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Riferire all’autorità
Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna
- 301 pagine
- Italian
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Informazioni su questo libro
Quale confine separa la denuncia dalla delazione? Legislatori che invitano a tenere gli occhi aperti e a collaborare e denuncianti forse attratti dal premio derivante dalla multa sono al centro dell'attenzione degli studiosi qui impegnati a chiarire, a partire da diverse specificità disciplinari, i caratteri comuni e insieme gli elementi distintivi della complessa questione.
Denunciare può essere concepito come una forma di collaborazione alla governabilità e al bene comune ma anche come un comportamento che infrange la solidarietà del gruppo e dissemina sospetti. Esaminando denunce di fatti politicamente rilevanti o di frodi commerciali e spaziando cronologicamente dal Medioevo all'Età moderna questo lavoro collettivo offre spunti per riflettere sul bisogno di sapere proprio delle autorità e sull'atteggiamento dei cittadini chiamati e disposti, ma non sempre, a collaborare.
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Early Modern HistoryI. La città e i delatori
Ferdinando Treggiari
«Et sit secretum». La denuncia anonima negli statuti delle città umbre
Le figure di denunciatori anonimi che affollano la procedura giudiziaria basso-medievale testimoniano quanto l’universo cittadino dei secoli di mezzo fosse capillarmente penetrato da una «cultura dell’accusa»,20 che parrebbe non avere eguali in altre epoche del vivere associato. Già il solo strato normativo del fenomeno, accolto all’interno del sistema di impulsi processuali previsto dagli statuti delle città italiane, offre una buona misura dell’affidamento che i poteri pubblici riponevano nella collaborazione dei cittadini alle attività di controllo e di repressione dei contegni illeciti: ora incentivando la collaborazione spontanea con logiche premiali, ora istituzionalizzandola attraverso un regime di elezione/coscrizione non così lontano da quello che negli ordinamenti comunali disciplinava il dovere civico della difesa militare.21
Per studiare dal punto di vista del diritto il fenomeno della denuncia anonima – di quella privata e spontanea come di quella pubblica e organizzata – conviene partire dalle previsioni statutarie. Per quanto le fonti disponibili lo consentano, bisognerebbe poi indagare la proteiforme dimensione del diritto “vivente”: i processi giudiziari, innanzitutto, nel prisma dei quali le norme di diritto “proprio” e quelle di diritto “comune” prendevano corpo convergendo nella disciplina della singola controversia e risolvendo il problema sorto dalla crisi del rapporto di convivenza; gli atti e le procedure con cui i poteri pubblici designavano i soggetti incaricati di svolgere funzioni di sorveglianza, investigazione e denuncia; gli accordi con cui i privati definivano transattivamente le liti sorte dall’offesa di un bene altrui; le riflessioni della dottrina, in quanto coscienza colta, elaborata del regime normativo di quei fenomeni. In questo breve contributo mi limiterò a focalizzare i soli dati normativi, attingendoli da statuti umbri dei secoli XIII-XVI.
1. Accusa, denuncia, inquisizione
Per collocare la denuncia anonima nel sistema giuridico degli ordinamenti cittadini è preliminarmente necessario profilare i lineamenti del processo medievale di età comunale. Ciò anche per contribuire a sfatare la credenza, ancora dominante,22 che individua nel processo accusatorio e nel processo inquisitorio due specie preformate, due archetipi antagonisti della procedura giudiziaria, laddove invece, come dimostrano anche i frammenti di esperienza giudiziaria che stiamo per richiamare, non erano che aspetti di un’unica, composita cultura del processo.
Una lunga tradizione storiografica, riducendo a termini bipolari il problema storico della procedura giudiziale, ha posto la tradizione germanica e più specificamente longobarda a matrice del processo accusatorio e i riti dei tribunali di fede medievali e poi quelli della Santa Inquisizione, che ne esasperò i metodi a fini di persecuzione antieretica,23 a paradigma del processo inquisitorio. Pur senza dire che lo stesso diritto longobardo conosceva il diretto intervento degli organi dello Stato, non compulsato da sollecitazioni private, per la punizione di quei delitti che offendessero più da vicino interessi della collettività (l’evoluzione in direzione “inquisitoria” della giustizia penale sarà ancora più evidente nel corso dell’età carolingia),24 bisognerebbe tenere presente l’eterogeneità dei precetti che concorrono a formare la celebre norma, che viene tradizionalmente assunta a matrice del c.d. processo romano-canonico, per approssimarsi alla conoscenza del rito penale così come è evoluto dal Medioevo comunale sino ai codici odierni.25
Il Medioevo comunale è anche il tempo della Perugia della seconda metà del Duecento e del giudice Alberto da Gandino, che in quella città, dove era giunto al seguito di un podestà, aveva preso a scrivere il primo trattato sul diritto e il processo penale.26 Com’è noto, in questo trattato, nella cui prima parte il modulo processuale ad iniziativa di parte pare giocare un ruolo preponderante, l’autore dà atto della consuetudine delle curie di procedere ex officio «de quolibet maleficio», segno dell’evoluzione degli apparati pubblici in direzione di una sempre più decisa centralizzazione delle funzioni giudiziarie.27
Questa evoluzione va però osservata nel suo effettivo spessore, che era quello di una giustizia comunale caratterizzata da un’articolazione amministrativa nient’affatto separata dal corpo sociale, ma che anzi sfumava in esso, coinvolgendo un gran numero di membri della comunità, cooptati dalle cellule della ripartizione urbana per essere impiegati nell’esercizio di funzioni istituzionali.
Così “socialmente” strutturata, l’amministrazione della giustizia comunale presentava due tipologie di soggetti: da un canto, organi incardinati, seppure temporaneamente, nella struttura amministrativa pubblica (potestas, capitaneus, officiales, iudices ecc.); dall’altro, soggetti di estrazione squisitamente sociale, chiamati dalle magistrature di governo a svolgere funzioni essenziali all’amministrazione della giustizia, prodromiche, come la denuncia, alla repressione degli illeciti.
Questi soggetti incaricati del ruolo di denunciatori vengono indicati dagli statuti come boni homines, cioè cives di buona reputazione, selezionati all’interno della stessa ripartizione territoriale della città e del distretto, nella quale erano destinati ad operare. Il loro continuo e periodico ricambio dilatava la partecipazione comunitaria al dovere della denuncia, rendendo plausibile la definizione della giustizia comunale come «giustizia consociativa»,28 appunto perché esercitata grazie anche all’apporto del corpo sociale: non solo di qualunque soggetto della comunità, che gli statuti non mancavano mai di sollecitare, con opportuni incentivi, all’intervento attivo, ossia all...
Indice dei contenuti
- Risvolto
- Occhiello
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- Introduzione
- I. La città e i delatori
- II. Lo specchio delle norme
- III. Rivelatori di mentalità
Domande frequenti
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