Un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite (Commissione per i diritti dell’uomo) ha concepito un nuovo disegno di Convenzione per i diritti del bambino. Questa “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 1989, anno in cui si è celebrato il trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’uomo (1959). Qui di seguito viene proposto un riassunto dei 54 articoli della Convenzione.
ARTICOLO 1. Bambino è ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggior età.
ARTICOLO 2. Gli Stati firmatari della Convenzione devono rispettare e garantire tutti i diritti dichiarati a favore dei bambini senza discriminazione alcuna, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o d’altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, handicap, nascita, o da qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o dei suoi tutori.
Gli Stati firmatari devono prendere ogni appropriata misura per assicurare che il bambino sia protetto contro tutte le forme di discriminazione.
ARTICOLO 3. In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione.
Gli Stati firmatari si impegnano ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere.
Si impegnano inoltre ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e assistenza dei bambini siano conformi agli standard stabiliti dalle autorità competenti.
ARTICOLO 4. Gli Stati firmatari devono prendere ogni appropriata misura legislativa, amministrativa e d’altro genere per attuare i diritti riconosciuti in questa Convenzione.
ARTICOLO 5. Gli Stati firmatari dovranno rispettare le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori… intesi ad assicurare, in maniera coerente con le capacità evolutive del bambino un’appropriata direzione e guida nell’esercizio dei diritti dell’infanzia riconosciuti dalla Convenzione.
ARTICOLO 6. Gli Stati firmatari riconoscono che ogni bambino ha l’inalienabile diritto alla vita.
Dovranno inoltre garantire, nella più ampia misura possibile, la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.
ARTICOLO 7. Il bambino dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita e avrà diritto sin dalla nascita a un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura possibile, a conoscere e a essere accudito dai suoi genitori.
Gli Stati firmatari assicureranno la messa in opera di questi diritti in armonia con le legislazioni nazionali e gli obblighi derivanti dagli strumenti e norme internazionali rilevanti in questo campo.
ARTICOLO 8. Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare il diritto del bambino a conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari come riconosciuti dalla legge senza interferenze illegali.
Qualora il bambino venga illegalmente privato di alcuni o di tutti gli elementi della sua identità, gli Stati firmatari forniranno adeguata assistenza e tutela al fine di ristabilire rapidamente la sua identità.
ARTICOLO 9. Gli Stati firmatari devono assicurare che il bambino non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che non venga accertato che tale separazione è necessaria nel maggiore interesse del bambino.
ARTICOLO 10. La richiesta di un bambino o dei suoi genitori di lasciare o entrare in uno Stato firmatario al fine della riunificazione della famiglia sarà trattata dagli Stati in modo positivo, umano e rapido.
Un bambino i cui genitori risiedano in differenti Stati deve avere il diritto di mantenere regolarmente, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
ARTICOLO 11. Gli Stati firmatari devono prendere misure appropriate per combattere il trasferimento illecito verso l’estero dei bambini e il loro mancato rientro.
ARTICOLO 12. Gli Stati firmatari devono assicurare al bambino in grado di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, in rapporto alla sua età e maturità.
ARTICOLO 13. Il bambino ha il diritto alla libertà di espressione; questo diritto comprende la libertà di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee di ogni genere, indipendentemente dalle frontiere, sia verbalmente sia per iscritto o a stampa o in forma artistica mediante qualsiasi altro strumento a scelta del bambino.
L’esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o della salute pubblica o della morale.
ARTICOLO 14. Gli Stati firmatari devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
ARTICOLO 15. Gli Stati firmatari riconoscono i diritti del bambino alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
ARTICOLO 16. Nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy”, nella sua vita familiare, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione.
ARTICOLO 17. Gli Stati firmatari riconoscono l’importante funzione assolta dai mezzi di comunicazione di massa e devono assicurare che il bambino abbia accesso a informazioni e materiali di diverse fonti nazionali e internazionali, in particolare quelle tese a promuovere il suo benessere sociale, spirituale, morale e la sua salute fisica e mentale.
ARTICOLO 18. Gli Stati firmatari devono adoperarsi al massimo per assicurare il riconoscim...