I divieti di discriminazione del lavoratore secondo i Trattati UE
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I divieti di discriminazione del lavoratore secondo i Trattati UE

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I divieti di discriminazione del lavoratore secondo i Trattati UE

Informazioni su questo libro

Questo libro, ha lo scopo di spiegare come il diritto antidiscriminatorio e di pari opportunità confluisce in un più ampio insieme di interventi e di azioni volti alla realizzazione delle parità. Il trattamento equo è un dritto basilare dell'Unione Europea. La discriminazione per sesso, età, disabilità,origine etnica o razziale, religione, convinzioni oppure orientamento sessuale è illegale.

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Informazioni

PARITA’ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO
1 – Sintesi.
La direttiva 2000/78/CE, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire che le persone con una determinata religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale non siano oggetto sia di discriminazioni dirette sia di discriminazioni indirette. Le molestie, che creano un clima ostile, sono considerate una discriminazione.
I paesi dell’UE devono garantire che tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere procede dure giurisdizionali e/o amministrative, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione. Ulteriori dettagli su mezzi di ricorso ed esecuzione sono contenuti nel capo II della direttiva.
2 – Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Relazione congiunta(COM/2014/02 FINAL) sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
1. introduzione
La protezione contro le discriminazioni è uno degli ambiti in cui il diritto dell’UE incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini dell’Unione. Il quadro esauriente definito dalle direttive antidiscriminazione dell’UE[1] informa il panorama del diritto europeo in materia di discriminazione ormai da oltre un decennio. Prima del recepimento delle due direttive, in alcuni Stati membri la legislazione in materia era quasi inesistente e le direttive hanno introdotto nuovi elementi, come la protezione contro le discriminazioni fondate sull’età, negli ordinamenti di tutti gli Stati membri.
Le direttive antidiscriminazione: – vietano le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica (direttiva 2000/43/CE) e sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (direttiva 2000/78/CE); – offrono protezione in alcune sfere fondamentali della vita: l’occupazione e la formazione professionale (entrambe le direttive); l’istruzione, la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, l’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio (direttiva 2000/43/CE); – vietano diverse forme di discriminazione, cioè la discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l’ordine di discriminare persone e la vittimizzazione; – impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni e mezzi di ricorso efficaci.
Le prime relazioni di applicazione risalgono rispettivamente al 2006[2] e al 2008[3]. Considerato che le due direttive antidiscriminazione prevedono relazioni periodiche[4] e che l'approccio normativo e i contenuti di molte loro disposizioni sono identici, con il presente documento si è voluto riferire congiuntamente per entrambe; a ciò si aggiunga che la maggior parte degli Stati membri le ha recepite con un’unica legge nazionale. Al momento dell'adozione delle prime relazioni molti Stati membri le avevano appena recepite e non avevano quindi ancora abbastanza esperienza della loro applicazione.
Oggi il processo di recepimento è concluso in tutti i 28 Stati membri e questi ultimi hanno acquisito maggiore esperienza. La Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito “la Corte di giustizia”) le ha inoltre interpretate nella propria giurisprudenza. La presente relazione offre quindi l’occasione per esaminare l’applicazione delle due direttive, fare il punto dell’interpretazione della Corte di giustizia e dei giudici nazionali e individuare le sfide future[5].
Conformemente alle direttive[6], tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione informazioni per contribuire alla presente relazione. La Commissione ha altresì consultato gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento[7], la rete europea Equinet, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, le parti sociali[8], le organizzazioni della società civile[9] e la rete europea degli esperti giuridici in materia di non discriminazione[10].
2. Stato di recepimento e procedure di infrazione
Entrambe le direttive sono state recepite negli ordinamenti giuridici dei 28 Stati membri[11] e la Commissione ha verificato la conformità di tutte le leggi nazionali di attuazione. Sono stati avviati procedimenti di infrazione nei confronti di 25 Stati membri[12] per non conformità con entrambe le direttive, soprattutto tra il 2005 e il 2007. Il fatto che molti Stati membri abbiano avuto problemi all’inizio può spiegarsi con la novità delle due direttive. I problemi tipicamente riguardavano la definizione di discriminazione diretta e indiretta, di molestie e vittimizzazione, la legittimazione giuridica delle organizzazioni portatrici di interessi legittimi, le restrizioni della portata e l’interpretazione troppo estensiva delle deroghe ammesse ai sensi delle direttive. Quasi tutti questi casi di infrazione “di prima generazione” sono ormai chiusi, avendo gli Stati membri allineato la propria legislazione alle direttive[13]. In un unico caso il procedimento di infrazione è sfociato in una sentenza della Corte di giustizia che dichiara lo Stato membro inadempiente per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili e per essere quindi venuto meno all’obbligo di recepire correttamente la direttiva 2000/78/CE[14].
La Commissione continua a monitorare gli sviluppi negli Stati membri e, se necessario, avvierà procedimenti di infrazione[15].
La Commissione ogni anno riceve denunce connesse alle due direttive (mediamente circa 20-30) che però riguardano perlopiù singoli casi di discriminazione e non già il recepimento o l’applicazione errata delle direttive e quindi non comportano procedimenti di infrazione. Un numero ben superiore di denunce è trattato a livello nazionale. I mezzi di ricorso per i singoli casi di discriminazione sono quelli previsti dal solo diritto nazionale e sono esperibili solo dinanzi ai giudici nazionali; alla Commissione spetta invece esaminare se una denuncia riveli il recepimento o l’applicazione errata delle direttive nello Stato membro interessato. Sono attualmente oggetto di procedimenti di infrazione tre casi basati su denunce riguardanti la direttiva 2000/78/CE[16].
3. Attuazione e applicazione delle direttive
Entrambe le direttive sono state recepite nella legislazione nazionale, ma dall’esame delle esperienze nazionali emergono ancora difficoltà di attuazione e di applicazione.
Di conseguenza, per rispondere a tali difficoltà la Commissione, la rete europea Equinet, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e i singoli Stati membri hanno tutti pubblicato orientamenti per l’applicazione delle due direttive[17]. Inoltre la Commissione finanzia la formazione di giudici e altri operatori della giustizia per promuovere la corretta applicazione delle direttive migliorando la conoscenza della normativa dell’UE in materia di parità di trattamento[18].
3.1 Conoscenza dei diritti
Entrambe le direttive[19] sottolineano l’importanza di diffondere informazioni per assicurare che le persone interessate siano a conoscenza del loro diritto alla parità di trattamento. Tutti gli europei, non solo le minoranze, tendono a essere poco consapevoli dei propri diritti[20]. Per esempio, non tutti sanno che le discriminazioni sul lavoro sono vietate sin dalla presentazione della domanda[21]. Per molti Stati membri colmare questa lacuna è una sfida importante, per questo hanno indicato il loro modo di affrontare il problema, con documenti di informazione e orientamento, campagne di sensibilizzazione e portali informativi, anche per gruppi specifici (minoranze, giovani)[22]. Rivolgersi alle persone più esposte a rischi, oltre a quelle suscettibili di violare la legge, come i datori di lavoro, sembra essere un modo efficace di utilizzare le risorse[23].
Nel mondo del lavoro, sindacati e parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sensibilizzare all'antidiscriminazione sia i lavoratori che i datori di lavoro[24]. Molti Stati membri forniscono anche orientamenti pratici sulle leggi antidiscriminazione applicabili al lavoro[25].
3.2 Mancanza di dati sulla parità di trattamento
Le direttive non impongono agli Stati membri di raccogliere dati sulla parità[26]. Tuttavia la raccolta e l'analisi, che spettano agli Stati membri, contribuiscono a lottare contro le discriminazioni e promuovono la parità di trattamento in quanto provano le discriminazioni esistenti, rendendole trasparenti e quantificandole. Invece, se mancano dati sulla parità, è più difficile valutare le situazioni e dimostrare che sussistono discriminazioni[27]. Ciò vale soprattutto per la discriminazione indiretta: i dati statistici spesso svolgono un ruolo decisivo nel dimostrare gli effetti perniciosi di una disposizione apparentemente neutra per un determinato gruppo. La prima relazione sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE esprimeva preoccupazione poiché “la scarsità dei dati etnici nella maggior parte degli Stati membri può (…) costituire un ostacolo per un adeguato controllo dell’applicazione della normativa comunitaria”. La situazione è rimasta essenzialmente invariata e concerne entrambe le direttive. Il problema è stato segnalato da numerosi interpellati (organismi nazionali per la promozione della parità[28], Agenzia per i diritti fondamentali, organizzazioni non governative) e la Commissione ne condivide le preoccupazioni.
La maggior parte degli Stati membri ammette i dati statistici quale mezzo di prova ...

Indice dei contenuti

  1. I divieti di discriminazione del lavoratore secondo i Trattati UE Di Orbitello Francesco
  2. Indice
  3. Frontespizio
  4. PREMESSA
  5. PARITA’ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO