Combattere l'ISIS e il terrorismo internazionale con l'uso legittimo della forza militare
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Combattere l'ISIS e il terrorismo internazionale con l'uso legittimo della forza militare

Informazioni su questo libro

Lo Stato Islamico, o ISIS, è il primo gruppo terroristico a controllare sia un territorio fisico che un ambiente digitale: oltre alle strisce di terra che controlla in Iraq e Siria, domina difatti ampi "territori" di Internet con relativa impunità. Ma difficilmente sarà l'ultimo. Sebbene ci siano ancora alcuni gruppi terroristici marginali nel Sahel occidentale o in altre aree rurali che non integrano digitalmente la loro violenza, è solo una questione di tempo prima che vadano online.

The Islamic State, or ISIS, is the first terrorist group to hold both physical and digital territory: in addition to the swaths of land it controls in Iraq and Syria, it dominates pockets of the Internet with relative impunity. But it will hardly be the last. Although there are still some fringe terrorist groups in the western Sahel or other rural areas that do not supplement their violence digitally, it is only a matter of time before they also go online.

Prefazione a cura di Gian Nicola Pittalis

Gian Nicola Pittalis, nato a Sassari, classe 1974, giornalista professionista con alle spalle diverse pubblicazioni. Esperto in cultura, sport, cronaca nera. Collabora con alcune delle testate nazionali più importanti. Tra i suoi libri “I Grandi Condottieri della Serenissima”, “L’Inquisizione a Venezia”, “Se tutti gli chef sono in televisione, noi andiamo in trattoria” con Arrigo Cipriani. Direttore di testate on line è anche conduttore televisivo.

Giuseppe Paccione si è laureato in Scienze Politiche – corso di studio Economico-Internazionale – presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, discutendo la tesi in Diritto internazionale dal titolo La Protezione Diplomatica con il Chiarissimo Professore Ennio Triggiani, già ordinario di diritto internazionale e dell’UE. Prossimo al conseguimento della seconda laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata – Roma, egli ha sempre manifestato il suo amore e la propria passione per il Diritto internazionale e dell’UE, nonché per il Diritto diplomatico e consolare. Collabora come autore di una serie di analisi giuridiche internazionali per la testata Diritto.it. Scrive per la Gazzetta italo-brasiliana e Il Sestante, come pure per Formiche.net e ha già collaborato con Difesaonline.it. Ha pubblicato sia come coautore che come autore una serie di libri. Il saggio La forza di Gendarmeria europea, organizzazione internazionale a carattere regionale, all’interno del volume Costituzione e sicurezza dello Stato” A. Torre (a cura di), Maggioli editore 2014; L’asilo diplomatico e caso Assange nel diritto internazionale e protezione diplomatica e consolare nell’UE, Photocity Edizioni, 2014; Pilastri del diritto europeo e italiano sul divieto di discriminazione, nel volume Sport e Identità.
La lotta alla discriminazione in ambito sportivo, A. De Oto (a cura di), Bonomo Editore, 2016; Un mare di abusi. La vicenda dell’Enrica
Lexie e dei due marò nel contesto del diritto internazionale, Adda Editore, 2016.

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Informazioni

Capitolo IV

L’AZIONE COERCITIVA ARMATA FRANCESE CONTRO L’ISIS E LA RISPOSTA DELL’UE


SOMMARIO: -1. Introduzione; - 2. Il consenso iracheno e l’assenza dell’assenso siriano; - 3. L’autotutela pericolosamente trafilata; - 4. Oltrepassare il parametro della sicurezza collettiva; - 5. Presupposti sul piano giuridico dell’intervento della Francia sul territorio iracheno e siriano per combattere l’ISIS; - 6. L’uso della forza da parte della Francia come strumento individuale e collettivo contro l’ISIS in Siria; - 7. Applicazione della clausola di difesa reciproca in ambito UE contro gli attacchi terroristici; - 8. Confronto tra le clausole del TUE/TFUE con quelle della NATO/UEO; - 9. Le reali complicanze della clausola di mutua assistenza.





1. Introduzione
Dopo gli attentati del 13 novembre 2015, il Presidente della Repubblica di Francia François Hollande sottolineava, nel suo discorso davanti al Parlamento francese, che « questo nemico lo possiamo sconfiggere restando uniti, con le nostre forze (...), con le nostre armi, quelle della democrazia, con le nostre istituzioni, con il diritto» [1] . Questo punto ha riportato in rilievo il problema cruciale circa gli strumenti che uno Stato, che abbia come fondamento la democrazia, debba fare uso al fine di contrastare e cancellare il nuovo nemico presente sullo scacchiere internazionale che è il terrorismo, obiettivo francese posto in essere per vincere l’ISIS. Sono ormai ben noti quelli che sono stati gli orrori subiti, la paura avvertita e lo spavento improvviso, cagionati dagli attentati perpetrati da alcuni lupi solitari, collegati con i membri dello stato islamico, a Saint-Denis e nella capitale francese. La Repubblica di Francia, che gode di quel parametro su cui si poggia la vera democrazia, id est lo stato di diritto, si aspetta misure che non si arrischiano oltre l’ambito di ciò che è de jure ammissibile, ivi l’impiego dell’intervento coercitivo esterno armato.
È, dunque, ritenuto assodato che il diritto – sia domestico, sia internazionale – presenta la particolarità di considerare il fatto che si pone in disparte non totale, condizionato e temporaneo nel momento di situazioni di crisi. Per il tramite di alcune tecniche come i poteri di crisi, lo stato d’emergenza nell’ambito dell’diritto interno, lo stato di necessità e le clausole di salvaguardia nel contesto del diritto internazionale, contengono nella cerchia taluni atteggiamenti che violerebbero le norme applicabili nel periodo della normalità. Dopo gli attentati del novembre 2015, la Francia è stata spinta ossia costretta ad adottare alcuni degli strumenti, poc’anzi citati, di carattere derogatorio, in particolar modo promulgandone e poi prorogando lo stato d’emergenza [2] o accogliendo la possibilità offerta dalla Convenzione Europea per Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali a ciascuno Stato parte di adottare delle misure, contravvenendo agli obblighi statuiti dalla CEDU, in caso di conflitto bellico o di altro pericolo che minaccia la vita della nazione. Ci si riferisce al dettame dell’articolo 15 della CEDU che tratta delle deroghe nel caso di stato d’urgenza [3] , dove sono ammesse deroghe agli obblighi assunti dagli Stati per i diritti e le libertà, come pure la sospensione o limitazione di taluni diritti convenzionali. Ben inteso che l’applicazione territoriale può essere temporaneamente sospesa nei riguardi di tutto il territorio o parte di esso, in reazione all’agglomerato di disposizioni, nel senso che è previsto tale possibilità in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che ponga sotto forma di minaccia la vita della nazione [4] .
Le autorità del governo di Parigi hanno di pari passo compreso la necessità di un ampliamento del campo di possibili interventi, facendo applicare la legge sullo stato d’emergenza all’attuale contesto e considerando la costituzionalizzazione di tale stato emergenziale allargato [5] , nel senso che lo stato di urgenza è decretato in Consiglio dei ministri sia in caso di pericolo imminente, risultante da gravi aggressioni all’ordine pubblico, sia in caso di avvenimenti che, per la loro natura e gravità, presentino il carattere di una calamità pubblica [6] , nel contempo che la revisione dell’articolo 34 della Costituzione francese – in cui si istituisce una riserva di legge assoluta, cioè a dire che si rimette in via esclusiva alle Camere legislative la disciplina integrale di una serie di materie [7] – al fine di rendergli conforme la possibilità, certamente inabile a prevenire la commissione di attentati, ma presentata come simbolico, di decadere dalla cittadinanza propria i terroristi nati in Francia, avendo un’altra nazionalità [8] . Se tali misure pongono la questione attorno al modo in cui la Francia intendeva intraprendere la lotta, a livello domestico, il terrorismo di matrice jihadista, allora non restava che, da un punta di vista strettamente formale, l’adozione dello strumento d’eccezione che avrebbe consentito allo Stato francese di non fuori uscire dai binari del diritto, tuttavia a scapito dei diritti e delle libertà individuali.
Nell’ambito del conflitto contro il terrorismo interazionale, l’esercizio da parte delle autorità francesi di intervenire coercitivamente mercé il suo potenziale bellico contro l’ISIS e nel territorio iracheno e in quello siriano non comporta problemi intorno allo stato di diritto sul piano internazionale o, almeno, alla luce dello status del diritto internazionale dei conflitti armati riguardante lo jus contra bellum [9] , espressione quest’ultima adattata dopo la consacrazione del fondamento d’inibizione dello jus ad bellum che fu in parte ridotta con la creazione della Società delle Nazioni e, successivamente, con la nascita delle Nazioni Unite, tale criterio venne del tutto bandito [10] . Quest’ultimo rappresenta per natura un diritto di crisi. Codificato molto sommariamente in seno alla Carta delle Nazioni Unite, è divenuto oggetto di frequenti dissensi da parte di vari Stati, soprattutto fra le super Potenze, con la loro prassi e le proprie posizioni in continua evoluzione, di cui un’ampia dottrina cerca di cogliere per tentare di determinare o mutare lo status del diritto positivo. Se il principio o dettame del divieto di far ricorso all’impiego dell’azione coercitiva armata, menzionato nel ben noto articolo 2, paragrafo 4, definito come la chiave di volta della disciplina attuale della forza nel contesto del diritto internazionale, della Carta di San Francisco, non si presta del tutto a una mera discussione, la netta portata di alcune eccezioni, che sono ammesse, fa allora sorgere delle incertezze o dei dubbi che l’intervento coercitivo militare francese per contrastare i membri del presunto Stato islamico e la sua politica giuridica estera sono di natura concretamente da alimentare.
La liceità internazionale dei bombardamenti da parte dello Stato francese contro le postazioni terroristiche dell’ISIS rilevava una geometria variabile nello spazio e nel tempo. Ratione loci (per ragioni del luogo), concerne lembi territoriali dell’Iraq, che ha formulato per iscritto una richiesta di un intervento militare internazionale, e della Siria, Paese nella morsa del regime di Baššār Ḥāfiẓ al-Asad contestato da gran parte degli Stati, compresa la Francia, che si trovava sotto il controllo degli uomini dello Stato islamico. Ratione temporis (per ragioni di tempo), i primi attacchi delle forze aeree, battenti bandiera francese, contro l’ISIS sul territorio iracheno [11] sono iniziati a partire dal mese di settembre 2014, sebbene l’inizio dell’operazione Chammal [12] ha coinvolto la Francia nella coalizione internazionale, a guida statunitense, mobilitata per combattere contro l’organizzazione terroristica jihadista. L’azione coercitiva armata da parte delle forze militari francesi contro le postazioni degli uomini al servizio dell’ISIS, presenti sul suolo siriano, risale a partire dal mese di settembre del 2015, due mesi prima degli attentati del 13 novembre, nel cuore di Parigi.
Questo arduo inquadramento fattuale ricade(va) sul giudizio del carattere lecito o non lecito dell’intervento coercitivo militare da parte delle autorità del governo francese esterna che non si è lasciata circoscrivere in un’univoca risposta. Non ne resta meno che contrariamente alla sua ortodossia classica circa l’argomento dell’impiego della forza bellica nei rapporti interstatali e nonostante la preparazione giuridica data dal rappresentante dello Stato, il governo francese, guidato da Hollande, sembra(va) fare della questione sull’estirpare l’ISIS una priorità assoluta circa il rispetto minuzioso dello jus contra bellum in vigore [13] . Le posizioni convenute da parte delle autorità centrali francesi – al primo livello delle quali si trova quello del diritto a difendersi — si caratterizzano difatti meno dalla chiarezza e dal rigore giuridico, anziché dalla mobilitazione controversa o alla messa in disparte, d’altronde discutibile, dell’uno o dell’altro delle tre eccezioni ammesse dall’inibizione dell’impiego dell’intervento coercitivo armato, c'est à dire l’uso della forza. La partecipazione francese all’interferenza dei capisaldi dello jus contra bellum trova in tal modo la sua origine nella messa in un accantonamento parziale dell’eccezione del consenso, altrettanto nello stiramento o allungamento potenzialmente pericoloso dell’eccezione dell’autotutela, così come nell’alterazione del meccanismo concernente il sistema di sicurezza collettivo.


2. Il consenso Iracheno e l’assenza dell’assenso siriano

Sebbene non sancito in seno alla Carta delle Nazioni Unite, il consenso dello Stato di residenza, sul territorio dal quale uno Stato terzo avvia delle operazioni di carattere militare, può essere considerato come un’eccezione al divieto di ricorrere allo strumento bellico. Il termine eccezione può non essere neppure dibattuto, nella misura in cui il divieto dello jus ad bellum si applica nei rapporti internazionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, tale norma non riguarda in maniera necessaria l’impiego dell’intervento bellico in seno alle frontiere dì uno Stato con l’assenso di quest’ultimo [14] . È importante, inoltre, statuire che l’azione coercitiva armata è bandita, salvo se si è in presenza dell’autorizzazione scritta dello Stato territorialmente considerato. ...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Combattere l'ISIS con l'uso legittimo della forza militare
  3. Indice
  4. Prefazione
  5. Preface
  6. Introduzione
  7. ​Capitolo I
  8. Capitolo II
  9. Capitolo III
  10. Capitolo IV
  11. Capitolo V
  12. Bibliografia e sitografia