Bilanci 2021 - La guida completa
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Bilanci 2021 - La guida completa

  1. 96 pagine
  2. Italian
  3. ePUB (disponibile sull'app)
  4. Disponibile su iOS e Android
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Bilanci 2021 - La guida completa

Informazioni su questo libro

Il decreto milleproroghe ha appena introdotto una proroga sui termini di approvazione dei bilanci di esercizio 2020 delle aziende. Ma ciò non implica che si possa occuparsene anche all'ultimo momento. Non solo per la tradizionale complessità delle operazioni, ma anche perché nel caso dell'esercizio 2020 c'è da fare i conti con la pandemia: dalla contabilizzazione di aiuti, agevolazioni e crediti d'imposta fino alle valutazioni da effettuare sulla continuità aziendale. E ci sono anche le novità Oic e Ias. Tutto questo influisce anche sull'attività di revisori e sindaci, perché ha riflessi sulle norme che regolano il loro comportamento. Tutto questo è oggetto della guida Bilanci 2021.

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Informazioni

Anno
2021
eBook ISBN
9788863458534
Argomento
Business
Categoria
Tassazione
1. COVID-19: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA

NORME ANTI-CRISI

Effetti da Covid 19, sospeso il test di continuità

di Tiziano Sesana
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova la continuità aziendale delle imprese, talvolta compromettendola. Il legislatore ha cercato di arginare questo impatto prevedendo la sospensione della valutazione della prospettiva della continuazione dell’attività ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
La valutazione della prospettiva della continuità aziendale, di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice civile, comporta di fatto che nella fase di preparazione del bilancio la direzione aziendale effettui una valutazione prospettica, constatando la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Qualora a seguito di tale valutazione prospettica, la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere fornite chiare e adeguate informazioni, tra cui anche piani aziendali futuri per farvi fronte. Un esempio concreto di tale informativa è rinvenibile nel documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, allegato 1, esempio 2, pagine 11 e 12. Nel caso infine in cui venga constatata la perdita della «prospettiva della continuazione dell’attività» gli scenari possibili sono due:
num1
non è ancora intervenuto l’accertamento delle cause di scioglimento ex articolo 2484. Secondo l’Oic 11, paragrafo 23, ove la valutazione prospettica porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate in base all’articolo 2485 del Codice civile cause di scioglimento di cui all’articolo 2484, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;
num2
avvenuto accertamento delle cause di scioglimento ex articolo 2484. Secondo l’Oic 11, paragrafo 24, quando, in base all’articolo 2485 del Codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale.
Secondo l’Oic 11, tutto ciò vuol dire:
num1
la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui è previsto l’uso in azienda;
num2
la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni secondo l’Oic 9;
num3
l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’Oic 31;
num4
la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’Oic 32;
num5
la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate per l’Oic 25.
Al fine di evitare che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 venissero redatti bilanci in sostanziale ottica liquidatoria, il legislatore ha previsto di esonerare il redattore del bilancio dall’arduo compito di riflettere nel valore delle voci dei bilanci 2019 e 2020 la valutazione della continuità aziendale. Ferme restando determinate condizioni fattuali. Ciò dapprima ex articolo 7 del decreto Liquidità e poi ex articolo 38-quater della legge 77/20 di conversione del decreto Rilancio.
Correlativamente sono stati emessi dall’Oic i documenti interpretativi n. 6 del giugno 2020 e n. 8 del novembre 2020 (in bozza). La norma dà la possibilità alle società che redigono il bilancio di esercizio (in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) secondo le norme del Codice civile di valutare il presupposto della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio senza considerare gli eventuali effetti negativi dell’emergenza da Covid-19. Ciò salvo la società non si trovasse in uno stato di perdita di continuità aziendale già prima dell’emergenza sanitaria e senza trascurare gli obblighi informativi di cui alla nota integrativa. Con riferimento specifico ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 è possibile osservare:
bull
quanto all’aspetto soggettivo, che la norma si riferisce solo alle società che per la redazione del bilancio (anche consolidato) applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali; restano escluse tutte quelle società che adottano i principi internazionali;
bull
quanto all’aspetto oggettivo, che la norma prevede che la facoltà sia esercitabile per tutti i bilanci in corso al 31 dicembre 2020;
bull
quanto alla modalità di applicazione della norma per il bilancio in corso al 31 dicembre 2020, che la società può avvalersi della deroga alla valutazione della continuità aziendale se nell’ultimo bilancio approvato (per esempio quello chiuso al 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (in applicazione del paragrafo 21 o del paragrafo 22 dell’Oic 11) ovvero se la società abbia usufruito della facoltà di deroga prevista dall’articolo 7 del decreto Liquidità (articolo 38-quater della legge 77/20). Non è possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio precedente (ad esempio al 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 (assenza ragionevoli alternativa alla cessazione dell’attività) o dal paragrafo 24 (accertamento di una delle cause di scioglimento) dell’Oic 11.
Il quadro normativo concernente le informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione è rimasto immutato. Pertanto, questa norma, se da un lato consente che nella valutazione delle voci di bilancio si possa non tener conto della perdita della continuità aziendale sostanzialmente intervenuta per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.
In nota integrativa si dovrà quindi fornire non solo l’informativa circa la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel prossimo futuro. Ciò fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa si dovranno descrivere tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società. In pratica è da rappresentare in nota integrativa quello che sarebbe stato il valore del risultato economico dell’esercizio e del patrimonio netto in applicazione delle indicazioni dell’Oic 11 in caso di assenza di continuità aziendale; così il lettore del bilancio viene posto nella condizione di conoscere la reale situazione economica e patrimoniale leggendo la nota integrativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO AGOSTO

Deroga fino al 100% degli ammortamenti

di Luca Magnano San Lio
Nel contesto pandemico si è posto anche il problema di individuare i possibili sollievi per i bilanci. Tra gli aspetti analizzati, la considerazione che l’emergenza sanitaria ha comportato in molti settori l’inutilizzo delle immobilizzazioni per periodi più o meno lunghi, imposti anche dai lockdown. Le norme ordinarie di redazione del bilancio tuttavia non prevedono sconti: il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e ciò anche nel caso di cespiti temporaneamente non utilizzati.
Sul punto è intervenuto il legislatore, con la disposizione (nel seguito deroga) contenuta al comma 7-ter dell’articolo 60 del Dl 104/20, inserito in sede di conversione nella legge 126/20 (d...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Copyright
  4. La nota integrativa ora ha un potere sostitutivo
  5. Sommario
  6. L’approvazione slitta anche per l’esercizio 2020
  7. 1 COVID-19: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA
  8. 2 CONTABILITÀ: DAI CREDITI ALLE CRIPTOVALUTE
  9. 3 SINDACI: COMPORTAMENTI E REVISIONE