La firma.
1. Famiglie Arcobaleno - Associazione genitori omosessuali è la maggiore associazione italiana che riunisce le famiglie omogenitoriali, famiglie costituite da madri lesbiche o padri gay che hanno realizzato, o aspirano a realizzare, il desiderio di avere un figlio. Sono famiglie unite dalla consapevolezza che una famiglia nasca dall’amore, dalla responsabilità e dal rispetto, molto piú che per esclusivi legami biologici. Fondata nel 2005 da cinque coppie, l’associazione è arrivata a contare oggi alcune migliaia di soci. Secondo i dati a disposizione dell’Associazione, a gennaio 2020 si contano circa cinquemila soci, fra soci ordinari e soci sostenitori. Sullo status legale dei bambini figli dei soci dell’Associazione, invece, non riusciamo ad avere un dato rappresentativo, poiché, verosimilmente per una questione di tutela della loro privacy, i soci non forniscono quasi mai questo dato. Dunque non sappiamo finora quanti bambini siano stati riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori – grazie all’iscrizione anagrafica nel Comune italiano di residenza o alla trascrizione del certificato di nascita estero, quanti siano stati adottati dal genitore intenzionale, o quanti siano tuttora privi di legame legale col genitore intenzionale.
2. Segnalo fin da ora che sono debitrice come fonte di studio e di riflessione agli autori e curatori del portale Articolo29 - Famiglia, orientamento sessuale e identità di genere, www.articolo29.it. Il sito offre un’approfondita e sempre aggiornata riflessione giuridica di alto livello su temi collegati a una lettura evolutiva dell’articolo 29 della Costituzione italiana, in particolar modo alle unioni fra persone omosessuali e ai rapporti di filiazione; edita una rivista semestrale, «GenIUS. Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere», scaricabile gratuitamente, e pubblica per intero le piú importanti sentenze italiane e della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
I. La nostra storia.
1. Il 28 giugno 1969, poco dopo l’una del mattino, la polizia fece irruzione allo Stonewall Inn, un bar gay di Manhattan, innescando uno scontro violento che in seguito venne simbolicamente considerato il punto di origine del movimento di liberazione omosessuale.
2. Il termine «configlio» è un neologismo introdotto nella lingua italiana proprio a partire dal dibattito parlamentare del 2016. L’Enciclopedia Treccani ne dà conto cosí: «Configlio s. m. Il figlio naturale che il coniuge o il partner ha avuto da una precedente relazione. – Stepchild è una parola inglese che equivale al nostro “figliastro”. In piú il prefisso germanico step contiene in origine il significato di “orfano”. Dunque, etimologicamente peggiorativo al quadrato. È ciò che ha spiegato ieri il linguista Francesco Sabatini, presidente onorario della Crusca, nella rubrica Rai UnoMattina in famiglia. […] Ora Sabatini avanza alcune proposte che hanno un paio di indubbi vantaggi: essere italiane (dunque facili) e appartenere a una tradizione lessicale già esistente. Si tratta di configlio e configlia (figlio o figlia preesistente dell’altro componente della coppia, sia essa etero oppure omo) e, perché no, di compadre e commadre, che se possono suonare “strane” all’orecchio lo saranno sempre meno di stepchild eccetera (P. DI STEFANO, in “Corriere della Sera”, 8 febbraio 2016, p. 2, Primo Piano). Derivato dal s. m. figlio con l’aggiunta del prefisso con-». Cfr. configlio, in Enciclopedia Treccani on-line (2016), http://www.treccani.it/vocabolario/configlio–res-8b2900f2-8996-11e8-a7cb-00271042e8d9–%28Neologismi%29/.
3. A. SCHILLACI, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in articolo29.it, 26 febbraio 2016, http://www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato/.
4. Nelfa (Network of European LGBTIQ* Families Associations) è la rete europea delle associazioni delle famiglie LGBT+, che attualmente rappresenta oltre trenta organizzazioni in diciannove Paesi europei con piú di ventimila iscritti. Nelfa di Ilga-Europe, Transgender Europe and Coface Families Europe, cfr. http://www.nelfa.org.
5. Decreto del ministero dell’Interno, 5 aprile 2002, Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile, emanato in attuazione del Decreto del presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396.
6. Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, art. 5 Requisiti soggettivi: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm).
7. Giuseppina La Delfa, fondatrice ed ex presidente di Famiglie Arcobaleno dal 2005 al 2015, membro del Consiglio direttivo di Nelfa, ha scritto di recente due libri nei quali narra il desiderio di genitorialità da parte sua e della sua compagna, la volontà di uscire dal cono d’ombra dell’invisibilità in quanto coppia lesbica che desidera anche avere dei figli, la sterilità di coppia e la visibilità necessaria per esistere come famiglia: Peccato che non avremo mai figli (Aut Aut, Palermo 2018) e Tutto quello che c’è voluto. Storie di pance, semi e polvere di stelle (Augh!, Viterbo 2019).
8. L’utilizzo dei trattamenti sanitari di procreazione medicalmente assistita varia considerevolmente nei Paesi europei. Sebbene i servizi diagnostici e di cura siano attualmente disponibili in tutti i Paesi europei, ci sono differenze sostanziali nell’equità di accesso. Il matrimonio o un’unione stabile sono spesso considerati un prerequisito per poter accedere alla PMA. Una legislazione nazionale restrittiva può essere facilmente aggirata nel momento in cui si attraversano i confini nazionali per richiedere i trattamenti medici, ma questa opzione solleva questioni importanti relative all’equità di accesso fra chi può permettersi di viaggiare per il trattamento e chi non può. E, a causa della frequente natura transfrontaliera della PMA, vi è inoltre una notevole confusione e variazione in relazione alla cittadinanza dei diritti dei figli e dei genitori. Cfr. P. PRÄG e M. C. MILLS, Assisted reproductive technology in Europe. Usage and regulation in the context of cross-border reproductive care (2015), in M. KREYENFELD e D. KONIETZKA (a cura di), Childlessness in Europe: Contexts, Causes, and Consequences, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-44667-7#about.
9. L’accesso alle tecniche di PMA è consentito sia alle coppie di donne sia alle donne single nei Paesi Bassi (dal 1985), in Lussemburgo (dal 2005), Spagna (dal 2006), Belgio e Danimarca (dal 2007), Svezia (già dal 2009 consentito alle coppie di donne, dal 2016 anche alle donne single), Regno Unito (dal 2009), Croazia (dal 2014), Austria e Irlanda (dal 2015), Portogallo (dal 2016), Finlandia (dal 2017), Malta (dal 2018) e, recentemente, in Francia (da ottobre 2019). L’accesso alle tecniche di PMA è consentito solo a singole donne in Estonia (1997), Lettonia e Grecia (dal 2002), Ungheria (dal 2006), Bulgaria e Cipro (dal 2015). Non ci sono leggi specifiche che vietino l’accesso alle singole donne alle tecniche di PMA in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia (nessuna legge specifica), Germania (anche se la legge non vieta i trattamenti di fertilità per le donne single, non ne copre i costi). L’accesso alla PMA è vietato esplicitamente per legge sia alle donne single, sia alle coppie di donne in Slovenia (dal 2000), Italia (dal 2004), Ungheria (dal 2006), Lituania (dal 2007) e Romania (dal 2012). Cfr. D. VIOTTI, E[u]quality. I diritti LGBTI in Europa, redazione del testo a cura di M. Ghisleni, Edizioni Epochè - S&D, Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, Novi Ligure - Bruxelles 2017.
10. Per un approfondimento degli studi psicologici svolti di recente sulle famiglie omogenitoriali e il benessere dei loro figli in Italia, si rimanda ai lavori di N. CARONE, V. LINGIARDI, A. CHIRUMBOLO e R. BAIOCCO, Italian gay father families formed by surrogacy. Parenting, stigmatization, and children’s psychological adjustment, in «Developmental Psychology», LIV (2018), n. 10, pp. 1904 sgg.; N. CARONE, R. BAIOCCO, S. IOVERNO, A. CHIRUMBOLO e V. LINGIARDI, Same-sex parent families in Italy. Validation of the Coparenting scale-revised for lesbian mothers and gay fathers, in «European Journal of Developmental Psychology», XIV (2017), n. 3, pp. 367-79; e N. CARONE, In origine è il dono. Donatori e portatrici nell’immaginario delle famiglie omogenitoriali, il Saggiatore, Milano 2016.
11. Per un’analisi sociologica dell’evoluzione dei modelli familiari, cfr. C. SARACENO, Coppie e Famiglie. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano 2012. Per un’analisi delle categorie di «famiglie omogenitoriali» e di «responsabilità genitoriali» dal punto di vista della loro costruzione sociale e giuridica, cfr. R. BOSISIO e P. RONFANI, Le famiglie omogenitoriali. Responsabilità, regole e diritti, Carocci, Roma 2015.
12. Cfr. S. CAFASSO, Figli dell’arcobaleno. Madri lesbiche, padri gay, diritti negati in Italia, Donzelli, Roma 2014. In questo libro il giornalista Samuele Cafasso, con Claudio Capocchi responsabile dell’ufficio stampa dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, racconta la storia e le storie delle prime famiglie arcobaleno italiane, fra biberon, manifestazioni di piazza e mancanza assordante di tutele legali.
13. Costituzione italiana, articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; ivi, articolo 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità» (corsivi miei).
14. La Corte di Cassazione ha stabilito l’ammissibilità dell’adozione in casi particolari (adozione del configlio o stepchild adoption) da parte della madre sociale nei confronti della figlia della partner convivente, poiché la natura del rapporto instauratosi nel tempo con la minore è inequivocabilmente di tipo genitoriale (sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016).
15. La Corte di Cassazione ha stabilito l’ammissibilità della trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero di un bambino nato in Spagna da una coppia di donne in seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa, poiché sussiste un interesse preminente del minore al mantenimento dello status filiationis validamente costituito all’estero (sentenza n. 19599 del 21 giugno 2016).
II. La nostra battaglia civile.
1. A. DOI, Per il Comune di Torino il figlio di Chiara Fogliet...