La società ri-pensata
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La società ri-pensata

  1. 304 pagine
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La società ri-pensata

Informazioni su questo libro

Il comportamento umano non è il semplice rispecchiamento delle regole sociali ma un prodotto attivo di interazione fra persona e ambiente. In questo senso la società è "pensata": ciascuno di noi, quando interagisce con le cose e le persone, con le regole e con i suoi stessi bisogni biologici, prova, consapevolmente o meno, l'esigenza di dare un senso a quello che fa; al punto che quando questa esigenza viene stabilmente a mancare, il comportamento appare impoverito, deviante inaccettabile, per sé e per gli altri.

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Informazioni

Editore
Edra
Anno
2016
eBook ISBN
9788821441585
5
DIRITTO E PSICOLOGIA a confronto
Davanti ALLA SOCIETÀ CHE CAMBIA
Daniela Pajardi e Monia Vagni
Libertà individuale e norma collettiva
L’esistenza di regole di comportamento condivise è il requisito necessario per una convivenza sociale ordinata e pacifica: un requisito che appare, da un lato, un valore etico che concilia eguaglianza e libertà e, dall’altro, una strategia di utilità comune che evita, o quantomeno limita, il ricevere danno e il farne agli altri.
Per convivere, per poter comunicare e agire in ogni tipo di gruppo e di società, è indispensabile condividere non solo il linguaggio verbale e non-verbale, ma il rispetto del tempo, dello spazio, dei ruoli sociali e del comportamento altrui, secondo un’assennata reciprocità.
Diritti e doveri sono i due aspetti reciproci delle regole sociali perché esprimono da un lato le necessità irrinunciabili e le opportunità che ciascuno può cogliere e dall’altro i limiti di tali opportunità e le necessità che la convivenza impone.
La legge è la raccolta delle regole che ordinano i diritti e i doveri, sia nell’ambito privato sia in quello pubblico: una raccolta sulla cui legittimità ed equità si discute da sempre, perché diverse sono le ipotesi sul fondamento di tale raccolta, e cioè sulla sua origine. Si tratta di una discussione antica che ci porta a chiederci quale sia il fondamento della legge, cioè se si tratti di un codice da rispettare perché ha origine trascendente ed è stato “rivelato”, oppure perché rispecchia le esigenze naturali, oppure ancora perché esprime una convenzione espressa dalla società.
Le risposte a questo interrogativo sono state numerose nei secoli, non si è trattato solo di disquisizioni teoriche di filosofia del diritto, ma anche di riflessioni a forte impatto sociale, perché l’obiettivo finale era quello di dare credibilità alle leggi, all’amministrazione delle stesse e alle sanzioni previste per le violazioni.
Basterà ricordare i sofisti greci, i quali, già nel V secolo a.C., avevano affermato che la legge è solo una convenzione sociale, spesso in contrasto con la natura, e quindi “sospetta”. Il sospetto – condiviso poi nei secoli da molti autori – è quello che la convenzione non rispetti il principio naturale dell’eguaglianza fra tutti gli esseri umani, ma legittimi discrezionalmente il prevalere e il potere dei più forti.
Anche se è possibile argomentare contro questa opinione pessimistica, è comunque necessario riconoscere che le regole da adottare in ogni società debbano rispettare i diritti naturali e siano anche adeguate alla realtà sociale: una realtà che muta nel tempo.
La storicità della legge
È noto che i diritti e i doveri non sono uguali in tutti i Paesi del mondo ma possono essere addirittura in contrasto fra loro, e che questa variabilità può manifestarsi anche nello stesso Paese nel corso del tempo, in rapporto al tipo di cultura predominante in quel momento storico.
È stato Tertulliano, nel II secolo d.C., a sostenere chiaramente il principio della “storicità della legge”. La società umana, ha affermato l’autore nel suo Apologetico, muta continuamente nel tempo e il progresso si dipana nel susseguirsi di fasi più o meno durevoli di cambiamento: aumentano e si correggono le conoscenze, mutano i bisogni e i desideri, mutano i valori, i ruoli, le abitudini individuali e collettive.
Le nuove esigenze e le nuove opportunità che il progresso offre ai vari popoli, e all’intera umanità, tendono a trasformarsi in diritti, che la legge deve tutelare, e in nuovi doveri, che la legge deve prescrivere, secondo un nuovo ordine equilibrato che salvaguardi l’armonia della convivenza.
Questa esigenza è più evidente nelle fasi di innovazione tecnologica, di cambiamento sociale e di globalizzazione, in cui la legge deve confrontarsi con:
  • le nuove scoperte e invenzioni scientifiche;
  • i cambiamenti sociali e morali;
  • il confronto tra le normative nazionali e l’aumento di trattati e normative sovranazionali.
L’evoluzione della tecnologia e delle scoperte scientifiche ha portato il diritto a confrontarsi con situazioni non prevedibili e non normate nel corso della storia, e questo confronto è risultato ancor più complesso in periodi in cui questa evoluzione è stata particolarmente veloce e profonda, come, per esempio, è avvenuto negli ultimi decenni.
Se pensiamo che il codice civile italiano data 1942, e che quello penale è del 1930, appare evidente che il legislatore di allora non avrebbe potuto immaginare, neanche se fosse stato ispirato da una preveggenza degna di uno scrittore come George Orwell, di dover, per esempio, normare situazioni di filiazione naturale, in cui il nascituro sarebbe stato partorito da una donna che non fosse la madre biologica, perché sottoposta a una fecondazione assistita con donazione di ovulo. Né il legislatore avrebbe potuto immaginare i cosiddetti reati informatici, in un periodo storico in cui esisteva solo la macchina per scrivere e da poco tempo era stata effettuata la prima telefonata intercontinentale.
I magistrati e gli avvocati hanno quindi spesso dovuto gestire norme che non contemplavano nuove situazioni ma che, tuttavia, si affacciavano nella vita quotidiana e quindi dovevano essere interpretate o adattate o rimandate, con integrazioni e correzioni da parte del legislatore.
I cambiamenti sociali hanno, inoltre, portato il diritto a confrontarsi con nuove realtà come, per esempio, i nuovi assetti familiari: dal riconoscimento del divorzio alle nuove famiglie ricomposte, alle coppie miste, sia di nazionalità sia di religione o etnia, alle coppie dello stesso genere sessuale.
I processi di globalizzazione hanno poi condotto sempre più i Paesi, da una parte, a confrontarsi sulle proprie normative per renderle compatibili con scambi economici, ma anche sociali, con gli altri Paesi, e, dall’altra, a mantenere la propria identità salvaguardando dei princìpi giuridici ritenuti fondamentali. L’adesione dell’Italia a organismi internazionali, come l’Unione europea, condiziona e vincola poi l’adeguamento delle leggi e delle prassi alla normativa sovranazionale e, conseguentemente, al legame nei confronti delle decisioni e delle sanzioni di tali organismi.
Un organismo internazionale di particolare rilievo è la CEDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che con le sue sentenze può, nel caso accerti una violazione, sia condannare a un risarcimento di un danno da parte di un Paese membro verso un proprio cittadino, sia obbligare un Paese a introdurre cambiamenti sul piano organizzativo e giuridico. Numerose sono state le condanne ai vari Stati membri su svariate tematiche.
Per quanto riguarda il nostro Paese, ci sembra emblematico, per capire l’effetto di queste sentenze, riportare l’esempio delle condizioni di vita in carcere e dell’adozione. L’Italia ha ricevuto una condanna per le condizioni di vita dei detenuti (Sez. II, causa Torreggiani e altri contro Italia, 8 gennaio 2013) considerate come violazione dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, che aveva sottoscritto. Le condizioni ambientali dei detenuti a causa del sovraffollamento (in celle destinate a un singolo detenuto venivano stipate fino a tre persone, e oltre), la mancanza di acqua calda, la limitazione di luce e areazione per il sovraffollamento sono state indicate come una pena ulteriore inflitta al detenuto. Per questo motivo, l’Italia ha dovuto pagare un risarcimento e adeguare gli istituti penitenziari, spostando i detenuti in carceri meno affollati e garantendo una vivibilità minima di nove metri quadrati per detenuto.
Per quanto riguarda l’adozione (come si analizzerà più avanti), invece, l’Italia è stata condannata, in alcuni casi, per decisioni ritenute non sufficientemente motivate circa l’interruzione definitiva dei rapporti tra genitori e figli e questo, a oggi, ha comportato solo il risarcimento per il cittadino, ma non ancora una revisione della normativa.
Un altro esempio di adeguamento alle normative sovranazionali è rinvenibile nella nuova disciplina del processo civile in materia di minori, a seguito della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176), il cui art. 12 recita: «Gli Stati parte garantiscono al fanciullo, che è capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, dovendo le opinioni del fanciullo essere prese in considerazione, con riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. A tal fine, si darà segnatamente al fanciullo la possibilità di essere sentito in tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi che lo interessano, sia direttamente sia con l’intermediazione di un rappresentante o di un organismo appropriato, in modo compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale». Inoltre, la Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini del 19 aprile 1996 (ratificata dall’Italia con la legge del 20 marzo 2003, n. 77), ha sviluppato proprio il tema dell’ascolto nei procedimenti di diritto di famiglia, stabilendo che al minore, con un sufficiente discernimento, spetti il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato, di esprimere la propria opinione, di essere informato sulle eventuali conseguenze della sua opinione e sulle eventuali conseguenze di ogni sua decisione. L’autorità giudiziaria, quando ritenga che egli abbia sufficiente capacità di giudizio, deve assicurarsi, prima di adottare ogni decisione, del soddisfacimento dei predetti diritti e tenere in debito conto l’opinione da lui espressa. A seguito dell’entrata in vigore di tali norme, in tema di provvedimenti giudiziali relativi ai minori in fase di separazione dei genitori, il codice civile è stato riformato (dapprima nel 2006 e poi nel 2013) con l’introduzione dell’art. 337 octies che recita espressamente: «Il giudice dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».
In altri casi, la legislazione italiana mantiene ferme alcune posizioni, anche a fronte di una maggioranza internazionale totalmente orientata in altre direzioni. Per esempio, l’Italia, insieme ad altri 14 Paesi, vincola la possibilità di adozione di un minore solo alle coppie coniugate, a fronte di 165 Paesi che non pongono questo vincolo. Si tratta di una scelta legislativa che viene mantenuta come forma di tutela e privilegio dell’istituto del matrimonio, anche rispetto a un contesto internazionale che si muove in tutt’altra direzione.
Il diritto non è però solo finalizzato all’inseguimento del cambiamento sociale: a volte lo anticipa, a volte, addirittura, introduce delle novità e dei mutamenti che non sono percepiti o accettati dalla società, la quale fatica a...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Autori
  3. PARTE I - RI-PENSARE AL CAMBIAMENTO IN UNA DIMENSIONE MACROSOCIALE
  4. PARTE II - RI-PENSARE AL CAMBIAMENTO NEI CONTESTI SOCIALI DALLA DIMENSIONE PUBBLICA A QUELLA PRIVATA

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