Slavia italiana
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Slavia italiana

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La Slavia friulana (detta anche Slavia italiana, Benecia o Slavia veneta, Beneška Slovenija in sloveno, Sclavanie in friulano) è una regione storico-geografica collinare e montuosa ( Prealpi Giulie ) del Friuli che si estende tra Cividale del Friuli e i monti che sovrastano Caporetto (in Slovenia), comprendendo parti delle Valli del Torre e del Natisone. La denominazione è dovuta alla popolazione slava insediatavisi dall'VIII secolo. Carlo Podrecca (Cividale del Friuli, 18 settembre1839–Roma, 1916) è stato unavvocatoestoricoitaliano. Giàgaribaldino, fu uno dei personaggi illustri delleValli del Natisone, storico della popolazione dellaSlavia Veneta.

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Informazioni

Editore
Passerino
Anno
2022
eBook ISBN
9791221303575
Argomento
Storia

ISTITUZIONI GIURIDICHE

PREMESSA STORICA
Il comm. Michele Leicht nella sua dotta monografìa sui Giudizi feudali del Friuli scrive, che il Patriarca di Aquileja aveva due Massari in Antro e Merso, cadauno dei quali nominava dodici giudici pei Banchi di quelle vallate.
Sotto la repubblica veneta poi trovo Ordinanza 22 settembre 1502 del Luogotenente della Patria del Friuli: «avuta fede che gli uomini delle Convalli di Antro e Merso hanno facoltà di giudicare in prima istanza, anche in caso di omicidio seguito in dette contrade, riservata appellazione alla comunità di Cividale, revocando lettere contrarie, dichiara che gli uomini di dette conti-ade possano e debbano giudicare e sentenziare nel caso di dette lettere ed in altre simili.»
Uguale Ordinanza 17 ottobre 1566, che riconosce nella convalle d’Antro il pacifico possesso di giudicare tanto nel Civile quanto nel Criminale, ed ordina di passare il processo formato a Cividale contro Michele Molinaz di Canal del Judri alla suddetta Convalle per la sentenza.
Curiosa Terminazione 1 febbraio 1623 del Sindacato di Cividale «che non sia tenuto il decano Podrecca dar denuncia di parole ingiuriose, risse, o pugni o cose simili quando non seguano con effusione di sangue nè meno dar denuncio de’ furti di giorno et di notte quando non seguano con rotture di porte di balconi, et non si possi nelli soprad. i casi formar processi ex off. o nè far... ma solo in seguito quarella della parte offesa.»
Segue la fondamentale Investitura del doge Giovanni Cornelio in data 21 aprile 1627, provocata quando il governo veneto si adoperava a togliere la conferma ed investitura d’ogni privilegiata giurisdizione, e che invece nel nostro caso confermava «alli fideli huomini et habitanti nelle Convalli e Contrade di Schiavonia di Antro e Merso, la giurisd. ne civile et criminale et criminalissima, col mero et misto imperio delli lochi chiamati le banche di Antro et Merso giudicando con l’assistenza del Gastaldo, ò de suoi Sustituti, con tutti li usi, ragioni, giurisd. ni, emolumenti, prerogative spettanti a d. a giurisd. ne, come da tempo immemorabile è stata anco da loro maggiori goduta et possessa senza alterazione, o diminuzione alcuna, et salve sempre le solite appell. ni alla Città et Regg. to nostro di Friuli anted. o, et ogni altra prerogativa della sig. ria nostra. Et il D. o Clemente Gallanda come Sindico et Proc. e espresso delli sudetti homini et habitanti delle Convalli, et Contrade predette, con l’assistenza de quattro Consiglieri nostri, de doi capi di 40, è delli Proved. sopra li feudi giusta la publica ordinat. e ha genuflesso prestato nelle nostre mani il debito giuramento di fedeltà ecc.»
In conferma di quella Ducale tre anni dopo (26 settembre 1630) i Provveditori sopra li feudi ordinano al Provveditore di Cividale debba «immediate e senz’altra fidejussione far rilasciare di prigione Gaspare Troppina, essendo quel giudizio incompetente, non potendo esso giudicar se non in appellatione, rimettendo il Processo alli 12 Huomini et Gastaldo non appartenendo a lei il reputar immeritevoli essi popoli di quelli privilegi et ella eseguirà sotto pena altrimente sarà sub. e formato debitora Palazzo.»
Nel 21 giugno 1644, furono esentate dette Convalli dal pagamento di una tassa giudiziaria.
Addì 11 settembre 1660 essendo intenzione di Marino Grimani che «la Banca di Antro sia conservata nella sua superiorità e giurisditione conforme alli sui privilegi et consuetudini senza alcuna rinovazionc o disturbo, ordina al Provveditore di Cividale di consegnare un processo da esso incompetentemente assunto contro individui soggetti alla Banca di Merso.»
Gli Slavi poi vigilavano continuamente e contro qualunque a conservarsi i confini della loro giurisdizione. Tanto risulta dalla loro istanza 16 giugno 1671, presentata ai Provveditori sopra li Feudi e che per estratto riporto:
Procura il sig. Co: Cosso concertando nelle forme che ben appariscono col Comun, et huomeni di Maxarolis, e Tamoris di far strada se potesse a’ suoi ingiusti disegni, et pregiudicare alla giurisd. ne che tengono le fedel. me contrade delle Convalli d’Antro, e Merso, nelle ville, sive Commun di Herbez, Monsfoschia, e Calla, sperando forse vantaggio della confusione con artificio studiata, che però restando evidont. e repprobato il tal quale disegno per li suddetti putatto, et per noi interven. ti d'esse fedel. me Contrade contradette, et vedendosi per le carte irrefragabilmentc, che il luogo preciso dove Luccardo Cencich fu con forza privata retento, è compreso nelle pertinenze delle sud. e Convalli, doverebbe il med. mo sig. r Conte, et huomini de Maxarolis dessister dall’indebita pretensione di voler inferir pregiudicij all’altrui giurisd. ne ecc.
Addì 30 agosto e 3 dicembre 1721, 27 luglio e 22 agosto 1736 il Magistrato dei Feudi conferma l’Investitura 1 aprile 1627 sotto le pene di Ducati 100 e 500 ai violatori, e di nullità di qualunque esecuzione.
Nel 17 aprile 1747 lo stesso Magistrato ordina al Provveditore di Cividale la consegna alle ripetute Banche del processo penale contro Raccaro loro giurisdizionario.
Segue Ducale 9 marzo 1796 di Lodovico Manin con cui «li fedeli huomini et abitanti nelle contrade e convalli di Schiavonia di Antro e Merso furono reinvestiti della Giurisdizione Civile, Criminale et criminalissima col mero et misto imperio delli predetti luochi chiamati le banche d’Antro e Merso precisamente come nell’Investitura 21 aprile 1627.
Caduta la Repubblica Veneta, e subentrata l’occupazione francese, li 22 luglio 1797 il Governo centrale del Friuli
«meritando un peculiare riguardo ed un’apposita providenza la topica ubicazione di quelle valli e per facilitare li mezzi a tutti quei cittadini di usare le loro ragioni»
decretò l’erezione di due Tribunali di prima istanza civile e eliminale per cadauna delle valli, i civili con tre giudici per cadauno ed i criminali invece con un solo giudice per ognuno.
Sorvenuta la dominazione austriaca, vennero reintegrati gli abitanti della Schiavonia nei loro privilegi e giurisdizione politica, amministrativa, civile e criminale come praticavasi avanti al 1 gennaio 1796, e con Decreto 28 luglio 1798 dell’I. R. Governo Generale di Venezia venne approvata la proposta nomina del Giudice civile e criminale Dott. Antonio Mittoni eletto per la Convalle di Merso.
Sotto il Regno Italico, nel 1805, fu istituita, pel creato Cantone di S. Pietro degli Slavi, la Giudicatura di Pace.
Ripristinata la dominazione austriaca, con Decreto del febbraio 1818 il Distretto di S. Pietro degli Slavi fu aggregato pel giudiziario alla Pretura di Cividale, dal cui Mandamento tuttora dipende.
Da una statistica penale, compilata a richiesta del Sindaco di S. Pietro per tutto il triennio 1872-73-74, desumo il seguente quadro di confronto:
Crimini Delitti Contravvenzioni Popolazione Osservazioni
Distretto di S.Pietro 56 110 293 16892 La popolazione fu esposta giusta la circoscrizione giudiziaria del R. decreto 3 luglio 1871 n. 834 s. II.
Distretto di Cividale 122 329 1020 34115
Totale per Mandam. to 178 439 1313 51007
Noto poi che nella specialità del Distretto di S. Pietro le contravvenzioni doganali figurarono sempre pel maggior numero di reati, ed i furti pel minimo e quasi nullo. Ciò premesso, passo alle istituzioni giudiziarie, quali eransi maturate sotto la repubblica di Venezia
Dal seguente documento risulta il modo d’elezione dei 12 giudici per cadauna Banca.
Adì 9 dicembre 1721.
Si fà fede dalla Canacell. a delle Banche d'Antro e Merso come gli honorandi Giudici della Banca d’Antro sono a rodolo cioè per tutte le ville di detta Contratta ogni uno per cui sono al N. di 12 Giudici che pronunciano sentenze Civili o Criminali nella Villa di Biacis in d. a Contratta d’Antro; Et gli hon. Giudici di Merso si ellegono un li altri finita la loro annata così sotto li passati secoli pratticato, et di presente si continua.
Lucas Cucovaz Cane. mp.
O più chiaramente: nella convalle d’Antro i 12 giudici venivano eletti ogni anno dai capi-famiglia delle 12 ville che componevano la Contrada. Nella convalle di Merso i 12 giudici scadenti ogni anno di carica eleggevano i loro successori.
Nei giudizi interveniva anche il Castaldo od il Sopraintendente o sostituto che lo rappresentava, ma con poteri limitatissimi di fronte a quella giuria popolare, locchè si arguisce dal seguente Decreto 18 dicembre 1800 N. 11223-1528 del Governo Generale di Venezia:
«In seguito alle rimostranze della Città di Cividale del Friuli umiliate all’I. R. G. G. relativamente al Decreto 5 giugno 1799.... in dichiarazione del precitato Decreto 5 giugno 1799, deliberò: che Salve al Castaldo eletto dalla Città di Cividale di Friul le onorificienze, privilegi, autorità e emolumenti come all’epoca 1796, quanto alla Giudicatura Civile e Crim., come è stabilito dall’investitura 1627, 21 aprile, possa-intervenire colla personale sua presenza unitamente al Giudice ordinario, senz’altra ingerenza che quella di rilasciare e firmare gli atti occorrenti nel solo caso che mancasse lo stesso Giudice ordinario, come praticavasi a detta epoca 1796.»
REGOLAMENTO GIUDIZIARIO
È importante notare come le vicinie lo deliberassero. Tanto risulta dal seguente documento:
Adì 10 giugno 1772.
Ref. e Ludovico Vinturino Giur. o del Comun di Azzidda essere congregati li vuomini del detto di lui Comune more et loco solito in vicinia il giorno di jeri coll'intervento di n.° 64 vicini. Laddove disse essere stata proposta e passata parte a pieni voti nemine contradicente che non debba esser fatta alcuna novità in merito delle Praude (udienze) che si tengono dalli Onod. di Giudici di Antro e Morso, intendendo li vuomini stessi contenersi come per il passato sic.
Presenti Simone Strazzolino q m Tommaso di .S. Pietro de’ Schiavoni e D. Gio: Batta Pienizzio della villa di Torreano ora commorante in S. Pietro de Schiavoni Tes.
FORMA DEI GIUDIZI
Ecco il Processo verbale di una causa civile.
L. D. M. 4 giugno 1772.
In villa di Biacis, al Luoco solito.
Avanti il Nob. ed Ecc. te Sig. r D. e Steffano Tomasetti Sopraintendente.
Filippo Raccaro q m Tommaso Dec. o Grande
Marino Battistigh q m Zuanne Giurato Grande
Antonio Blanchin q m Zuanne }Giudici di Biacis
Luca q m altro Luca Spagnut
Giuseppe Gubana q m Leonardo }di Lasiz
Luca Plata q m Tomaso
Urbano Cernoja q m Zuanne }Tarcetta
Pietro Loviszach q m Pietro
Stefano Dorbolò q m Filippo }Pegliano
Stefano Dorbolò q m Paolo
Stefano q m Gregorio Muttino }Erbezzo
Michiel Jerset q m Giorgio
…...... …..… di Montemagg. e
Michiele Vinturin q m Leonardo di Azzida
Per Marino e Tommaso fratelli Cencigh, con Filippo e Zuanne p prj fratelli Cencigh cittanti in scrittura per questa Prauda detti Marino e Tommaso coll’avvoc. to presentarono effettivat. e estesa tenoris instando in tutto e per tutto com’in quella e nelle spese.
Presente d. o Filippo facendo per nome anco di Zuanne proprio fratello e protestata ampiamente l’estesa ex adverse prodotta instò cge con la reggiezione della medesima resti confermata la Sentenza a proprio favore seguita alla Lastra di Tarcetta del dì 24 aprile p. p. e terminato bene judicatum, et male ex adverso appellatum pronti a bonificar quelo e quanto a buon conto hanno de mobili ricevuto sic salvis et in expensis et velle audivi.
Finalmente gli o ndi Giudici, ascoltate le ragioni delle sudette parti mediante li loro Avvocati, o fattesi leggere le sudette estese, ed altre carte, Christi nomine prius invocato, a questo hano interloquendo dichiarato, che una parte, e l’altra debbano presentare in quest’Off. o li rispettivi Processi affine risservandosi poi per la prima altra Frauda di giudicar in merito prout sic.
I verbali d’udienza riportavano alle volte una quarantina di liti, la maggior parte delle quali, pella benefica intrommissione dei giudici, appariscono sopite.
Non mi venne fatto invece di trovare manco una sentenza definitiva.
Probabilmente si registravano alla buona nel Verbale, come la seguente preparatoria:
Per Filippo e Bortolo fratelli Hoszach con Giacomo Drescigh citato retrograde per questa Prauda come detto Filippo fratris etiam nomine, ferme rimanenti le cose a proprio favore in contumacia giudicato, instò 2. da vi...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Slavia Italiana
  3. Indice dei contenuti
  4. PER COMINCIARE
  5. STORIA FISICA
  6. STORIA POLITICA
  7. LINGUA
  8. ISTITUZIONI CHIESATICHE
  9. ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE
  10. ISTITUZIONI GIURIDICHE
  11. COSTUMI
  12. AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMERCIO