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Informazioni su questo libro
A partire dalla seconda metà del Duecento, sulle mura dei più importanti edifici pubblici delle città italiane di tradizione comunale cominciarono ad apparire sorprendenti immagini di persone portate al rogo, impiccate, capovolte, in pose grottesche e offensive. Erano l'espressione di una nuova pratica penale in via di consolidamento e destinata a sopravvivere fino al secolo XVI ed oltre: la pittura infamante. Con essa i depositari del potere pubblico punivano, con tutti i crismi dell'ufficialità, i colpevoli di determinati delitti, seguendo una via consona alla mentalità del tempo.
In questo libro – un vero classico di storia medievale, finalmente di nuovo disponibile in una edizione aggiornata e ampliata – l'autore esamina la pittura infamante nei suoi più diversi aspetti: dove e quando nacque e si sviluppò, che efficacia ebbe nel giudizio dei contemporanei, quali fini si propose, quali situazioni le furono più congeniali, fino a spiegarne la genesi in riferimento alla particolare evoluzione della società dei comuni, tra guelfismo e ghibellinismo, tra «grandi» e «popolo».
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Argomento
StoriaCategoria
Primordi della storia moderna1. Introduzione
1. La pena infamante
Nel quadro complessivo del sistema penale un capitolo a sé viene offerto da quelle pene «infamanti» che, per un lunghissimo arco di tempo, si mantennero nell’ambito della più ovvia normalità giuridica e giudiziaria, senza essere sostanzialmente impugnate nella loro legittimità o liceità.
Con esse si poteva colpire l’individuo nella dignità e nell’onore, esporlo per tempi più o meno lunghi alla derisione e al disprezzo della comunità, privarlo dei requisiti specifici del suo stato sociale se non, addirittura, di quelli più elementari, propri di ogni essere umano. Tutto ciò, poi, con la non trascurabile appendice di coinvolgere nell’azione contro il reo l’intera compagine sociale, attraverso il pubblico che assisteva all’esecuzione della sentenza o ne coglieva (quando ci fossero) le conseguenze permanenti: occasione che non poteva darsi con uguale intensità nel caso delle normali pene pecuniarie o detentive, troppo legate al ristretto ambito nel quale il potere si esercita nelle sue forme più tecniche. Infatti, il rito collettivo, ricco di elementi ludici e spettacolari (spesso accentuati con sapienza scenografica) e tale, al tempo stesso, da riuscire gratificante non meno che deterrente o esemplare agli occhi ed agli istinti degli spettatori, poteva avviarsi solo quando chi aveva falsificato un documento veniva esposto con il viso tinto di fuliggine e pubblicamente gridato falsario;1 oppure quando chi aveva trasportato uve senza la prevista autorizzazione doveva passare un’intera giornata legato alla grossa pietra che si trovava sulla piazza principale, con a fianco un suonatore di tuba che richiamasse l’attenzione dei cittadini;2 o, ancora, quando chi si era fatto mezzano della propria moglie veniva condotto in giro per le vie su un carro, con un paio di corna di becco in testa.3
Sono tre casi, scelti fra i moltissimi proponibili, nei quali la pena si esauriva nella pura offesa morale; ma l’elemento infamante ricompariva – spesso volutamente rilevato, a riprova della sua efficacia – anche in pene dalla più o meno grave componente afflittiva: così l’ambito dell’infamia e dell’insulto nella procedura penale si allarga di molto. Del resto, già ogni pubblica esecuzione di una condanna reca in sé forti motivi di degradazione sociale; chi è punito sotto lo sguardo della comunità in cui si trova inserito, subisce un’onta che ben difficilmente potrà essere cancellata. Per questa via s’intende come a volte risulti impossibile giudicare in modo netto e reciso l’esatto carattere di certe pene, come quella del «corbello»: è infatti difficile valutare se per il bestemmiatore «corbellato», ossia messo in un cesto e ripetutamente immerso nelle acque di un fiume, in primo piano stesse l’elemento afflittivo o quello infamante (entrambi, comunque, presenti).4 Per la stessa via si spiega come punizioni che in origine dovevano essere soprattutto afflittive, si siano in processo di tempo tramutate in punizioni essenzialmente infamanti, mediante l’accentuazione, anche artificiosa, del disonore proprio di tutte le esecuzioni pubbliche, come nel caso delle “pietre di giustizia”. Si suppone che la pena in origine consistesse essenzialmente nel carico che il condannato pativa dato il peso che doveva trasportare, ma nel tempo la sofferenza dovuta al trasporto della pietra sarebbe divenuta meno rilevante rispetto all’insulto morale che si subiva agli occhi della comunità chiamata ad assistere all’esecuzione, per cui la sofferenza fisica poteva anche valere meno e dunque non importava l’eventuale riduzione del peso della pietra.5
In ogni caso, le pene riconducibili al genere infamante si presentano, ed è forse inutile ricordarlo, in forme e modi molto diversi e, partendo dalla pura derisione (anche abbastanza naïve e bonaria), giungono fino a gradi estremi di violenza e di brutalità nei casi in cui l’aspetto degradante si combina a quello più propriamente afflittivo: una progressione che, in crescendo, passa dalla corbellatura al marchio a fuoco sul volto, per non considerare gli atti ingiuriosi che molto spesso precedevano, accompagnavano o seguivano la pena capitale. Una simile situazione non è certamente tipica dell’età medievale tanto che la gogna e la berlina mantennero il loro posto nelle pubbliche piazze e nella cultura giuridica europea fino al secolo scorso, sicché, per esempio, il Codice di Carlo Felice per il regno di Sardegna del 1827 precisava che chi fosse «messo alla berlina sulla pubblica piazza», vi doveva restare esposto con «al dissopra della sua testa… un cartello portante in caratteri grandi e leggibili il suo nome e cognome… la pena e la causa della condanna».6
Persino il marchio a fuoco si conservava quasi dovunque. L’abolizione decretatane nel granducato di Toscana già al tempo di Francesco I nel 1765 non toglieva, infatti, che restasse generalmente in vigore nonostante la svolta segnata, quanto ai valori della personalità individuale, dalla critica degli illuministi. Così, a fronte delle turbative indotte dalla frequenza dei fallimenti, a indicare l’inustione come adeguata penalità era persino Gaetano Filangieri che pure, «proponendo il moderato governo, poteva rovesciare antichissime impostazioni e rivelare insieme i confini ideologici e di classe entro i quali operava ormai il concetto di infamia».7 Quando poi il Filangieri in «ulteriori meditazioni fatte sul sistema penale» ebbe un ripensamento su quello che era stato un «involontario errore», non si espresse affatto per l’abolizione, ma piuttosto scrisse che «la legge non debbe adoperare l’inustione se non in que’ delitti, ne’ quali questa pena combinar si può colla morte o colla perdita perpetua della libertà». In sostanza, il marchio a fuoco non viene discusso, ma deve accompagnarsi alla esclusione totale del reo dalla vita della comunità.8
Sono evidenti le difficoltà che anche nel migliore pensiero giuridico e al di là dei fondamentali assunti dell’Illuminismo si frapponevano all’abbandono del crudele castigo, capace di resistere persino ai colpi portati dalla rivoluzione francese, tanto che dopo essere stato abolito nel 1791 dall’Assemblea costituente, il marchio col ferro arroventato veniva reintrodotto già nel 1802.9 Ma non occorre nemmeno insistere sul fatto che, a dispetto di qualsiasi santa proposizione, ogni età trova i propri strumenti per giocare la carta dell’infamia.
2. La pittura d’infamia
Se dunque il medio evo non ebbe per nulla l’esclusiva delle pene in questione, mostrò comunque una particolare fantasia nel pensarle, dando prova in qualche caso di indubbio humour, segnato tuttavia dalla vocazione allo scherno pesante ed esasperato piuttosto che all’ironia, come nel caso che può essere assunto quale esemplare della acculattata, specialmente in uso per punire i bancarottieri. Così la si poteva descrivere: «Castigo a coloro, i quali fallivano o ripudiavano per atto solenne l’eredità paterna, con farli battere le parti deretane ignude o posarle tre volte sopra un petrone, in Modena unto di trementina».10 La fantasia nel costruire i modi dell’infamia andava in parallelo ad una altrettanto particolare predisposizione a ricorrervi, così che, già sfogliando le raccolte statutarie delle città italiane, se ne potrebbe ricavare un’ampia antologia. Fra le altre, si vuole qui fermare l’attenzione sull’uso di dipingere in determinate zone delle città e su particolari edifici, l’immagine dei colpevoli di alcuni reati di diverso carattere, che potevano andare dal tradimento alla bancarotta, all’omicidio o al falso.
Si tratta di una pratica caratteristica dell’Italia tardo-medioevale, che non risulta avere riscontri effettivi in altre zone. In effetti, come dovrebbe ormai essere chiaro e ci preoccuperemo di ribadirlo, quando qui si parla di pittura infamante ci riferiamo a una pratica e a un contesto molto specifici, evitando la confusione che tuttavia ancora si incontra, per cui ogni immagine che in modo più o meno ufficiale, più o meno pubblico, ha lo scopo di offendere o disonorare qualcuno, non solo viene subito classificata come pittura infamante (e la cosa in senso generale e non tecnico potrebbe anche funzionare), ma è pure tranquillamente assimilata a quelle di cui qui ci si occupa, e questo è concettualmente insostenibile.
Ci sono, per la verità, situazioni in cui si potrebbe essere portati a questa aggregazione, per esempio nel caso assai noto delle tavole volute nel 1447 dal re di Francia Luigi XI a vituperio del principe di Orange, colpevole di tradimento e insurrezione, esposte ad Evreux, Nonancourt e Pacy.11 La vicinanza alla pratica dei comuni italiani è forte, ma ne sia...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Occhiello
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- Premessa
- 1. Introduzione
- 2. Caratteri e sviluppo della pittura infamante
- 3. I rapporti con le aree dell’arte e della magia
- 4. La pittura d’infamia nella vicenda storica tra medio evo ed età moderna
- 5. Conclusioni
- Illustrazioni
Domande frequenti
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