Fondamenti dell'Italia
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Fondamenti dell'Italia

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Fondamenti dell'Italia

Informazioni su questo libro

È un libro intenso e chiaro che si propone di spiegare, in un percorso critico e commentato, i “Fondamenti dell’Italia”. L’autore presenta la Costituzione Italiana in una chiave di lettura avvincente, scorrevole ed originale, ben indirizzata a quanti, tra giovani e non, vogliano ben comprendere le diverse sfumature della nostra Carta Costituzionale ed immergersi nel contesto e nella realtà storica che l’ha determinata.
Il testo non vuole essere una semplice consultazione di articoli, presentati ordinatamente dal primo all’ultimo, ma un percorso critico-argomentativo tra gli articoli, ben ragionato ed analitico, che apre dei margini di analisi verso approfondimenti storico-culturali che osservano l’atto costitutivo della nostra carta repubblicana alla luce di un percorso dialettico, parimenti sincronico e diacronico.
È sorprendente come l’autore sappia unire in senso critico e dialettico gli approfondimenti derivanti dall’analisi storica della Costituzione con le curiosità del sostrato socio-culturale del contesto di appartenenza. Interessante è lo studio storico e semantico del nostro tricolore, dell’emblema repubblicano e dell’inno nazionale… L’autore, in un excursus testuale, sa aprire degli squarci monografici su quanti hanno operato ed agito per l’Italia, lasciando una traccia indelebile della loro impronta nella storia e nella nostra identità nazionale.
A corredo del testo, come a comprova testimoniale, seguono estratti di voci autorevoli quali il giudizio critico di Claudio Magris sul significato proprio della Carta Costituzionale… fino al discorso integrale sulla Costituzione tenuto dall’onorevole Piero Calamandrei nel 1955. Prof. Cosmo Pasciuto Roberto Uttaro nasce a Formia il 28 maggio 1975. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Gaeta dove frequenta l’Istituto Tecnico Nautico “Giovanni Caboto” e, nel 1993, consegue brillantemente il Diploma di Maturità in qualità di “Macchinista Navale”. Nel 1995, frequenta l’89° corso Allievi Ufficiali di Complemento presso l’Accademia Navale di Livorno. Dopo aver assolto il servizio di leva come Guardia Marina su Nave Maestrale, di stanza a La Spezia, nel 1996 si imbarca come Allievo Ufficiale di Macchine sulle navi della marina mercantile. Dal 1998 al 2000 frequenta il 73° corso “Ortigara II” Allievi Marescialli ramo Mare della Guardia di Finanza, prima a Portoferraio e successivamente a Gaeta. Promosso al grado di Maresciallo nel 2000 frequenta il corso di specializzazione come “Tecnico di Macchine” presso la Scuola Nautica di Gaeta, classificandosi al I° posto. Spicca nel suo ventennale servizio come “Fiamma Gialla” il periodo trascorso a Lampedusa, in prima linea, nella lotta contro l’immigrazione clandestina e nel salvataggio delle vite umane in mare. È coniugato con la signora Nunzia De Vivo, e padre di Marika e Manuel. È appassionato di Storia e Letteratura, in particolare della realtà risorgimentale e post-risorgimentale.Per Passerino editore ha pubblicato " E ti scrivo " 2019 e " Il Commodoro Othrebohr " 2020.

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Informazioni

​Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


I membri dell’Assemblea Costituente sapevano che ogni parola doveva essere rivolta anche alle generazioni future. Tutti erano d’accordo sul fatto che il primo articolo avrebbe dovuto definire che tipo Democrazia sarebbe stata l’Italia.
Il partito comunista capeggiato da Palmiro Togliatti e gli altri partiti di sinistra proposero come prima frase “L’Italia è una Repubblica Democratica dei lavoratori”.
La Democrazia Cristiana guidata da Aldo Moro avrebbe voluto come premessa “la dignità umana è inviolabile”.
Ugo La Malfa propose per i repubblicani “Una Repubblica fondata sui diritti della libertà e sui diritti del lavoro”.
Alla fine l’Assemblea approvò il testo del primo articolo così come lo conosciamo oggi.
Il termine Repubblica deriva dal latino res publica, che significa “cosa di tutti”, “cosa comune” o appunto “cosa pubblica” e indica lo Stato, inteso come la comunità dei cittadini.
Il termine democratica deriva dal greco: demos significa popolo, kratos significa potere, quindi, democrazia significa potere al popolo.
Per capire a fondo il primo articolo della costituzione, bisogna leggerlo rovesciandone il testo: “ L’Italia non è una Monarchia dittatoriale fondata sui titoli nobiliari. La sovranità non appartiene ai nobili.”
Con l’articolo 1, i Padri Costituenti hanno voluto rinnegare la Monarchia, rea di aver favorito la dittatura fascista e hanno voluto cancellare i titoli nobiliari i quali non avrebbero costituito più un diritto né conservato alcuna rilevanza giuridica.
L’Italia è una Repubblica Democratica in quanto il popolo aveva eletto, a suffragio universale, tale forma di Governo con il Referendum del 2 giugno 1946.
La Repubblica è una forma di Governo immodificabile, come previsto dall’ art.139 della Costituzione: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
In tal modo il primo e l’ultimo articolo della costituzione si ricongiungono in una sorta di continuità ideologica.
La forma democratica del governo permette al popolo di eleggere i propri rappresentanti tramite libere elezioni. Questi a loro volta attuano le scelte politiche che sono espressione della volontà popolare. Anche il popolo può partecipare direttamente alla funzione politica tramite strumenti di democrazia diretta: elezioni, petizioni (art. 50 Cost.) e referendum (art.75 Cost.).
L’importanza del lavoro assume una posizione fondamentale per la nostra nazione già dal primo articolo della carta costituzionale.
Nel momento storico in cui fu redatta la Costituzione, l’Italia era appena uscita distrutta, materialmente, dalle bombe della II Guerra Mondiale, e moralmente, a causa del ventennio di dittatura fascista.
La ricostruzione postbellica non poteva prescindere dal contributo dei lavoratori.
Il secondo comma rafforza il concetto di democrazia enunciato dal primo comma: l’esercizio della sovranità appartiene al popolo, ma trova dei “paletti” nelle forme e nei limiti imposti dalla costituzione stessa.
L’assemblea era tutta concorde sulla sovranità popolare; era in disaccordo però sulla scelta del verbo. La Democrazia Cristiana propose “la sovranità emana dal popolo”, mentre il Partito Liberale voleva “risiede nel popolo”. Bisognava evitare il rischio che una futura interpretazione spogliasse il popolo della sovranità per cederla agli eletti. Per questo motivo la Costituente decise per il verbo “ appartiene”.



Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


In questo articolo, i Padri Costituenti hanno voluto garantire i diritti dell’uomo, i quali costituiscono patrimonio inviolabile della persona umana.
Il diritto alla vita, alla salute, alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà fisica, alla riservatezza, sono tutti diritti intangibili e, pertanto, devono essere garantiti dai pubblici poteri.
Durante i lavori dell’Assembla Costituente, la discussione di questo articolo si concentrò sull’aggettivo con cui definire i diritti dell’uomo. Fra quelli proposti vi furono: fondamentali, irrinunciabili, eterni, sacri, originari, imprescrittibili, incancellabili, essenziali, insopprimibili, naturali e inviolabili. Alla fine la Costituente decise per l’aggettivo “inviolabili” in quanto rivestiva sia un significato tanto giuridico quanto storico e filosofico.
Con la frase “diritti inviolabili” si è voluto tutelare i diritti espressamente evocati negli articoli della Costituzione e quelli naturali già preesistenti alla formazione dello Stato (per esempio, il diritto di vivere, di parlare, di procreare…).
Nell’ottica del rispetto dei diritti inalienabili, l’Art. 2 Cost. si collega all’Art. 27 Cost. con cui i Padri Costituenti, rifacendosi al pensiero di Cesare Beccaria nel suo “Dei delitti e delle pene”, hanno voluto abolire la tortura e la pena di morte, sancendo che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e che “non è ammessa la pena di morte”.
Siccome ad ogni diritto corrisponde un dovere, i Padri fondatori decisero di inserire un esplicito richiamo ai «doveri inderogabili» che ogni singolo individuo è tenuto a rispettare per garantire una convivenza civile all’interno della comunità.
Anche in questo caso i doveri intesi dai Costituenti comprendevano quelli indicati dalla Carta e quelli cosiddetti naturali (rispetto della vita dell’altro, delle libertà altrui…).
La tutela dei diritti dell’uomo, calpestati durante il ventennio di dittatura fascista, rappresenta un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica.
Il secondo articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte Costituzionale (167/1999), “ pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”.
Il concetto di «inviolabilità» non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce un invito effettivo affinché le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli individui.
L’articolo, inoltre, stabilisce altri due principi di grande importanza: quello pluralista e quello solidarista.
Con il principio pluralista, la tutela dei diritti si estende anche a quelle formazioni sociali (famiglia, scuola, partiti politici, associazioni) in cui si realizza la personalità dei singoli individui.
Con il principio solidarista la Costituzione impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri quali, per esempio, la difesa della Patria o il regolare pagamento delle tasse.













Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


L’art. 3 si configura come l’architrave di tutta la Carta Costituzionale.
I Padri Costituenti inserirono questo articolo fra i diritti fondamentali in quanto convinti che il principio di uguaglianza dovesse rappresentare il cuore della Costituzione ed essere uno dei criteri fondamentali su cui fondare l’ordinamento giuridico italiano.
La finalità dell’Assemblea Costituente era quella di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale.
Durante la dittatura fascista furono negati il diritto al voto, la libertà di culto religioso e di manifestazione di un credo politico differente da quello imposto dallo Stato. Nel 1925, infatti, mentre in Inghilterra nasceva la Televisione, uno dei massimi strumenti di libertà, in Italia Benito Mussolini bandiva tutti Partiti Politici ad eccezione del Partito Fascista. Nel 1938 le leggi razziali stabilivano la disuguaglianza tra gli uomini, affermando che “ le razze umane esistono” e che “ esistono grandi razze e piccole razze”, come a voler rimarcare quanto espresso da Joseph Arthur, conte di Gobineau, nel “ Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane” del 1855.
Per evitare che ciò potesse ripetersi, si volle sancire nell’art. 3 il principio di uguaglianza formale (ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge) e di uguaglianza sostanziale (ovvero, l’uguaglianza effettiva fra i cittadini). Poiché nella realtà quotidiana esistono numerosi fattori di disuguaglianza, l’art. 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini.
L’espressione «condizioni personali» rafforza la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino (durante i lavori preparatori, per esempio, si fece riferimento alla cecità, affermando espressamente che questa non doveva rappresentare una condizione discriminante).
L’art. 3 condensa l’art.1 della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” della Repubblica Francese del 26 agosto 1789 “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune” e anticipa ciò che sarà sancito dall’ art.1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, il 10 dicembre 1948 “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.


L’art. 4 si collega direttamente al primo comma dell’art.1: il lavoro è alla base della vita dei cittadini ed è un fondamento della Repubblica Italiana.
Fu deciso di inserirlo fra i Principi Fondamentali per sottolineare che il “diritto al lavoro” non rappresentava una norma giuridica, ma un principio programmatico, un invito al Legislatore affinché si attui una politica volta alla riduzione della disoccupazione e, quindi, a garantire un lavoro a ciascun cittadino.
Il primo comma dell’art. 4 sancisce il diritto ad avere un posto di lavoro e a conservarlo; lo Stato riconosce a tutti i cittadini questo e per renderlo concreto, si impegna a ...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Fondamenti dell'Italia
  3. Indice dei contenuti
  4. PRESENTAZIONE DEL PROF. COSMO PASCIUTO
  5. FONDAMENTI DELL’ITALIA
  6. Il discorso sulla Costituzione tenuto dal professor Piero Calamandrei.
  7. Le fonti del diritto
  8. La Costituzione
  9. ​Art. 1
  10. Art. 2
  11. Art. 3
  12. Art. 4
  13. Art. 5
  14. Art. 6
  15. Art. 7
  16. Art. 8
  17. Art. 9
  18. Art. 10
  19. Art. 11
  20. Art. 12
  21. Il Tricolore
  22. L’emblema della Repubblica Italiana
  23. Elementi caratterizzanti dell’emblema della Repubblica Italiana.
  24. L'autore dell'emblema
  25. La storia dell’inno nazionale
  26. Il Canto degli Italiani
  27. Gli Inni italiani prima dell’Inno di Mameli
  28. Marcia reale
  29. S'hymnu sardu nationale
  30. La canzone del Piave
  31. L’Inno di Garibaldi
  32. Giovinezza
  33. Bella ciao
  34. Il Presidente della Repubblica
  35. Elenco completo dei Presidenti della Repubblica Italiana.
  36. Enrico De Nicola (mandato dal 1946 al 1948)
  37. Luigi Einaudi (1948-1955)
  38. Giovanni Gronchi (1955-1962)
  39. Antonio Segni (1962-1964)
  40. Giuseppe Saragat (1964-1971)
  41. Giovanni Leone (1971-1978)
  42. Sandro Pertini (1978-1985)
  43. Francesco Cossiga (1985-1992)
  44. Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999)
  45. Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)
  46. Giorgio Napolitano (2006-2012 e 2013-2015)
  47. Sergio Mattarella (2015-in carica)
  48. I tre poteri dello Stato