DELLA PERPETUA VOLONTÀ POPOLARE
FIUME, libero comune italico da secoli, pel vóto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.
Il suo diritto è triplice, come l’armatura impenetrabile del mito romano.
Fiume è l’estrema custode italica delle Giulie, è l’estrema rocca della coltura latina, è l’ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s’irraggiarono e s’irraggiano gli spiriti dell’italianità per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe.
E questo è il suo diritto storico.
Fiume, come già l’originaria Tarsàtica posta contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle Giulie. È pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine sacro d’Italia.
E questo è il suo diritto terrestre.
Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti insidie violenze d’ogni sorta, rivendica da due anni la libertà di scegliersi il suo destino e il suo cómpito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversarii ingiusti.
E questo è il suo diritto umano.
Le contrastano il triplice diritto l’iniquità la cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.
Per ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che sotto il titolo di «Corpus separatum» era assegnato alla Corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunità adriatiche le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l’opprimente tristezza e d’insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia.
Così, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all’estremo, per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.
DEI FONDAMENTI
1] Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero stato il suo «Corpus separatum», con tutte le sue strade ferrate e con l’intiero suo porto.
Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un più giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.
2] La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affini che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un’apposita legge prudenziale.
3] La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo – «res populi» – che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell’autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.
4] La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.
Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori;
abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti;
scompartisce le forze e gli officii,
cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre più vigorosa e più ricca la vita comune.
5] La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari;
assicura l’ordine interno con la disciplina e con la giustizia;
si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne;
costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini,
cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.
6] Tutti i cittadini dello Stato, d’ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.
7] Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini.
Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio;
ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva.
L’abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l’equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi;
ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.
8] Gli statuti guarentiscono a tutti i cittadini d’ambedue i sessi
l’istruzione primaria in scuole chiare e salubri;
l’educazione corporea in palestre aperte e fornite;
il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere;
l’assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria;
la pensione di riposo per la vecchiaia;
l’uso dei beni legittimamente acquistati;
l’inviolabilità del domicilio;
l’«habeas corpus»;
il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.
9] Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali.
Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.
Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.
Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all’economia generale.
10] Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato.
È concesso – con un Breve del Porto franco – ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.
11] Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l’incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito.
Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi fondate.
12] Tutti i cittadini d’ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri.
Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.
13] Tre specie di spiriti e di forze concorrono all’ordinamento al movimento e all’incremento dell’università:
i Cittadini; le Corporazioni; i Comuni.
14] Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati:
la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l’uomo rifatto intiero dalla libertà;
l’uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono;
il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.
DEI CITTADINI
15] Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza
tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume;
tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte;
tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;
tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l’abbiano per decreto ottenuta.
16] I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età.
Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed ele...