Piccoli uomini in cammino
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Piccoli uomini in cammino

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Piccoli uomini in cammino

Informazioni su questo libro

Questo libro tratta della protezione giuridica e inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa.

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Informazioni

INTRODUZIONE

Mi dissero “vai”. Io ci credevo ad un mondo fratello, alla vita…
Mi dissero "vai" questa sarà la tua battaglia, combattila anche per noi,
tu andrai per mare, non temere il mare di cui siamo figli anche se nati fra due sponde!
Ed io salpai: l’anima raccolta fra le mani, ed un sacchetto di semi
da germogliare nella terra che amorevolmente avrei vangato al di là del nostro mare.
(G. Pellecchia)
Il fenomeno migratorio è riconducibile alle origini dell’umanità. Da sempre, l’uomo si è spostato da un luogo all’altro in cerca di cibo e acqua e di migliori condizioni di vita. Tuttavia, è negli ultimi decenni che, a causa di guerre, povertà, carestie, cambiamenti climatici e persecuzioni i flussi migratori verso l’Europa si sono moltiplicati.
Se consideriamo gli sbarchi su tutte le coste europee, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2017 sono arrivati via mare in Europa 122.261 migranti, di cui 98.988 persone sono sbarcate in Italia. Un dato in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016, quando arrivarono 115.075 persone (-14%). Ad arrivare in Italia sono soprattutto uomini (il 74%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati (il 15% degli arrivi).
Un gruppo di lavoro interno alla Fondazione ISMU ha realizzato uno studio delle dinamiche occupazionali e demografiche nei paesi africani, individuando gli eventuali surplus di offerta di lavoro legati alle entrate-uscite dai mercati locali. Partendo dalle stime di tali surplus è possibile valutare il numero di potenziali ingressi che si potranno verificare nei paesi UE. In base ai dati ricavati si ipotizza che per il prossimi anni i flussi migratori saranno di 350 mila unità annue, con un rialzo a 380 mila tra il 2026 e il 20301.
Il continente europeo e asiatico sono i maggiormente colpiti. I flussi migratori verso l’Europa sono di provenienza da paesi in via di sviluppo sia africani che mediorientali: Nigeria (18% degli arrivi, circa 14 mila persone), Bangladesh (10,4%, 8 mila persone), Guinea (10%, 7.800 persone) e Costa D’Avorio (9,3, 7.300 persone). Seguono Gambia, Senegal, Egitto, Mali.
Negli ultimi anni è emersa una nuova categoria di migranti: i minori migranti, accompagnati o meno nel loro percorso migratorio. Essi possono essere minori nati in un paese diverso da quello dei genitori regolarmente soggiornanti, minori che entrano regolarmente o irregolarmente nel paese di destinazione per potersi ricongiungere con i genitori, minori che transitano da un paese all’altro, minori vittime di tratta e di schiavitù. Tra le migliaia di migranti che ogni giorno raggiungono l’Europa, circa 30.000 sono minori stranieri non accompagnati, cioè i minori separati dai genitori e non sotto tutela di un adulto.
Questa categoria di minori rappresenta la vulnerabilità all’ennesima potenza in quanto minori, stranieri, non accompagnati da figure genitoriali, sottoposta ai rischi e pericoli che derivano dall’affrontare il viaggio da soli, costretti a proiettare il loro futuro in una terra straniera dove non conoscono la lingua e sono lontani dalle loro origini. Si tratta, soprattutto, di adolescenti prossimi alla maggiore età, che arrivando in un Paese diverso dove devono affrontare l’impatto con una nuova cultura e lingua in un momento della loro vita in cui vi è la formazione dell’identità personale, senza poter avere come punti di riferimento la famiglia di appartenenza e la realtà culturale e sociale del proprio Paese, funzionali a questa costruzione.
Sono moltissime le ONG impegnate nel far riconoscere un’ampia protezione giuridica a questa categoria di migranti e nonostante i Paesi dell’UE abbiano ratificato la Convenzione sui diritti del Fanciullo, spesso il principio del rispetto del superiore interesse del minore è disatteso, soprattutto nei confronti dei MSNA.
Questi minori si trovano in una posizione particolare perché si tratta di bambini che, allontanati dal loro paese e familiari, si trovano in una situazione psicologica labile che li rende vulnerabili e fragili, esposti ai traffici criminali di esseri umani2.
La tratta di esseri umani riguarda “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggiamento o l’accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere all’uso della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o situazioni di vulnerabilità, o con l’offerta e l’accettazione di somme di denaro o vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un’altra all’esclusivo scopo dello sfruttamento, che include lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo, servitù o prelievo di organi”3. La tratta è un’attività criminale che prevede il sequestro di persone senza il loro consenso e il loro trasporto in un altro Stato ai fini del loro sfruttamento.
Il traffico di migranti (the smuggling of migrants), anche detto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è definito nel Protocollo delle NU come “il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o materiale, tramite l’ingresso illegale di un individuo extracomunitario all’interno di uno Stato membro dell’UE di cui la persona non è cittadina o residente permanente.” A differenza della tratta di persone (human trafficking), il traffico di migranti ha luogo con il consenso degli individui oggetto dello stesso, che si affidano a trafficanti (smugglers) e ai cosiddetti facilitatori per immigrare illegalmente in altri Paesi.
La distinzione posta ai due Protocolli Addizionali4 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale5 nasce da esigenze pratiche che hanno la loro base nell’azione delle polizie giudiziarie europee, negli interessi giuridici lesi dai comportamenti delittuosi6 e negli interessi politici in gioco. I due Protocolli di Palermo rispondono alla necessità di un’azione di contrasto del traffico di esseri umani fondata su una disciplina normativa condivisa a livello internazionale.
I Paesi dell’Unione Europea, nonostante abbiano ratificato la Convenzione sui diritti del Fanciullo, spesso si trovano nella difficoltà ad adempiere al principio del rispetto del superiore interesse del minore7, soprattutto nei confronti dei MSNA. Questo perché le politiche migratorie nazionali pongono più attenzione alla limitazione degli ingressi e favorire i rimpatri, non solo degli adulti ma anche dei minori. Tuttavia, va anche detto che ha fatto un lungo lavoro nella tutela dei minori stranieri non accompagnati, anche se vi sono forti disparità tra i sistemi di protezione e accoglienza dei MSNA a livello europeo, soprattutto tra i paesi dell’Europa mediterranea - Grecia, Francia, Italia e Spagna - e i Paesi dell’Europa settentrionale - Germania, Inghilterra, Svezia, ecc. -.
Dalla ricerca svolta sul sistema di accoglienza emerge come le norme di diritto internazionale e di diritto dell’Unione Europea siano spesso in contrasto con le norme dell’ordinamento giuridico domestico in materia di MSNA.
Intorno ai MSNA, per l’Italia e gli altri Paesi dell’UE, ruotano problematiche legate all’identificazione, all’accertamento dell’età del minore, alle necessarie azioni di prevenzione, alla tutela legale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione, all’integrazione con la collettività ospitante, al lavoro che permetta loro di poter mantenere la famiglia, alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, al rilascio dei permessi di soggiorno, al rimpatrio e ritorno volontario.
Sul territorio italiano, la presenza di minori è di difficile definizione, poiché si tratta di soggetti non in regola con le norme sul soggiorno e con una forte mobilità sul territorio. Si tratta di minori, soprattutto i francofoni, che, una volta giunti su suolo italiano, hanno come finalità quella di raggiungere paesi come la Francia o il Belgio ma anche il Canada. Anche se con loro si inizia un percorso di integrazione e di istruzione nelle strutture di seconda accoglienza con progetti ben definiti, il rischio che scappino è molto alto. Queste sono le problematiche da affrontare e il panorama che si prospetta al nostro paese.


CAPITOLO 1

Il FENOMENO DEI MSNA

La mia frase preferita l’ha pronunciata uno dei rifugiati, un ragazzo: “Non sono pericoloso, sono in pericolo”.

(Bono, leader degli U2)

1. Chi sono i minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati, quelli che la normativa italiana definisce a partire dall’assenza formale sul nostro territorio di genitori e parenti responsabili della tutela giuridica, non sono un fenomeno nuovo nella storia delle migrazioni, dove troviamo storie di ragazzi che si sono messi in viaggio da soli, con o senza il consenso o mandato della famiglia d’origine, attraversando frontiere e Paesi del tutto sconosciuti.
Sono ragazzi che diventano visibili nelle strade e nelle cronache dei giornali a seguito del loro coinvolgimento in attività di spaccio, di prostituzione o di delinquenza.
Esistono due tipologie di minori stranieri: i minori accompagnati e i minori non accompagnati.
Per minore straniero accompagnato si intende il minore affidato ai genitori o ai parenti entro il terzo grado attraverso un provvedimento formale.
Per minore straniero non accompagnato, invece, si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico8, si trova nel territorio senza essere accompagnato dai genitori o da altri adulti legalmente responsabili per lui, cioè che non ne siano tutori o affidatari.
L’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) definisce il minore straniero non accompagnato: “bambino al di sotto dei diciotto anni di età, a meno che, ai sensi della legge applicabile al minore, la maggiore età sia raggiunta prima, che è separato da entrambe i genitori e che non è sottoposto alla tutela di un adulto, che per legge o consuetudine, sia responsabile a farlo”. Si parla di minori separati e non “non accompagnati”, perché’ in questa categoria si inseriscono tutti i minori che si trovano senza la protezione dei genitori o di un tutore.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997 definisce i MSNA come “i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile…” ovvero “i minori, cittadini di Paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri”.
Nella seconda specificazione si evidenzia il fatto che vi sono alcuni minori che arrivano in compagnia di parenti adulti oppure altri adulti che si spacciano per parenti o genitori ma che in realtà sono trafficanti o sfruttatori.
Nel primo caso si può trattare di parenti entro il quarto grado. Nell’interesse superiore del minore si valuta se il parente è in grado di assumersi la responsabilità di accudire il bambino.
Nel secondo caso il bambino viene abb...

Indice dei contenuti

  1. PREFAZIONE
  2. CAPITOLO 1
  3. CAPITOLO 2
  4. CAPITOLO 3
  5. CAPITOLO 5
  6. CONCLUSIONE
  7. SITOGRAFIA