DIRITTO AMMINISTRATIVO
eBook - ePub

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Cronopercorsi - Volume 1

  1. Italian
  2. ePUB (disponibile sull'app)
  3. Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Cronopercorsi - Volume 1

Informazioni su questo libro

Dopo DIRITTO CIVILE - Cronopercorsi - VOLUME I, e DIRITTO PENALE - Cronopercorsi - VOLUME I, è uscito (in formato ebook) anche DIRITTO AMMINISTRATIVO - Cronopercorsi - Volume I, elaborato sempre da Giulio Bacosi.7 percorsi in formato cronologico-sistematico su altrettanti argomenti di Diritto Amministrativo, per agevolare la memorizzazione dei pertinenti profili fondamentali.L'Autore opera una innovativa "summa" Crono-sistematica della giurisprudenza e della dottrina pertinenti (anche non recenti), di imprescindibile rilievo, in particolare dal punto di vista della preparazione concorsuale.Un strumento utile e di facile consultazione, anche per chi vuole solo rimanere aggiornato e competitivo nell'attività professionale di tutti i giorni.Devi con-correre! Scegli Tu l'Allenatore migliore!Aggiornamenti a cura di Emilio Barile La Raia

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
  • Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
  • Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Entrambi i piani sono disponibili con cicli di fatturazione mensili, ogni 4 mesi o annuali.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a DIRITTO AMMINISTRATIVO di Giulio Bacosi, Emilio Barile La Raia in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Teoria e pratica del diritto. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Capitolo 1
UN’EPOPEA “IN CONTINENTE”…
Diritto amministrativo interno
e il diritto europeo
Massima
Molteplici sono le ricadute del diritto europeo sul diritto amministrativo interno, trascorrendosi dalle questioni di carattere più generale come quella riconducibile al concetto stesso di Pubblica Amministrazione, ovvero quella afferente al problema del c.d. interesse legittimo, della relativa (apparente?) distinzione dal diritto soggettivo e della tutela risarcitoria che lo assiste in caso di lesione ex parte publica; a questioni più specifiche concernenti i rapporti tra giudicato ed autotutela, da un lato ed interpretazione delle norme sovranazionali da parte della Corte di Giustizia, dall’altro. Su tutto campeggia la questione della disapplicazione delle norme interne contrastanti con quelle europee e, a cascata, le connesse problematiche concernenti la sorte dell’atto amministrativo a valle di tali norme interne antieuropee, specie con riguardo alla eventuale, diretta disapplicabilità dei provvedimenti da parte del GA anche oltre il termine di decadenza della relativa impugnativa.
Crono-articolo
1948
Il 01 gennaio entra in vigore la Costituzione repubblicana, che all’art.11 prevede limitazioni di sovranità orientate ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e promuove organizzazioni internazionali che si prefiggano tali scopi: la norma nasce per giustificare l’ingresso e la permanenza dell’Italia nell’ONU, ma farà da sfondo anche all’ingresso e alla permanenza nella CEE e nelle altre Comunità europee (CECA ed Euratom).
1957
Il 25 marzo viene sottoscritto a Roma il Trattato istitutivo della CEE, Comunità Economica Europea.
Il 14 ottobre viene varata la legge n.1203 che ratifica, tra gli altri, anche il Trattato CEE.
1963
Il 5 febbraio esce una sentenza della Corte di Giustizia CEE (C-26/62), caso van Gend & Loos, che afferma il principio della primazia del diritto comunitario, la cui vigenza non può essere derogata da norma interne ai singoli Stati, neppure se posteriori. La pronuncia è importante perché esplicita anche come il diritto comunitario, se attribuisce ai singoli degli obblighi, è capace di attribuire ai medesimi anche dei diritti, sia in modo espresso, sia come indiretto contraltare a precisi obblighi che il Trattato impone a singoli, Stati membri o istituzioni comunitarie. Ancora, la sentenza si occupa del caso in cui una Direttiva non sia stata attuata, prevedendo la possibilità di invocare direttamente presso il giudice nazionale la Direttiva medesima nei confronti dello Stato inadempiente (c.d. effetto diretto verticale della Direttiva non recepita) in costanza di 4 condizioni: 1) è scaduto il relativo termine di recepimento; 2) la Direttiva è chiara e precisa nel prevedere diritti in capo ai destinatari; 3) le disposizioni della Direttiva sono suscettibili di applicazione immediata; 4) difettano margini di manovra del legislatore riguardo al relativo contenuto.
1964
Esce il 7 marzo la sentenza della Corte costituzionale n.14 con la quale, nel noto caso Costa / Enel, si stabilisce che le norme comunitarie hanno il medesimo rango di una fonte interna primaria, dal momento che è con una legge ordinaria che è stata data esecuzione ai Trattati istitutivi della Comunità: questo significa che una legge interna posteriore può derogare ad una norma comunitaria, secondo il criterio cronologico, e dunque in Italia non può dirsi vigente il principio di primazia del diritto comunitario.
Il 15 luglio esce la sentenza della Corte di Giustizia CEE Costa c. Enel, C-6/64, che abbraccia la concezione “monista” secondo la quale diritto comunitario e diritti dei singoli Stati membri farebbero luogo ad un unico ordinamento integrato in cui vige il principio di gerarchia tra norme comunitarie, sovraordinate, e norme interne, sotto-ordinate, le quali ultime – laddove in frizione col diritto comunitario – sono direttamente disapplicabili anche laddove successive (e non anteriori) al diritto comunitario con il quale confliggono.
1973
Esce il 27 dicembre la sentenza della Corte costituzionale n.183 che, al fine di garantire il primato del diritto comunitario rispetto all’ordinamento interno, afferma che una norma interna previgente viene implicitamente abrogata dalla norma comunitaria successiva, mentre nel caso opposto della norma interna contrastante sopravvenuta, essa è da intendersi incostituzionale e la relativa declaratoria spetta unicamente alla Corte costituzionale medesima (controllo accentrato), previa remissione della relativa questione da parte del giudice italiano remittente, che non può disapplicarla in via automatica. La Corte ripudia la teoria monista fatta propria dalla Corte di Giustizia per abbracciare la tesi degli ordinamenti distinti e separati ma coordinati secondo un principio di competenza a normare che trova nel Trattato istitutivo il relativo punto di riferimento.
1974
Il 4 dicembre esce la sentenza della Corte di Giustizia van Duyn, C-41/74, che si occupa delle Direttive che impongano agli Stati obblighi di non fare (c.d. obblighi di stand still): in questa particolare ipotesi, già anche solo durante il termine di recepimento della Direttiva si configurano obblighi (di non fare, appunto) operanti per lo Stato membro.
1978
Il 9 marzo esce una sentenza della Corte di Giustizia CEE (C-106/77, caso Simmenthal) che ribadisce il principio della primazia del diritto comunitario, la cui vigenza non può essere derogata da norma interne ai singoli Stati, neppure se posteriori: in caso di conflitto, si impone la disapplicazione diffusa, senza che possa assumersi ammissibile alcun controllo accentrato di costituzionalità, essendo gli ordinamenti interni integrati in quello comunitario (teoria c.d. monista).
1984
Esce l’8 giugno la sentenza della Corte costituzionale n. 170 (caso Granital), secondo la quale gli ordinamenti interno e comunitario sono autonomi e distinti, ma tra loro coordinati secondo un principio (non gerarchico, ma) di competenza: questo autorizza il giudice interno a disapplicare in via automatica e diretta una norma interna contrastante con una norma comunitaria immediatamente applicabile (regolamento o direttiva self executing), anche se la norma interna sia sopravvenuta. Diverso il caso in cui norme comunitarie contrastino (non già con norme costituzionali tout court, quanto piuttosto) con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, ovvero con i diritti inalienabili della persona umana: in questa ipotesi (per vero, difficile a verificarsi), in forza della c.d. teoria dei controlimiti il giudice interno deve sollevare questione di legittimità costituzionale della legge nazionale di ratifica del Trattato istitutivo, laddove consente di inserire nel nostro sistema giuridico norme in contrasto con i principi costituzionali supremi ovvero con i diritti inviolabili dell’uomo.
1989
L’8 febbraio esce la sentenza del Tar Piemonte n.34 che, muovendo dal presupposto onde l’eventuale norma interna contrastante con il diritto comunitario va disapplicata, e dunque non produce effetti nell’ordinamento interno, giunge alla conclusione per cui l’atto amministrativo che in tale norma interna trovi fondamento ed ancoraggio va considerato nullo o inesistente. La medesima pronuncia soggiunge nondimeno che – dovendosi optare per la teoria “pluralista”, abbracciata dalla Corte costituzionale, secondo la quale l’ordinamento comunitario e quello interno costituiscono due sistemi giuridici autonomi e separati, ancorché coordinati - laddove l’atto amministrativo si ponga in contrasto diretto con la normativa comunitaria (e non in un contrasto mediato dalla norma interna attributiva del potere), tale atto non potrebbe considerarsi nullo (come appunto nel caso della anticomunitarietà mediata) in quanto unico parametro di legittimità dell’atto amministrativo è da assumersi una norma interna, non potendo quella sovranazionale costituire – proprio perché gli ordinamenti sono separati – parametro diretto di legittimità dell’atto in parola.
Il 22 giugno esce la sentenza della Corte di Giustizia CE, C-103/88, F.lli Costanzo, che chiarisce come la PA del singolo Stato membro abbia il potere dovere di disapplicare le norme interne che scoprisse essere in contrasto con il diritto comunitario.
L’11 luglio esce la sentenza della Corte costituzionale n. 389 che enumera i casi in cui è predicabile l’immediata efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento interno italiano: si tratta in primo luogo dei casi di fonti normative immediatamente applicabili (Regolamenti e Direttive auto esecutive); ma si tratta anche delle pronunce interpretative rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.177 del Trattato CEE, nonché di ogni altra sentenza del giudice comunitario che, nell’applicare o interpretare una norma comunitaria dotata di effetti diretti, risulti comunque dichiarativa del diritto comunitario.
Il 21 dicembre viene varata la Direttiva del Consiglio n.89/665/CEE, c.d. Direttiva-ricorsi, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e che prevede in caso di violazioni l’obbligo per gli Stati di introdurre anche la tutela risarcitoria per i soggetti lesi.
1990
Il 13 novembre esce la sentenza della Corte di Giustizia Marleasing, C-106/89, che afferma l’obbligo per il giudice interno di interpretare la normativa interna anteriore o successiva ad una Direttiva in modo conforme a quest’ultima, garantendo così il c.d. effetto utile del diritto comunitario, con particolare riguardo ai casi in cui lo Stato potrebbe venire contra factum proprium rispetto all’atto da recepire (Direttiva), quel medesimo che esso ha contribuito ad elaborare in sede europea.
1991
Il 19 novembre esce la nota sentenza della Corte di Giustizia Francovich, C- 6/90 e C-9/90, secondo la quale deve considerarsi inerente al sistema del Trattato che qualora siano imputabili allo Stato violazioni del diritto comunitario, lo Stato deve essere considerato responsabile dei danni cagionati ai singoli, dovendosi altrimenti assumere messa in pericolo la stessa tenuta del sistema comunitario. Ciò vale in particolare per le ipotesi di Direttiva rimasta inattuata e non self-executing: in questi casi solo l’attuazione interna potrebbe garantire ai singoli l’azionabilità dei diritti previsti dalla Direttiva medesima, sicché il fatto che essa non sia stata attuata li legittima a chiedere allo Stato il risarcimento dei danni (aquiliani) subiti, a condizione che: 1) dall’attuazione della Direttiva deriverebbe un diritto al singolo; 2) tale diritto presenta un contenuto individuabile sulla base della lettura della Direttiva rimasta inattuata; 3) vi è nesso di causalità tra l’inadempimento dello Stato all’obbligo comunitario di attuare la Direttiva ed il danno subito dal singolo soggetto leso. Una simile giurisprudenza comunitaria, che riconduce una responsabilità per danni ad ipotesi di omesso potere pubblico (qui il potere legislativo), implica uno scossone rispetto al dogma della non risarcibilità delle lesioni inferte ad interessi legittimi.
1992
Il 19 febbraio viene varata la legge n.142 (legge comunitaria per il 1991) che all’art.13 – nell’attuare sul punto la c.d. Direttiva-ricorsi del 1989 - prevede che i soggetti che hanno subìto una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all’Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno e che tale domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. La norma è importante perché, accanto alla c.d. pregiudiziale amministrativa di annullamento, prevede per la prima volta – limitatamente al settore degli appalti di lavori e forniture di rilievo comunitario, il risarcimento del danno inferto ad interessi legittimi.
1994
Il 14 luglio esce la sentenza della Corte di Giustizia Faccini Dori, C-91/92, che nega la possibilità di invocare l’efficacia orizzontale di una Direttiva non attuata all’interno dello Stato membro, in quanto ciò presupporrebbe la possibilità per tale tipo di atto comunitario di creare obblighi tra privati (e correlati diritti), circostanza ammessa solo per i Regolamenti.
Il 10 novembre esce la sentenza della Corte costituzionale n. 384 che – nel vigore dell’art.127 Cost. originario, laddove consente al Governo di impugnare in via preventiva e con ricor...

Indice dei contenuti

  1. PREMESSA
  2. Capitolo 1
  3. UN’EPOPEA “IN CONTINENTE”…
  4. Diritto amministrativo interno e il diritto europeo
  5. Capitolo 2
  6. LA LEGALITÀ “EVANESCENTE”
  7. I poteri impliciti
  8. Capitolo 3
  9. NELLA MORSA TRA FONTE NORMATIVA E “PRODOTTO” AMMINISTRATIVO “GENERALE”
  10. I regolamenti
  11. Capitolo 4
  12. IL GENERALE “SCRITTO” E IL “GENERALE” FATTO…
  13. Gli atti a valenza generale e la consuetudine
  14. Capitolo 5
  15. PROVVEDO A LEGIFERARE…
  16. Le leggi-provvedimento
  17. Capitolo 6
  18. UNA FONTE “SPECIALE” ALLA QUALE ABBEVERARSI
  19. L’ordinanza contingibile e urgente
  20. Capitolo 7
  21. PROVVEDO IO, TALVOLTA ANCHE SINE TITULO…
  22. La competenza e il funzionario di fatto