Capitolo 1.
Il principio di uguaglianza
1. Perché il principio di uguaglianza?
Perché siamo differenti, perché siamo disuguali
Per comprendere il significato complesso e le molteplici valenze pragmatiche del principio di uguaglianza è utile muovere da una domanda di fondo: perché, per quali ragioni l’uguaglianza? Per quali ragioni il principio di uguaglianza è sancito, in tutti gli ordinamenti avanzati, come norma di rango costituzionale a fondamento del loro carattere democratico?
Io penso che a queste domande si debba rispondere che le ragioni sono due, entrambe, all’apparenza, paradossali. La prima è che l’uguaglianza è stipulata perché siamo differenti, inteso “differenza” nel senso di diversità delle identità personali. La seconda è che essa è stipulata perché siamo disuguali, inteso “disuguaglianza” nel senso di diversità nelle condizioni di vita materiali. Insomma, l’uguaglianza è stipulata perché, di fatto, siamo differenti e disuguali, a tutela delle differenze e in opposizione alle disuguaglianze.
Si capisce come in questo senso, cioè rispetto al principio di uguaglianza, differenze e disuguaglianze siano concetti non soltanto diversi, ma addirittura opposti. La loro opposizione è ben espressa dai due commi dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Le differenze consistono nelle diversità delle nostre identità individuali: riguardano, come dice il 1° comma di questo articolo, le «distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» sulle quali si basano le identità di ciascuna persona. Le disuguaglianze consistono invece nelle diversità delle nostre condizioni economiche e materiali: riguardano, come dice il 2° comma, «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». È quindi evidente che il principio di uguaglianza è stipulato sia perché siamo differenti, sia perché siamo disuguali: per tutelare e valorizzare le differenze e per rimuovere o ridurre le disuguaglianze.
Viene stipulato, anzitutto, perché siamo differenti. Proprio perché, di fatto, siamo tutti differenti l’uno dall’altro, proprio perché l’identità di ciascuno di noi è differente da quella di chiunque altro, si conviene, ed è necessario convenire al fine della convivenza pacifica e della legittimazione democratica del sistema politico, il principio dell’uguaglianza delle nostre differenze: cioè la convenzione che tutti siamo uguali, ossia abbiamo uguale valore e pari dignità, al di là, ed anzi a tutela delle nostre differenze, cioè delle nostre differenti identità personali. Il principio di uguaglianza consiste dunque, anzitutto, nell’uguale valore associato a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona uguale a tutte le altre.
C’è poi una seconda ragione per la quale viene stipulato il principio di uguaglianza. Viene stipulato perché siamo, oltre che differenti, anche disuguali. Proprio perché, di fatto, siamo disuguali quanto a condizioni economiche e opportunità sociali, si conviene, di nuovo ai fini della convivenza pacifica e della legittimazione democratica del sistema politico, il principio dell’uguaglianza nei minimi vitali, cioè la prescrizione che le disuguaglianze eccessive siano rimosse o quanto meno ridotte. Oltre che nell’uguale valore associato alle differenze, il principio di uguaglianza consiste, perciò, anche nel disvalore associato alle grandi disuguaglianze materiali e sociali, le quali non attengono all’identità delle persone, ma alle loro condizioni disuguali di vita, e vanno perciò rimosse o quanto meno ridotte.
Il principio di uguaglianza è insomma un principio complesso che include due principi diversi. In un primo significato consiste nell’uguale valore che esso impone di associare a tutte le differenze che formano l’identità di ciascuna persona. In un secondo significato consiste nel disvalore che esso impone di associare alle eccessive disuguaglianze economiche e materiali dalle quali anche l’uguale valore delle differenze risulta di fatto limitato, o peggio negato. La prima uguaglianza è un principio statico, la seconda è un principio dinamico. Utilizzando una distinzione in uso nella filosofia del diritto, diremo che la prima è una regola, consistente nel divieto delle discriminazioni di tutte le differenze personali, mentre la seconda, consistendo nel compito di ridurre le disuguaglianze materiali, è un principio direttivo mai pienamente realizzato e solo imperfettamente realizzabile, che equivale perciò a una norma rivoluzionaria che impone una riforma permanente dell’ordinamento in direzione della sua massima attuazione. In entrambi i sensi l’uguaglianza è un’égalité en droits: «gli uomini nascono liberi e uguali nei diritti», dice l’articolo 1 della Déclaration del 1789. È tramite i diritti, infatti, che viene garantita l’uguaglianza.
2. Il significato del principio di uguaglianza: l’uguaglianza nei diritti fondamentali. Quattro fondamenti
Ma quali sono questi diritti che formano la base dell’uguaglianza? Non certamente tutti i diritti soggettivi. È certo, infatti, che non siamo uguali nei diritti patrimoniali, che sono diritti singolari, spettanti a ciascuno con esclusione degli altri. In questi diritti, come il diritto reale di proprietà e i diritti di credito, siamo tutti giuridicamente disuguali: io e solo io sono proprietario del computer su cui sto scrivendo e tutti siamo proprietari di cose diverse e ci distinguiamo tra ricchi e poveri. I diritti nei quali siamo uguali sono invece i diritti fondamentali, che sono diritti conferiti normativamente a tutti – in questo senso, e solo in questo senso, universali – e perciò indisponibili sul mercato dato che nessuno può privarsene o esserne privato. Siamo uguali, precisamente, nei diritti di libertà, nei diritti civili e nei diritti politici, che sono tutti diritti al rispetto delle proprie differenze (di sesso, di lingua, di religione, di opinioni e simili), nonché nei diritti sociali (alla salute, all’istruzione e alla sussistenza), che sono tutti diritti alla riduzione delle disuguaglianze.
In breve, mentre i diritti patrimoniali sono la base giuridica della disuguaglianza, i diritti fondamentali sono la base giuridica dell’uguaglianza. Precisamente, i diritti di libertà e di autonomia – dalla libertà di coscienza e di pensiero alla libertà religiosa, dalle libertà di stampa, di associazione e di riunione ai diritti civili e ai diritti politici – sono tutti diritti all’espressione, alla tutela e alla valorizzazione delle proprie differenze, e quindi della propria identità di persona. I diritti sociali a loro volta – dai diritti alla salute e all’istruzione ai diritti alla sussistenza e alla previdenza – sono tutti diritti alla rimozione o quanto meno alla riduzione delle disuguaglianze economiche e materiali.
Abbiamo così identificato, attraverso i diversi rapporti tra l’uguaglianza e i vari tipi di diritti soggettivi, due distinzioni, entrambe di carattere strutturale. La prima è la distinzione dei diritti fra diritti fondamentali e diritti patrimoniali, gli uni universali e perciò uguali, gli altri singolari e perciò disuguali. La seconda è la distinzione dei diritti fondamentali tra diritti individuali di libertà e diritti sociali: i diritti di libertà e di autonomia, consistendo in aspettative negative di non lesioni né discriminazioni, valgono a tutelare le differenze di identità; i diritti sociali, consistendo in aspettative positive di prestazioni, valgono a rimuovere o comunque a ridurre le disuguaglianze materiali. L’uguaglianza giuridica si identifica perciò con l’universalismo dei diritti fondamentali; inteso per universalismo non certo, come talora si afferma, l’universale consenso ad essi tributato, bensì il fatto che essi, contrariamente ai diritti patrimoniali, sono diritti indivisibili, spettanti universalmente e ugualmente a tutti.
Dalla ridefinizione qui proposta dell’uguaglianza giuridica come uguaglianza nei diritti fondamentali, possiamo trarre quattro implicazioni, corrispondenti a quattro valori politici che dell’uguaglianza formano altrettanti fondamenti assiologici: in primo luogo la dignità di tutti gli esseri umani solo perché persone; in secondo luogo le forme e i contenuti della democrazia quali provengono dalle diverse classi di diritti fondamentali – politici, civili, di libertà e sociali – a tutti ugualmente attribuiti; in terzo luogo la pace, grazie alla tutela e al rispetto di tutte le differenze personali e alla riduzione delle disuguaglianze materiali; in quarto luogo la tutela dei più deboli, essendo i diritti fondamentali altrettante leggi del più debole in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in loro assenza.
2.1. Uguaglianza e dignità della persona
La prima implicazione riguarda il nesso, per il tramite della valorizzazione delle differenze e della riduzione delle disuguaglianze, tra uguaglianza e dignità delle persone. Le differenze, ci dice la nostra definizione, vanno tutelate e valorizzate perché sono tutt’uno con il valore e l’identità delle persone; sicché l’uguale valore ad esse associato altro non è, secondo le parole dell’articolo 3, 1° comma, della Costituzione, che la «pari dignità sociale» delle persone. Le disuguaglianze al contrario, aggiunge la nostra definizione, vanno rimosse o ridotte perché, come dice il capoverso del medesimo articolo, sono altrettanti «ostacoli» al «pieno sviluppo della persona umana» e perciò alla dignità della persona.
Dunque non c’è nessuna opposizione tra uguaglianza e differenze, secondo quanto invece suppongono talune concezioni correnti, come la critica dell’uguaglianza in nome del valore della differenza formulata in questi anni dal pensiero femminista della differenza. Uguaglianza e differenze, garanzia dell’una e valorizzazione delle altre, al contrario, non solo non si contraddicono ma si implicano tra loro quali che siano, di tipo naturale o culturale, le differenti identità, che proprio dall’uguaglianza nei diritti di libertà sono tutelate e garantite. La contraddizione c’è solo tra uguaglianza e disuguaglianze, a loro volta rimosse o quanto meno ridotte dall’uguaglianza nei diritti sociali. Contrariamente ai diritti patrimoniali, per loro natura alienabili e disponibili perché normativamente predisposti quali effetti di atti negoziali, i diritti fondamentali sono peraltro per loro natura inalienabili e indisponibili perché immediatamente disposti da norme generali, di solito di rango costituzionale. Per questo, mentre i diritti patrimoniali sono diritti disuguali, che si acquistano e si vendono sul mercato, i diritti fondamentali formano la base, oltre che dell’uguaglianza, della dignità delle persone. Come scrisse Kant, ciò che ha prezzo non ha dignità e, viceversa, ciò che ha dignità non ha prezzo.
In quanto principio che impone la tutela delle differenze e la riduzione delle disuguaglianze, l’uguaglianza – in entrambe le sue dimensioni, sia in quella espressa dall’uguale valore delle differenze comunemente detta formale e che qui chiamerò anche liberale, sia in quella espressa dalla riduzione delle disuguaglianze economiche e materiali comunemente detta sostanziale e che qui chiamerò anche sociale – è insomma costitutiva della dignità delle persone. Entrambe le uguaglianze sono assicurate dal loro nesso con l’universalismo dei diritti fondamentali: dei diritti di libertà, a tutela dell’uguale dignità delle differenze di identità, e dei diritti sociali contro le disuguaglianze nelle condizioni econo...