Pil, mentre Francia e Spagna hanno annunciato misure pari, rispettivamente al 15 e al 10% del Pil), il governo ha deciso di intervenire attraverso un insieme di strumenti che vanno dalla sospensione temporanea degli adempimenti e dei pagamenti tributari e contributivi ai trasferimenti alle famiglie, agli ammortizzatori sociali, all’immissione di forte liquidità nel sistema. Quest’ultimo, fondamentale, tassello viene realizzato non direttamente ma ricorrendo a finanziamenti bancari garantiti dallo Stato: un «gioco di squadra» che coinvolge la Sace e assegna un ruolo di coprotagonista al sistema bancario attraverso il quale dovrebbe essere canalizzata la liquidità destinata al sistema produttivo. Le misure di sostegno alle imprese colpite dagli effetti economici del lockdown previste dai decreti «cura Italia» (d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella l. 24 aprile 2020 n. 27) e «liquidità» (d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito nella l. 5 giugno 2020, n. 40) vedono nello Stato e nelle banche i due perni della strategia d’intervento emergenziale, in base alla quale il primo dovrebbe operare «da quarterback», mentre le seconde sono «chiamate ad un ruolo di runningback»5.
Il successo di questo ambizioso progetto presuppone però che i runningback siano in condizione di scattare con immediatezza, così da prendere al volo i lanci del quarterback ed erogare in un brevissimo arco temporale la liquidità garantita alle imprese; e che, nel frattempo, chi è chiamato sulla tolda delle navi imprenditoriali in tempesta sia nelle condizioni di continuare a operare con una prospettiva di continuità, nonostante le incertezze che gravano sul suo (e sul nostro) orizzonte.
Per far fronte a questa seconda esigenza, nella verosimile consapevolezza di una tempistica non immediata ai fini della «messa a terra» delle misure di sostegno finanziario, il legislatore è intervenuto su alcune delle regole cardine del diritto societario e della crisi d’impresa, sospendendone l’operatività.
Ed è dalla crisi d’impresa e dalla sua regolazione in questa fase eccezionale che pare opportuno prendere le mosse.

3. Diritto della crisi.

L’esplosione della pandemia è intervenuta pochi mesi prima della data prevista per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: una riforma che avrebbe dovuto vedere la luce nell’agosto del 2020 e considerata da molti epocale, non soltanto per la definitiva espulsione dal lessico giuridico del «fallimento»6, ma anche per l’introduzione di un sofisticato sistema di allerta diretto all’anticipata percezione dei segnali della crisi dell’impresa.
La crisi dell’intero sistema economico innescata dall’emergenza sanitaria ha però imposto al legislatore un supplemento di cautela, nella consapevolezza che il rallentamento dell’economia conseguente alla pandemia è destinato a incidere sulle imprese in misura generalizzata e duratura, con corollari che inducono ad alcune considerazioni di sistema.
Una prima riflessione riguarda l’esigenza di un cambio di paradigma rispetto alla prospettiva che è già sottesa alla disciplina vigente e che risulta ulteriormente accentuata dal Codice della crisi: una prospettiva che traguarda la crisi del singolo operatore economico, in considerazione dell’andamento del settore di appartenenza. Una visione che prescinde dall’eventualità, purtroppo verificatasi, di una crisi generalizzata suscettibile di coinvolgere il sistema produttivo nel suo complesso e risulti, come tale, suscettibile di coinvolgere tutti i settori e tutti gli operatori, dalle imprese (non finanziarie e finanziarie) sino ai consumatori. Non si tratta qui di prefigurare scenari apocalittici, ma di constatare che quando la mera temporaneità di circostanze così eccezionali è in grado di originare una discontinuità grave, diffusa ed estesa, in quel frangente prendono corpo situazioni critiche per il singolo operatore, prospettive di possibile discontinuità aziendale che tuttavia investono tutti gli operatori; uno scenario eccezionale nel quale, per tale ragione, quelle condizioni critiche costituiscono, seppure momentaneamente, stato comune: un «mal comune», verrebbe da dire, che, se certamente è lungi dall’essere un «mezzo gaudio», si presenta come una normalità in quel tempo.
Da tale angolo prospettico emergono i limiti di normazione del riconoscim...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Copyright
  4. Indice
  5. Lo scenario di Giulio Tremonti
  6. Costituzione e coronavirus di Alfonso Celotto
  7. Il diritto civile nell’emergenza di Fabrizio Di Marzio
  8. Il diritto delle imprese tra emergenza e rilancio nella sostenibilità di Niccolò Abriani
  9. Agricoltura: «infrastruttura» strategica per la sicurezza di Stefano Masini
  10. Effetti della pandemia sul settore penale di Gian Carlo Caselli
  11. Gli autori