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Come eravamo
Sino a quando, o giudici, pronuncerete sentenze inique? Sino a quando starete dalla parte dei malvagi? Rendete giustizia alla vedova e all’orfano, al misero e all’indigente fate ragione.
Salmi, 80, 2
Ho conosciuto un giudice austero. Si chiamava Thomas de Maulon ed apparteneva alla piccola nobiltà provinciale. Era entrato volontariamen-te nella magistratura sotto il settennato del ma-resciallo McMahon nella speranza di rendere un giorno la giustizia in nome del re. Aveva dei princìpi che poteva credere irremovibili, non avendoli mai mossi. Quando si muove un principio, si trova sempre qualcosa sotto, e ci si accorge che non era un principio. Thomas de Maulon teneva accuratamente al riparo dalla sua curiosità i propri princìpi religiosi e sociali.
Anatole France, citato in Marco Ramat,
Quale giustizia: un solo padrone, in «Quale giustizia»,
n. 1/1970
La partenza di una lunga marcia
Era il 1955 e fu un caso letterario. Il libro era un racconto lungo di Dante Troisi, giudice a Cassino e scrittore di talento, pubblicato da Einaudi: Diario di un giudice. In esso veniva descritta con dolente e accorata crudezza la quotidiana amministrazione della giustizia in un paese come tanti nell’Italia del dopoguerra. Un passaggio, per tutti:
Alle nostre spalle e di tutti gli altri [giudici] ora in funzione c’è il crocefisso e la scritta: «La legge è uguale per tutti»; domani, in luogo del crocefisso potrà esserci un’altra cosa, ma sarà ancora un simbolo del potere che ci proteggerà le spalle. Giacché noi siamo sempre da quella parte. Oggi dalla parte di un sistema, non certo il migliore, che ci obbliga a difenderlo con leggi vecchie. Scegliamo questo mestiere per la tendenza a scavarci un riparo vivendo con i forti, per una vocazione all’impunità; la compassione che talvolta proviamo è forse solo un calcolato disegno, una regola di prudenza.
(Dante Troisi, Diario di un giudice, Einaudi, Torino 1955, p. 85)
Il libro ebbe grande successo, fu apprezzato dalla critica e suscitò l’ammirazione di Piero Calamandrei che dedicò al suo autore il commento: «Se il conformismo l’avesse già vinto, se l’attesa della promozione avesse già fatto tacere nel suo cuore le invocazioni e le invettive degli umili sacrificati, queste pagine non sarebbero state scritte». Ma l’istituzione reagì.
Il ministro della Giustizia, Aldo Moro, promosse, nei confronti di Troisi, un procedimento disciplinare che, nonostante l’appassionata difesa di Alessandro Galante Garrone, si concluse con l’applicazione della sanzione della censura essendo «impossibile negare – così la sentenza 22 novembre 1957 della Corte disciplinare di Roma – che la rappresentazione dei giudici come avidi di carriera, privi di responsabilità, infastiditi di dover giudicare per uno stipendio non soddisfacente produca nel lettore un senso di sfiducia nell’ordine giudiziario».
La stranezza non era, peraltro, il giudizio di Troisi ma il fatto che esso provenisse da un giudice, visto che – nella cultura dell’epoca – quella valutazione era ampiamente condivisa.
A essa avevano dato voce scrittori straordinari1 tra i quali, per limitarsi a un esempio, Italo Calvino:
Da tempo il giudice Onofrio Clerici s’era accorto che la gente lo odiava e rumoreggiava nell’aula alla sentenza, e le vedove nelle testimonianze gridavano più contro a lui che alla gabbia; ma lui era sicuro del fatto suo, e anche lui odiava loro, questa gentetta logora, non buona a rispondere a to-no nelle testimonianze, non buona a sedere rispettosa nel pubblico, questa gentetta sempre carica di figli e di debiti e d’idee storte: gli italiani.
Da tempo il giudice Onofrio Clerici aveva capito chi sono gli italiani: donne sempre incinte con in braccio bambini con le croste, giovinotti dalle guance bluastre che se non c’è la guerra son buoni solo a fare i disoccupati e a vendere tabacco alle stazioni; vecchi con l’asma e l’ernia e mani tanto piene di calli da non saper reggere la penna per firmare il verbale: una razza di malcontenti, piagnucoloni e attaccabrighe, che a non tenerli a freno vorrebbero tutto per sé e s’installerebbero dappertutto trascinando i loro marmocchi crostosi e le loro ernie, e calpestando gusci di caldarroste sui pavimenti.
Per fortuna c’erano loro, la razza delle persone ammodo, una razza dalla pelle liscia e floscia, dai peli nel naso e nelle orecchie, dalle natiche stabili come fondamenta sulle poltrone imbottite, una razza tintinnante di onorificenze, decorazioni, collanine, occhiali a stanghetta, monocoli, apparecchi acustici, dentiere; una razza cresciuta per i secoli sulle poltrone barocche delle cancellerie d’antichi reami; una razza che sa fare le leggi e applicarle e farle rispettare nella misura che gli fa comodo; una razza legata da una segreta intesa, da una scoperta comune: che gli italiani sono una gentucola schifosa e in Italia si starebbe meglio se gli italiani non ci fossero, o almeno se non si facessero tanto sentire.
(Italo Calvino, Il sogno di un giudice, in Rinascita, febbraio 1948, ripubblicato con il titolo Impiccagione di un giudice in Ultimo viene il corvo, Einaudi, Torino 1994)
Il fatto è che – nonostante la vulgata, oggi assai diffusa, secondo cui allora i giudici erano austeri e universalmente stimati e la politica non entrava nei tribunali – quella degli anni Cinquanta era una giustizia a tutela di una società chiusa e conservatrice, forte con i deboli e debole (o meglio, inesistente) con i forti. Lo era ancora di fatto, dopo che, nella storia del Regno, lo era stata anche di diritto.
Dall’Ancien Régime al fascismo
Di quella storia è necessario, per capire le vicende degli ultimi decenni e gli elementi di novità che le hanno caratterizzate, ripercorrere alcune tappe.
«La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in nome suo dai Giudici che Egli istituisce» (Statuto albertino, articolo 68) e «l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al Potere legislativo» (articolo 73). Lo Statuto fondamentale del Regno di Sardegna, concesso il 4 marzo 1848, «con lealtà di Re e con affetto di padre», da Sua maestà Carlo Alberto e rimasto in vigore sino al 1948 era chiaro e non lasciava adito a dubbi sul ruolo dei giudici e della giustizia nel sistema politico. E non solo per l’uso delle maiuscole… In quel modello, figlio dello Stato assoluto e di quello napoleonico, la giustizia era una prerogativa del re e l’ordine giudiziario, coerentemente, era una semplice articolazione della pubblica amministrazione, una sua appendice, al cui vertice era posto il ministro della Giustizia. Una longa manus di un sistema in cui – merita ricordarlo – solo il 2 per cento dei 22 milioni di cittadini era in grado esprimersi in italiano. E votavano esclusivamente gli uomini di età superiore ai 25 anni che pagavano 40 lire di imposte (anche qui il 2 per cento della popolazione), mentre le donne non votavano affatto. Una longa manus preposta a garantire quello status quo, coerentemente con le richieste (meglio, gli ordini) del sovrano.
Negli anni successivi all’unificazione e sino alla fine del secolo, la magistratura (gli alti gradi e, grazie alla struttura gerarchica,2 l’intero corpo) era parte del ceto politico di governo e la connotazione della giustizia era di classe nel senso tecnico del temine. La maggior parte degli alti magistrati era di nomina governativa (spesso di estrazione direttamente politica) e frequenti erano i passaggi dall’ordine giudiziario al Parlamento e al governo, tanto che, fra il 1861 e il 1900, metà dei ministri della Giustizia (17 su 34) e dei relativi sottosegretari (11 su 21) proveniva dai ranghi della magistratura. L’interscambio soggettivo tra ordine giudiziario e organi rappresentativi si attenuò nei primi anni del Novecento, ma non venne meno il legame tra magistratura e potere politico, assicurato in modo stringente dagli interventi del ministro nelle nomine degli altri gradi e dal controllo esercitato sul corpo giudiziario dalla Corte di Cassazione (sia come giudice di legittimità che come ambito di appartenenza dei capi degli uffici). Ne seguì una politica della magistratura di rigoroso appoggio ai poteri forti, con manifestazioni anche eclatanti:
Sembra potersi concludere che la magistratura, nel settore dei conflitti di lavoro, ha sempre svolto una ben individuata e coerente funzione, anticipando le innovazioni legislative e perseguendo una politica non solo convergente con la volontà del potere esecutivo, ma talvolta autonomamente interessata verso un’azione di difesa degli interessi delle classi borghesi, fatti coincidere con quelli dello Stato, della conservazione dello status quo e della società intiera.
Non è dunque azzardato parlare di un duplice processo di influenze, facenti rispettivamente capo al potere politico e all’ordine giudiziario, volti entrambi a perseguire una linea repressiva nei confronti delle lotte nel mondo del lavoro: l’esecutivo da un lato, attraverso le pressioni, dirette o indirette, sulla magistratura, segnala ed impone le esigenze politiche che sottostanno a determinati atteggiamenti di rigore, la giurisprudenza dall’altro, nell’aderire a queste esigenze politiche, che sovente si scontrano con i criteri logici e sistematici che dovrebbero guidare la sua attività giurisprudenziale, non solo svolge una funzione fiancheggiatrice degli indirizzi politici governativi, ma si addossa responsabilità che toccherebbero al potere legislativo, creando in via interpretativa nuove figure di reato, sì da raggiungere gli stessi risultati che si sarebbero ottenuti con l’emanazione di apposite norme incriminatrici, specie quando l’esecutivo non ha né la convenienza né la forza politica di dichiarare apertamente i suoi intenti repressivi.
(Guido Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura [1870-1927], Laterza, Bari 1969, p. 333)
Tanto era forte e radicata quella omogeneità (politica, sociale, economica, culturale) che i cambiamenti politico-istituzionali del fascismo lasciarono sostanzialmente indenni l’assetto della magistratura e lo status dei magi-strati. Non vi furono immissioni di personale esterno e per tarpare ogni velleità di rinnovamento fu sufficiente una epurazione mirata e di minima entità: vennero dispensati dal servizio, nel 1926, diciassette magistrati in tutto, tra i quali i più significativi esponenti dell’Associazione generale dei magistrati, che un anno prima ne avevano disposto lo scioglimento per evitarne la trasformazione in sindacato fascista. E la riforma dell’ordinamento giudiziario del 1923 si limitò a rafforzare i poteri degli alti gradi ai quali restò affidata la garanzia del collegamento fra giustizia e politica. Ciò fu sufficiente a determinare il pieno allineamento dei magistrati al regime, nonostante alcuni casi, importanti quanto isolati, di rigorosa e intransigente indipendenza. Il corpo della magistratura, infatti, intensificò ben presto il suo conformismo nell’interpretare sempre più – come ebbe a scrivere Arturo Carlo Jemolo3 – non la legge ma lo spirito del sistema politico, l’indirizzo desiderato dal governo, in una prospettiva di allineamento al regime che ebbe tra i suoi pilastri – cosa nuova rispetto all’epoca liberale – l’affermata apoliticità di giudici e giurisdizione:
La magistratura non deve far politica di nessun genere. Non vogliamo che faccia politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o antifascista. […] Questo nella immensa maggioranza dei casi accade. I magistrati politicanti costituiscono una trascurabile eccezione, una insignificante minoranza.
(Alfredo Rocco, ministro di Grazia e Giustizia, intervento alla Camera dei deputati sulla dispensa dal servizio del funzionari dello Stato, 10 giugno 1925)
Superfluo dirlo, non fu considerato «politico» il florilegio di inni al duce, «redentore della patria e apostolo della nuova gente italica», promosso nel marzo 1926 dal pretore Nicola Pende, cui aderirono entusiasti settecento magistrati attestando di avere «fin dal primo albore secondato il movimento fascista» e resistito «fermamente alla travolgente marea bolscevica». E neppure lo furono opzioni interpretative di servilismo finanche sguaiato, tra cui merita segnalare una perla in tema di delitto di madamato (previsto dal decreto legge n. 880 del 19 aprile 1937, che puniva con la pena da uno a cinque anni di reclusione «il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle colonie tiene relazioni d’indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell’Africa Orientale Italiana»):
Il divieto di tenere simili relazioni fa parte di quella serie di provvedimenti, che sono tutti intesi e diretti ad attuare la nuova politica coloniale del Governo Nazionale Fascista, che avendo per primo e per il genio del suo capo, compresa l’alta missione e funzione che la storia assegna alla civiltà italiana nel mondo, non poteva non imporre ai portatori di detta civiltà tutti quei limiti e quelle restrizioni, che li mantenessero nello stato di superiorità fisica e morale, che deve possedere ogni razza conquistatrice e dominatrice, e che può aversi e conservarsi solo coll’evitare qualsiasi promiscuità familiare con le razze soggette e inferiori. Tale promiscuità, infatti, oltre ad avere come conseguenza la creazione di un popolo di meticci, e quindi di un popolo fisicamente e moralmente inferiore, perché è noto che il meticcio riunisce in sé le tare e i difetti delle razze diverse cui appartengono i suoi genitori, senza ereditarne i pregi, avrebbe anche l’altra inevitabile e non meno deleteria conseguenza di una promiscuità sociale, che accomunerebbe e metterebbe allo stesso livello popolo conquistatore e popolo conquistato, con la perdita di ogni autorità e prestigio del primo e nella quale, come ebbe ad avvertire ed ammonire il Ministro dell’Africa Italiana, annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice.
(Tribunale Addis Abeba, 13 gennaio 1938, in «Rivista penale», 1938, p. 1293)
L’allineamento non si attenuò negli anni – neppure dopo l’emanazione delle leggi razziali – ed ebbe il suo apogeo nella cerimonia di «omaggio della magistratura al fondatore dell’impero», organizzata nell’ottobre 1939 dal guardasigilli Grandi, che vide 240 alti magistrati (tutti i componenti della Corte di Cassazione, i presidenti, i procuratori e gli avvocati generali di Corte d’Appello e altri, appositamente selezionati) raccogliersi in divisa a palazzo Venezia, commuovendosi di fronte al riconoscimento del ministro di avere, con grande «sensibilità politica», finanche superato «i limiti formali della norma giuridica» per «obbedire», quando si era trattato di difendere i valori della Rivoluzione, «allo spirito e alla sostanza rinnovatrice della legge», applaudendo ripetutamente le parole del duce (che riconosceva alla magistratura tutta di essersi meritata la sua «incondizionata fiducia») e lasciando quindi la sala al canto di inni della Rivoluzione.4
Il giudizio, alla fine del fascismo e alla vigilia della Repubblica, non poteva che essere assai severo verso la magistratura, come verso gli altri apparati che, essendosi adattati senza resistenze a un regime illiberale, non potevano offrire alcuna garanzia per un sistema democratico, mentre «ne offrono molte all’autoritarismo e al fascismo, coi quali più intimamente consonano».5
Un’alleanza spontanea
La Costituzione – come si vedrà – cambiò, in termini di modello istituzionale, tutto.
Ma per l’organizzazione giudiziaria il passaggio dal fascismo al sistema democratico avvenne senza traumi e all’insegna della più rigorosa continuità: i segnali normativi e politici di cambiamento furono subito frustrati dal-la mancanza di qualsivoglia rinnovamento personale (l’epurazione dei magistrati compromessi col regime si limitò a 16 su 4.000 e ne restarono immuni personaggi gravemente compromessi, destinati poi a un brillante futuro nell’Italia repubblicana) e l’assetto gerarchico e piramidale continuò a caratterizzare il corpo giudiziario.
In questo contesto il punto di saldatura tra magistratura e politica, insieme ai permanenti contatti diretti, fu sempre più la Corte di Cassazione: non solo per la sua funzione tipica di unificazione della giurisprudenza, ma soprattutto grazie al potere che le era attribuito di selezionare i dirigenti dei più importanti uffici giudiziari. Se si tiene conto del carattere fortemente gerarchico dell’organizzazione ...