Rispettare la Costituzione. Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica secondo l'Assemblea Costituente
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Rispettare la Costituzione. Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica secondo l'Assemblea Costituente

Informazioni su questo libro

Un libro sconvolgente. Con un linguaggio chiaro, con le parole stesse dell'Assemblea Costituente, pone interrogativi gravissimi. Una lucida messa a punto delle funzioni e disfunzioni dei tre organi primari dello Stato. Un libro utilissimo a tutti i cittadini molto spesso raggirati, che farebbe molto bene ai politici e ai costituzionalisti, che devono disporsi a cambiare. Di uno Stato ben funzionante al servizio del Popolo sovrano c'è bisogno sempre, ma ancor più nei momenti di crisi.

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Informazioni

Anno
2012
Print ISBN
9788867512126
eBook ISBN
9788891101112
Argomento
Law
Categoria
Public Law

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La presidenza della Repubblica è, insieme al Parlamento, l’altro organo della Repubblica, su cui occorre riflettere, perché ci sono idee correnti da chiarire, altre da respingere come errate. Data la posizione apicale che esso ha nell’organismo repubblicano, anche modesti scostamenti dal disposto costituzionale possono avere effetti molto vistosi e preoccupanti; certa dottrina poi ne ha fatto un organo che rischierebbe, se la seguisse, di agire spesso al di fuori della legittimità costituzionale e anche di fare disastri, come risulterà.
Le ricostruzioni della figura del Presidente della Repubblica Italiana sono state innumerevoli: significa che troppi si sono lanciati in ricostruzioni soggettive, perché, lo vedremo, nella sostanza, se si sta alla lettera ( e allo spirito, se ci si vuole allargare ) della Costituzione, non ci sarebbe tanto spazio per fantasticare troppo. Osservando un po’ a distanza la dottrina prevalente sul Presidente della Repubblica, si ha l’impressione sgradevole di tutta una rete di spinte eterogenee, le quali sotto l’orpello di una seriosa volontà di approfondimento hanno di fatto l’inconscia tendenza a stravolgere il senso certo del dettato costituzionale, sicché si arriva a dire l’opposto di ciò che è a chiare lettere statuito: un metodo che pare alla Azzeccagarbugli, ma da piani alti… Troppi parlamentari non hanno rispettato sempre la Costituzione, ma troppi ‘studiosi’ hanno fatto di peggio, alterandola e dando alimento a distorsioni nella prassi.
Per delineare la figura del Presidente della Repubblica Italiana, per prima cosa vediamo di intendere bene il comma 1 dell’art. 87 della Costituzione: « Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale ».

Sezione I

Presidente

Innanzi tutto: siamo davanti ad un organo, che è individuale e la cui natura è una ‘presidenza’: il suo nome è appunto Presidente della Repubblica.
Natura e oggetto della funzione di Presidente
Questo organo ha connaturata in sé a) l’indicazione di una funzione generale, quella di presiedere, la quale b) riguarda ed ha per termine tutta la Repubblica, cioè la vita dell’intera collettività delle persone e l’intero patrimonio nazionale con le sue ricchezze materiali e immateriali.
Però di definito in modo esplicito c’è soltanto il soggetto a cui è destinata l’attività della funzione presidenziale, che è la Repubblica nella sua interezza.
Contenuto della funzione presidenziale
Invece il ‘presiedere’ può avere connotazioni molto diverse, può andare dalla semplice funzione decorativa senza poteri reali a quella titolare di ampi poteri legali. Quindi sorge la questione: nel suo concretizzarsi il ‘presiedere’ alla complessiva realtà italiana e repubblicana come deve svolgersi? Con quali funzioni specifiche e con quali poteri?
a) Leggendo gli articoli della Costituzione è d’intuizione
immediata il fatto, che il Presidente della Repubblica non è una semplice figura decorativa: è Capo dello Stato, ha la facoltà di consigliare il Parlamento, di presiedere organismi importanti dello Stato, ha la rappresentanza precipua dell’ unità nazionale. Quindi si pone una questione ulteriore: il compito di ‘presiedere’, attribuito di certo al Presidente della Repubblica Italiana, si esaurisce nelle due funzioni generali di Capo dello Stato e di Rappresentante dell’unità nazionale? Oppure è più ampio e le due funzioni generali suddette sono due forme specifiche entro quella più ampia, generale e primigenia, della presidenza?
b) La Costituzione offre la risposta netta, ma indiretta.
Si trova nelle funzioni specifiche attribuite al Presidente e nel loro perché. Ma, prima di imboccare sentieri che possono offrire numerose biforcazioni durante l’indagine, cominciamo a domandarci, se, pur non avendolo scritto, i costituenti spiegarono almeno a voce quale contenuto intendevano attribuire alla funzione di Presidente della Repubblica Italiana, dando così un senso più preciso al termine ‘Presidente’, che di per sé indica genericamente solo il compito di ‘presiedere’. Siccome essi erano lo strumento del Popolo, il contenuto che essi vollero attribuire nell’ampio ventaglio di forme possibili di ‘presiedere’, è quello che è stato effettivamente attribuito a tale funzione. Siccome i costituenti lo precisarono per bene, ci rimane solo da verificare se il testo conferma gl’ intendimenti espressi a voce.
c) In seduta deliberante dell’Assemblea Costituente il socialista Preti proponeva in un emendamento di modificare l’intestazione del Titolo II della Parte II della Costituzione, quale si leggeva nel Progetto di Costituzione, cambiandola da « Il Capo dello Stato » in « Il Presidente della Repubblica » ; fu subito accontentato e oggi l’intestazione della Parte II, Titolo II, è appunto: « Il Presidente della Repubblica » ( Atti Ass. Cost., II, pp. 14471448 ). Ma fu certo cambiata per motivi e con intendimenti ben diversi da quelli di Preti, perché egli chiedeva che non gli fosse attribuita la funzione di ‘Capo dello Stato’, ma che fosse anche un Presidente ridotto. Similmente fu anche scartata la proposta di non attribuirgli la rappresentanza della Nazione, perché sarebbe bastata la rappresentanza dello Stato: no, rispose il relatore del Progetto per la Costituzione, parlando di unità nazionale ci si riferisce ad altro, alla realtà « storica, morale » ( Ibidem ) e questo era anche stato chiarito nei dibattiti delle sedute precedenti.
In effetti l’intestazione del Titolo al ‘Capo dello Stato’ non era esatta, dato che già in tutti gli articoli del Progetto definitivo il soggetto era il Presidente della Repubblica. Ma c’era ben di più, perché il Presidente della Repubblica progettato era anche altro, oltre che Capo dello Stato, incasellato in un organismo giuridicopolitico, e oltre che Rappresentante dell’unità nazionale. Fin dalla prima relazione che accompagnava il Progetto di Costituzione ( 9 febbraio 1947 ), l’on Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione, detta anche ‘dei Settantacinque’, esponendo il risultato di sei mesi di lavoro intenso concluso con la redazione del Progetto di Costituzione, aveva presentato la funzione del futuro Presidente, come destinata a presiedere non solo a un organismo giuridico: «… nel nostro progetto, il Presidente della Repubblica non è l’evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie, che si volle vedere in altre costituzioni… Egli rappresenta e impersona la continuità e l’unità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. È il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica » ( Atti Ass. Cost., II, pp. 1112. Cfr. Ibi, pp. 356357 ).
Orbene, quella non era la concezione personale di Ruini, era, dopo sei mesi di lavoro, il risultato della Commissione. Ma, quando la presentava, era ancora discutibile, non era ancora stata approvata dall’aula. Però, senza che mai fosse stata discussa in qualche modo esplicito, quella concezione del Presidente italiano fu poi sancita dall’Assemblea in fase deliberante da quasi tutte le votazioni in modo implicito ( fin qui il contenuto di ciò che è implicito, potrebbe essere un’ opinione discutibile di chi scrive), ma è stata anche sancita in modo esplicito ( e questo è un dato non discutibile ) dalle motivazioni offerte all’aula per attribuire al Presidente certe funzioni e poi dall’esito di almeno una dozzina di votazioni che fu determinato proprio da quella concezione, che in sintesi voleva avere nel Presidente il moderatore generale della Repubblica: essa infatti decise sia la forma di elezione sia la durata della carica sia l’attribuzione di singole funzioni particolari, alcune già contemplate nel Progetto redatto dalla Commissione, altre successivamente proposte con emendamenti aggiuntivi dell’Assemblea ( lo constateremo di volta in volta, trattando delle singole funzioni ).
Insomma, la funzione di ‘presiedere’ la Repubblica si delinea come una funzione generale primigenia di moderatore generale, ampia e discrezionale, alla quale sono ulteriormente attribuite in forma esplicita due particolari sottofunzioni generali, molto significative, di Capo dello Stato e di Rappresentante dell’unità nazionale.
d) Ora si pone la questione: alla funzione primigenia di moderatore generale della Repubblica è attribuito un potere da esercitare con atti di supremazia, che possono avere il valore imperativo della legge, oppure da esercitare con atti, che hanno sempre soltanto autorità morale e che s’impongono con la sola forza della ragione?
La presentazione della figura del Presidente della Repubblica disegnata nel Proget...

Indice dei contenuti

  1. Frontespizio
  2. Colophon
  3. Presentazione
  4. Introduzione
  5. Capo I
  6. Capo II
  7. Capo III - Il Governo
  8. Capo IV - Alla ricerca della legalità
  9. Appendice - Annotazioni alla sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale