Codice di prevenzione incendi. Progettazione STRUTTURE SANITARIE
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Codice di prevenzione incendi. Progettazione STRUTTURE SANITARIE

Confronto tra d.m. 18/09/02 e Codice di prevenzione incendi (d.m. 18/10/19 con RTV V.11 d.m. 29/03/21)

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Codice di prevenzione incendi. Progettazione STRUTTURE SANITARIE

Confronto tra d.m. 18/09/02 e Codice di prevenzione incendi (d.m. 18/10/19 con RTV V.11 d.m. 29/03/21)

Informazioni su questo libro

In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero distribuito in due padiglioni da 7 piani fuori terra (compresa la copertura) per un totale di 200 posti letto complessivi. Tale attività è inquadrabile al punto 68.5.C dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011.Il progetto antincendio di cui seguito è stato redatto sulla base dei due decreti ministeriali attualmente in vigore, con l'obiettivo di confrontare le scelte progettuali derivanti dalla applicazione di una o dell'altra norma.La prima parte dell'e-book contiene i riferimenti normativi antincendio non più "univoci" come un tempo, sulla base dei quali redigere il progetto antincendio.Nella seconda parte (terzo e quarto capitolo) dell'e-book si presentano per lo stesso ospedale, le relazioni tecniche redatte sulla base dei due decreti ministeriali in vigore.Nella terza ed ultima parte (quinto capitolo) si riporta una tabella di riepilogo delle scelte progettuali per un primo confronto tra i due decreti ministeriali utilizzati e poi le conclusioni con alcune riflessioni.È utile precisare fin da adesso che, ad oggi, per i complessi ospedalieri/RSA con oltre 25 posti letto o strutture sanitarie in regime ambulatoriale di superficie superiore a 500 mq, è possibile redigere un progetto antincendio sulla base di due decreti ministeriali diversi, entrambi in vigore, che inevitabilmente esprimono due approcci progettuali differenti: - approccio normativo tradizionale basato sulle regole tecniche verticali tradizionali (DM 18/09/02 aggiornato con il D.M. 19/03/15);- "nuovo" approccio normativo basato sul D.M. 18/10/19 (di seguito Codice) e sulla regola tecnica verticale di riferimento V.11 - D.M. 29/03/21.La scelta della normativa di riferimento può essere determinante nella progettazione in particolare ai fini della ottimizzazione delle scelte progettuali e nell'ottica di contenimento dei costi di realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio sia a livello costruttivo che impiantistico.

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Informazioni

capitolo 1

Premessa

In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero distribuito in due padiglioni da 7 piani fuori terra (compresa la copertura) più un piano interrato per un totale di 200 posti letto complessivi.
Tale attività è inquadrabile al punto 68.5.C dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Il progetto antincendio di cui seguito è stato redatto sulla base dei due decreti ministeriali attualmente in vigore, con l’obiettivo di confrontare le scelte progettuali derivanti dalla applicazione di una o dell’altra norma.
La prima parte dell’e-book contiene i riferimenti normativi antincendio non più “univoci” come un tempo, sulla base dei quali redigere il progetto antincendio.
Nella seconda parte (terzo e quarto capitolo) dell’e-book si presentano per lo stesso ospedale, le relazioni tecniche redatte sulla base dei due decreti ministeriali in vigore.
Nella terza ed ultima parte (quinto capitolo) si riporta una tabella di riepilogo delle scelte progettuali per un primo confronto tra i due decreti ministeriali utilizzati e poi le conclusioni con alcune riflessioni.
È utile precisare fin da adesso che, ad oggi, per i complessi ospedalieri/RSA con oltre 25 posti letto o strutture sanitarie in regime ambulatoriale di superficie superiore a 500 m2, è possibile redigere un progetto antincendio sulla base di due decreti ministeriali diversi, entrambi in vigore, che inevitabilmente esprimono due approcci progettuali differenti:
approccio normativo tradizionale basato sulle regole tecniche verticali tradizionali (D.M. 18/09/02 aggiornato con il D.M. 19/03/15);
“nuovo” approccio normativo basato sul D.M. 18/10/19 (di seguito Codice) e sulla regola tecnica verticale di riferimento V.11 - D.M. 29/03/21.
La scelta della normativa di riferimento può essere determinante nella progettazione in particolare ai fini della ottimizzazione delle scelte progettuali e nell’ottica di contenimento dei costi di realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio sia a livello costruttivo che impiantistico.
Ad ogni modo, a prescindere dalla scelta della normativa, le procedure di prevenzione incendi rimangono sempre le stesse, in riferimento al D.P.R. 151/2011 ed al D.M. 07/08/2012:
Attività in categoria A: il titolo autorizzativo è rappresentato dalla SCIA antincendio con progetto antincendio che non richiede preventiva approvazione da parte dei VVF;
Attività in categoria B/C: il titolo autorizzativo è rappresentato dalla SCIA antincendio con progetto antincendio che richiede preventiva approvazione da parte dei VVF.
Tutte le attività ricadenti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 sono sempre soggette al protocollo della SCIA antincendio quale titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività o delle attività.
Si precisa che una volta scelto il decreto ministeriale di riferimento ai fini della redazione del progetto antincendio, questo deve essere adottato in tutti i suoi punti senza possibilità alcuna di interpolazione tra i due D.M.
Ma quindi: quale norma scegliere?
Per scegliere dovrebbe essere prodotta almeno una fattibilità preliminare basandosi su entrambi i decreti per poter valutare quale dei due sia più conveniente a seconda dell’obiettivo prefissato o delle caratteristiche strutturali e/o dotazioni impiantistiche eventualmente necessarie per l’adeguamento antincendio.
Per intenderci, ad esempio, per un edificio ad uso uffici sarà tendenzialmente privilegiato il decreto che consente, a parità di condizioni, di ospitare il maggior numero di occupanti possibili all’interno degli spazi; per gli alberghi invece potrebbe essere privilegiato il decreto che impone meno restrizioni per la reazione al fuoco dei materiali.
Il resto lo fa l’esperienza del professionista antincendio e la valutazione dei rischi globale.
In questo contesto, infatti, la formazione tecnica del professionista antincendio assume un ruolo determinante perché ogni scelta progettuale (a maggior ragione, in caso di adozione di soluzioni alternative concesse dal Codice o in deroga) si basa sulla valutazione dei rischi e poi sull’esperienza di ogni singolo professionista antincendio.

1.1. – Approccio prescrittivo ed approccio prestazionale

Come anticipato in premessa, il quadro normativo antincendio ha subito un notevole stravolgimento con l’emanazione del Codice, ovvero il D.M. 03/08/2015 prima e l’aggiornamento dell’allegato 1 con il D.M. 18/10/2019. Il cambiamento ha riguardato in particolare l’approccio con il quale il progettista può/deve impostare la progettazione antincendio.
Le regole tecniche verticali “tradizionali” (ancora in vigore) sono basate su un approccio esclusivamente di tipo prescrittivo: tutte le misure antincendio, infatti, sono predeterminate dal normatore e la progettazione si attiene alla verifica relativamente “passiva” del rispetto dei punti della regola tecnica verticale di riferimento, nel caso oggetto del presente documento il D.M. 18/09/2002 per la progettazione dei complessi ospedalieri. Laddove risulta impossibile ottemperare ad una o più indicazioni del D.M. si può ricorrere esclusivamente alla procedura di deroga.
Oggi però questo approcci...

Indice dei contenuti

  1. capitolo 1
  2. capitolo 2
  3. capitolo 3
  4. capitolo 4
  5. capitolo 5
  6. capitolo 6