Le origini della giurisprudenza medievale
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Le origini della giurisprudenza medievale

Una storia culturale

  1. 309 pagine
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Le origini della giurisprudenza medievale

Una storia culturale

Informazioni su questo libro

Questo è uno di quei rari libri destinati a segnare una svolta nel corso normale degli studi in settori specifici della conoscenza. Non si tratta, in senso stretto, di un libro di storia del diritto medievale. È piuttosto un innovativo e documentato affresco, tracciato secondo una prospettiva del tutto inedita, di un momento di passaggio decisivo per la storia della cultura occidentale: quando, come e dove rinasce, dopo secoli di oblio, una scienza legale in Occidente? E perché? E a chi attribuirne il merito? Queste le domande poste dall'americano Radding e affrontate con sguardo libero da quei condizionamenti e pregiudizi che invece tanto hanno gravato, e tuttora spesso gravano, su quanti affrontano l'epoca del «Rinascimento giuridico» in una prospettiva imbevuta di una secolare tradizione eurocentrica. A tali domande l'Autore, che ha una formazione di storico delle istituzioni e della cultura medievale, fornisce risposte intelligenti e misurate, sempre attente ai dati di fatto, mai lontane dalle fonti. Avversato dalla paludata accademia, proprio per il suo infrangere quadri consolidati e perciò confortanti, il libro di Radding possiede la suggestione e la forza evocativa di un racconto che merita di essere letto anche al di fuori della stretta cerchia degli specialisti.

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Informazioni

Anno
2013
eBook ISBN
9788867281947
1. La scienza legale nell’alto medioevo
Per l’esperto di leggi dell’alto medioevo la “legge” consisteva principalmente in una serie di regole destinate a definire le obbligazioni che scaturiscono da situazioni concrete. Ma per i giuristi d’epoca classica, e di nuovo per i loro omologhi vissuti dopo il 1100, le situazioni concrete non possono essere comprese se non entro quelle categorie giuridiche che furono creazione dei giuristi medesimi. Fu, infatti, proprio dalla tensione generatasi tra concetti generali e applicazioni specifiche che si formò la giurisprudenza romana: da un lato, il giurista classico verificava il suo concetto di proprietà o di obbligazione al cospetto dei casi in cui quei concetti venivano applicati; dall’altro egli interpretava quei casi alla luce di principi generali che si era venuto formando. Avere un bene, per esempio, può significare averlo in proprietà, ma può anche voler dire detenerlo in usufrutto, oppure in locazione o, ancora, in prestito e tutte le possibilità elencate ancora non esauriscono l’ampio spettro dei casi nei quali è contemplato un possesso legale. A ciascun possessore, inoltre, la legge attribuisce diritti precisi sulla proprietà e azioni giudiziarie specifiche di tutela. Così, mentre usufruttuario e locatario potrebbero sembrare, agli occhi di un profano, figure omologhe, in quanto entrambi godono di diritti su un bene di cui non sono proprietari, qualora il bene posseduto fosse posto in vendita le due figure verrebbero a trovarsi in situazioni molto differenti. L’usufrutto, infatti, in quanto diritto reale, è un onere che grava sulla proprietà e, come tale, dovrà essere rispettato dal nuovo proprietario: in caso di violazione l’usufruttuario potrà ricorrere al tribunale per la tutela dei suoi interessi. Il locatario, invece, ha stabilito con il proprietario un semplice contratto ricavandone un diritto personale: in caso di vendita, il locatario potrà richiedere dei risarcimenti, per esempio accusando di frode il proprietario, ma il contratto di affitto è destinato, in genere, a estinguersi con la vendita stessa.
Il complesso di categorie determinatosi (che ovviamente ho molto semplificato) potrebbe sembrare poco più che una serie, per quanto elaborata, di norme. Non è così. I giuristi classici, infatti, ragionavano per categorie e non per norme specifiche: la legge destinata a regolare una situazione tendeva a regolare tutte le situazioni giuridicamente analoghe, per quanto all’apparenza diverse. Nulla risulta essere, a prima vista, più distante tra la posizione di uno schiavo e quella dell’erede di una tenuta: l’uno altro non vede avanti a sé se non una vita di servitù; l’altro è destinato, alla morte del padre, a prenderne il posto nella società. Per il giurista classico, tuttavia, i due erano accomunati non solo per essere entrambi sottoposti alla generica autorità di un altro, ma, più specificamente, per sottostare alla patria potestas di costui. Ne consegue che, in epoca classica, il peculium, ovvero la proprietà che un padre romano assegnava al figlio adulto perché lo amministrasse e ne disponesse per proprio conto, poteva essere un istituto per mezzo del quale gli schiavi stessi si vedevano assegnare del denaro, degli strumenti di lavoro e perfino degli altri schiavi da gestire indipendentemente per il profitto del loro proprietario. Poiché una simile situazione è estranea alle consuetudini della nostra civiltà, l’esempio impressiona. Ma, in realtà, siamo al cospetto di una situazione non più inverosimile dell’attuale complesso di norme che determinano una discreta proliferazione di proprietà intellettuali: diritti d’autore, brevetti, lauree, persino l’immagine stessa di un individuo, tutte fattispecie tutelate dalle medesime azioni intese in origine a proteggere il possesso di bestiame.
Un’altra differenza tra sistema legislativo, inteso come un complesso di categorie strutturate, e una semplice collezione di norme è che queste ultime risultano molto più suscettibili di erosione e incomprensione quando insegnate come regole singole, che non quando insegnate come espressione di un insieme logico. Indizi di un deterioramento dell’integrazione di norme o pratiche specifiche all’interno di una struttura intellettuale logica si colgono nel diritto romano a partire dal III secolo d.C. Elementi terminologici continuarono tuttavia a essere tramandati di generazione in generazione, tanto che si continuò a leggere e a scrivere di usufrutto e di stipulazione per tutto l’alto medioevo. Ma si trattava, ormai, di una terminologia sciolta dagli ormeggi che l’avevano originariamente ancorata ad una ben articolata struttura intellettuale. Ernst Levy ha dimostrato che concetti tradizionali, compresi quelli di uso più comune come dominium e possessio, cessarono ben presto di essere pienamente compresi anche da parte dei giuristi, con il risultato che istituti quali l’usufrutto, l’affitto o il prestito, in precedenza tenuti ben distinti proprio in forza di quei concetti, tendevano ora a confondersi l’uno con l’altro. Per la sopravvivenza della terminologia risultò determinante anche l’uso che ne fecero i notai che, nella redazione dei loro documenti, continuarono a impiegare il linguaggio altisonante e un po’ misterioso dell’antichità classica. Ma la struttura concettuale, un tempo referente specifico di quel linguaggio, era ormai, nell’alto medioevo, irrimediabilmente alterata nel suo disegno originario.68
Una simile trasformazione nella struttura intellettuale del diritto romano avvenne mentre la struttura sociale e istituzionale dell’impero restava per larga parte intatta e ciò rende ancora più difficile rintracciare una continuità giuridica che si estenda ai secoli dell’alto medioevo. Armando Petrucci ha ampiamente documentato come l’arrivo dei Longobardi abbia costituito una discontinuità per tutte le aree della cultura scritta.69 La produzione libraria si ridusse drasticamente nel secolo successivo al 569, fino quasi a cessare del tutto e solo continuarono a copiarsi libri per gli usi interni delle istituzioni ecclesiastiche. Non meno drammatici furono i processi che interessarono la fruizione dei documenti scritti. Pochi documenti sopravvivono per l’Italia del VII secolo e, per quanto nell’Editto di Rotari si faccia menzione degli atti giuridici scritti (indicati con i termini di cartolae o libelli), non è affatto certo che esistesse un ceto professionale di notai in grado di produrli. In tali condizioni, l’arduo e complesso edificio del diritto romano forse non altro ruolo rivestiva se non quello di una serie di specifiche pratiche sociali associate ai nomi, di antica origine, usati per descriverle.
Nei secoli VIII e IX, la produzione di documenti aumentò in modo sensibile rispetto al primo periodo longobardo; in effetti, gli originali italiani di tale epoca, che ci sono sopravvissuti, superano notevolmente quelli provenienti dalla Francia e suggeriscono una certa diffusione dell’alfabetismo anche presso i laici. Stando alle conclusioni di Petrucci, questo alfabetismo relativamente ampio non significava che i laici avessero granché a che fare con i libri o con studi più avanzati. Ma le testimonianze scritte ci consentono di descrivere, per grandi linee, quattro aspetti della pratica e della scienza legale all’inizio del periodo oggetto della nostra attenzione: 1. le compilazioni delle leggi longobarde, 2. le procedure giudiziarie italiane, 3. il sapere giuridico organizzato rispetto al diritto longobardo, 4. i caratteri del sapere giuridico di tradizione romana nella forma in cui questo sopravviveva nell’alto medioevo. In tutti questi campi, la competenza legale non consisteva nella padronanza dell’interpretazione, dell’analisi e dell’argomentazione, bensì nel conoscere e nel sapere richiamare opportunamente, a seconda delle circostanze, la miriade di norme e formule esistenti.
1. Le leggi longobarde
La più antica legislazione scritta longobarda è l’Editto di Rotari del 643.70 Per quanto l’Edictus costituisca, con le sue 388 leggi, una delle più ampie codificazioni germaniche, c’è ben poco tra i suoi contenuti che non avrebbe potuto trovare posto nelle legislazioni di altri popoli germanici. La grande maggioranza delle leggi dettate dal re longobardo stabilivano il compenso che doveva essere pagato alla persona offesa (o alla sua famiglia) da un aggressore che si fosse reso colpevole di vari tipi di reati: lesioni fisiche o omicidio, danneggiamenti della proprietà, rapimenti e matrimoni illegali. Altre leggi tutelavano la posizione del re e dei suoi ufficiali. Altre ancora regolavano i rapporti di proprietà, l’eredità e la schiavitù.
Come per le altre leggi germaniche, molte delle disposizioni dell’Editto derivavano da consuetudini tribali. Non per questo si può affermare, tuttavia, che la legge fosse sentita come subordinata al controllo della tribù, o anche come patrimonio comune dell’intera collettività. Per gli uomini dell’alto medioevo, il fatto che una norma fosse stata applicata nel passato significava semplicemente che la norma era in essere e che quindi doveva essere rispettata. Perciò, mentre le lacune presenti nelle leggi potevano essere colmate da un decreto regio – e tutte le leggi germaniche, comprese quelle dei Longobardi, sono state emanate sotto forma di decreti regi –, i re si sentivano in dovere di confermare leggi che erano già in vigore e, anzi, potevano anche ritenere che quelle stesse leggi fossero state sancite da Dio e, in quanto tali, occorreva prestare loro obbedienza anche nell’eventualità che esse sfidassero ogni interpretazione.71
Per quanto cospicuo, l’Editto segnò solo l’inizio della tradizione legislativa longobarda. Al nucleo originario si aggiunsero le attività normative di quattro successivi re: Grimoaldo (662-671), Liutprando (712-744), Rachis (744-749) e Astolfo (749-756). Anche dopo la caduta del regno, in conseguenza dell’invasione franca del 774, i re che governar...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Occhiello
  3. Frontespizio
  4. Colophon
  5. Antonio Ciaralli, Premessa
  6. Introduzione
  7. 1. La scienza legale nell’alto medioevo
  8. 2. Pavia e i suoi giudici
  9. 3. La dispersione del Palazzo
  10. 4. Antichi e moderni
  11. 5. L’epoca della giurisprudenza mista: 1050-1100
  12. 6. Dalle scuole allo Studium: 1110-1150
  13. Conclusione. L’invenzione di una disciplina
  14. Appendice. Elenco dei giudici di Sacro Palazzo
  15. Bibliografia
  16. Indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli
  17. Indice dell’Appendice
  18. Quarta di copertina

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