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Il congedo di maternità
Informazioni su questo libro
La tutela della madre lavoratrice.
Il congedo di maternità, paternità, i congedi parentali, il divieto di licenziamento e il diritto al rientro della madre lavoratrice: questi i punti principali presi in esame in questo ebook sulla base della normativa e giurisprudenza più recente con un focus sul mondo forense.
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Informazioni
Argomento
DirittoCategoria
Diritto di famigliaLa normativa generale
Il congedo di maternità
L’articolo 37 della Costituzione recita che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le stesse condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”.
Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e a sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, all’articolo 16 riconosce alle lavoratrici madri in gravidanza e subito dopo il parto un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio e retribuito della durata complessiva di cinque mesi (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto, salvo la facoltà per la lavoratrice di optare , ove le condizioni di salute debitamente attestate dal medico competente lo consentano , per un’astensione di un mese prima del parto e di quattro mesi successivamente , come previsto dall’art.20 del Dlgs n.151 cit.).
Pertanto, sulla base di tale previsione normativa, le lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici non possono essere adibite al lavoro nei mesi relativi al periodo del c.d. congedo di maternità e la mancata osservanza di tale disposizione da parte del datore di lavoro costituisce un fatto penalmente rilevante, reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a sei mesi (art.18).
Va poi precisato che, nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei cinque mesi.
Inoltre, nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura nel periodo previsto per l’astensione obbligatoria, la madre può chiederne la sospensione e goderne, totalmente o parzialmente, dalla data di dimissioni del neonato. A tale riguardo, si aggiunge che questa particolare disposizione ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4-7 aprile 2011, con la quale la Consulta ha specificato che la madre lavoratrice deve poter fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
L’articolo 26 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo obbligatorio di maternità, sempre per un periodo massimo di cinque mesi, spetti anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito nei primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
Nell’ipotesi invece di adozione internazionale, la lavoratrice può fruire del congedo prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e per gli adempimenti necessari per perfezionare la procedura adottiva.
L’articolo 22 del D.Lgs. 151/2001 si occupa poi del trattamento economico, statuendo che le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità, potendo tuttavia la contrattazione collettiva prevedere un’integrazione a carico dell’azienda.
Tale indennità decorre dal primo giorno di assenza obbligatoria dal lavoro ed è corrisposta secondo specifiche modalità e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni del...
Indice dei contenuti
- La normativa generale
- Un focus sul mondo forense