| | Regione Piemonte, D.P.G.R. 6 agosto 2013, n. 7/R Regolamento regionale recante: “Modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del reg. reg.le 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali)” – Differimento dei termini Circolare SEFIT FederUtility n. 3826 del 02/09/2013 |
A seguito di D.C.R. (Piemonte) n. 244-25134 del 31 luglio 2013, il D.P.G.R. (Piemonte) 6 agosto 2013, n. 7/R (pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell’8 agosto 2013, in Allegato 1), ha modificato gli artt. 2, 3 e 11 del precedente Reg. reg.le (Piemonte) 8 agosto 2012, n. 7/R (cfr. la circolare SEFIT n. 3399/2013/AG del 28 agosto 2012), differendo, di 3 mesi, i termini originariamente previsti.
L’art. 2 riguarda i termini per l’adeguamento ai requisiti per le imprese funebri già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, l’art. 3 i termini per l’attuazione del principio di separazione societaria per i soggetti di servizi pubblici cimiteriali e necroscopici che svolga altresì attività funebre, mentre l’art. 11 l’eventuale gestione ad operatori, pubblici o privati, svolgenti l’attività funebre di servizi mortuari di strutture sanitarie od assimilabili ed obitori comunali.
La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)
ALLEGATO 1
Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2013, n.7/R
Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 2,3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2012, n. 15 ‘Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;
Visto il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 - 25134 del 31 luglio 2013
emana
il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: “Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’)”.
Art. 1 (Modifica all’articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R)
1. Al comma 4 dell’articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.
Art. 2 (Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, 7/R)
1. Al comma 9 dell’articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.
Art.3 (Modifica all’articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R)
1. Al comma 9 dell’articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.
Art. 4 (Urgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 6 agosto 2013.
Roberto Cota
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| | Pareri dell’A.G.C.M. in materia di affidamenti di costruzione e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre Circolare SEFIT FederUtility n. 3832 del 09/09/2013 |
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con due pareri (AS 1055 in Allegato 1, nonché AS 1056 in Allegato 2) del 14 giugno 2013, ha espresso proprie valutazioni circa alcune situazioni locali, riguardanti l’affidamento di costruzione e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre, in tal caso affrontando fattispecie differenti. In Allegato 3 si formulano considerazioni in proposito.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)
ALLEGATO 1
AGCM, Parere AS 1055 (Bollettino n. 24 del 24 giugno 2013)
AS1055 - COMUNE DI AVELLINO - DISCIPLINA SERVIZI FUNEBRI
Roma, 14 giugno 2013
Comune di Avellino
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 giugno 2013, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in merito alle restrizioni nella disciplina dei servizi funebri derivanti sia dal Contratto per l’ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi, stipulato con l’ATI costituita dalle imprese Votiva Flamma S.r.l., Francesco Giordano e C. S.n.c., Edilmorsa e Sandullo Costruzioni, sia dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 settembre 2004.
In particolare, il Contratto in questione affida per la durata di venticinque anni sia la progettazione e costruzione dell’ampliamento dei Cimiteri di Avellino e Bellizzi, sia la loro gestione e manutenzione. Inoltre, l’art. 95 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 settembre 2004 subordina l’esercizio dell’attività di trasporto funebre nel territorio comunale al possesso di requisiti dimensionali (numero consistente di mezzi, strutture e dipendenti) e organizzativi (proprietà o leasing dei mezzi, disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione e di un’autorimessa, rapporto continuativo con l’impresa etc.), aggiuntivi rispetto a quelli previsti per finalità igienico-sanitarie dall’art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento statale di polizia mortuaria.
L’Autorità, sul punto, osserva che il quadro regolatorio e fattuale illustrato appare idoneo ad ostacolare ingiustificatamente l’accesso degli operatori economici al mercato liberalizzato dei servizi funebri e del trasporto funebre.
In primo luogo, infatti, la durata venticinquennale stabilita dal Contratto per ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi appare idonea ad attribuire al beneficiario un ingiustificato vantaggio concorrenziale, a danno dei potenziali operatori concorrenti, impedendo all’amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici in questione. Anche la Direttiva Servizi, all’art. 12, espressamente chiarisce che l’autorizzazione/concessione deve essere “rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”. Pertanto, si auspica che il Comune di Avellino ridefinisca la durata contrattuale, in ossequio al principio di proporzionalità che impone di definire la durata stessa “in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole”. A tal fine, si ricorda che l’Autorità ha più volte ribadito che la durata delle concessioni non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell’attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d’asta(1)
Inoltre, il regolamento di P.M. n. 69/04 e, in particolare, l’art. 95, subordina l’autorizzazione a svolgere l’esercizio dell’attività di trasporto funebre al possesso di requisiti troppo onerosi e restrittivi, da un punto di vista dimensionale e organizzativo, che risultano idonei a restringere indebitamente il numero di operatori. Da un lato, infatti, proprio al fine di non compromettere l’effettiva liberalizzazione dell’attività in questione, l’Autorità aveva già ritenuto sufficiente la disciplina dettata dall’articolo 20 del D.P.R. n. 285/90, che prevede l’accertamento dell’idoneità sanitaria degli automezzi (2). Dall’altro, l’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/12 (c.d. Cresci Italia) 3 ha imposto di interpretare e applicare le norme restrittive che restano in vigore in senso proconcorrenziale e, dunque, in maniera restrittiva e proporzionata a finalità di interesse generale e “alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità”.
Pertanto, nella misura in cui l’art. 95 del regolamento di P.M. n. 69/04 pone requisiti “tecnici” ulteriori e non necessari, esso è idoneo a limitare ingiustificatamente l’iniziativa economica privata, in contrasto con quanto affermato dal D.L. c.d. Cresci Italia (3).
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l’attenzione di codesta amministrazione all’esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della durata del Contratto per l’ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi nonché del regolamento di polizia mortuaria.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
ALLEGATO 2
AGCM, Parere AS 1056 (Bollettino n. 24 del 24 giugno 2013)
AS1056 - COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)-SERVIZI FUNEBRI A TARIFFE AGEVOLATE
Roma, 14 giugno 2013
Comune di Tavagnacco
Con riferimento alla richiesta di parere concernente la possibilità per l’Amministrazione Comunale di Tavagnacco di stipulare una convenzione con le imprese di onoranze funebri per l’esecuzione di servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti, pervenuta in data 24 aprile 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 5 giugno 2013, ha inteso formulare le seguenti considerazioni.
In particolare, l’Autorità ricorda che, secondo il proprio orientamento sulla regolazione dei servizi funebri (4), affinché convenzioni come lo schema proposto dal Comune di Tavagnacco siano in linea con i principi a tutela della concorrenza, occorre che l’adesione alla stessa sia aperta e facoltativa e che le tariffe previste sia...