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Il pubblico ministero
Informazioni su questo libro
Il pm ha il monopolio dell'azione penale e l'obbligo di esercitarla: dirige le indagini e la polizia giudiziaria. In poche e limpide pagine, tutto quello che c'è da sapere su questa figura fondamentale per l'esercizio della giustizia.
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Informazioni
Argomento
EconomiaCategoria
Politica economicaIl pubblico ministero
Chi è il pubblico ministero
Il magistrato addetto all’ufficio del pubblico ministero, come quello addetto a funzioni giudicanti (cioè il giudice), oggi fa parte di un unico ordine giudiziario. Lo stabilisce la Costituzione, collocandone la figura nel titolo IV, dedicato alla Magistratura1. Lo conferma la Corte Costituzionale, sentenziando che «il pubblico ministero è... anch’egli un magistrato»2, aggiungendo tuttavia che, non potendo essere investito del potere di decidere, non può essere qualificato giudice in senso stretto.
È sempre la Corte Costituzionale a inquadrare il pm tra gli «organi della giurisdizione», definendolo, appunto, un magistrato appartenente all’ordine giudiziario, e indipendente da ogni altro potere: «Non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente per la tutela dell’interesse generale all’osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia»3.
Il pm esercita l’azione penale e promuove la repressione dei reati. È anche tenuto a vegliare sulla «pronta e regolare amministrazione della giustizia»4. Per questo, nel processo penale, può accertare «fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». È un obbligo che gli deriva dal dovere di imparzialità.
Il pubblico ministero riceve o prende notizia dei reati; dirige la polizia giudiziaria a lui soggetta; svolge le indagini, direttamente o tramite la polizia giudiziaria, alla quale delega singoli atti5; deve valutare il materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, per poi chiedere l’archiviazione, se ne ricorrono i motivi, oppure esercitare l’azione penale.
C’è differenza tra ricevere o prendere notizia dei reati. Ricevere significa che il magistrato della procura recepisce denunce di un reato, querele o istanze e, se ce ne sono gli estremi, procede; prendere vuol dire che va a cercare la notizia di reato. Ma in che modo? Spesso nelle cronache giudiziarie compaiono descrizioni un po’ misteriose. Spieghiamo l’arcano. Dunque, nel vecchio codice la ripartizione del registro generale, dove si iscrivono i fascicoli in una procura della Repubblica, prevedeva tre categorie di persone sotto inchiesta, denominate come le prime tre lettere dall’alfabeto, A, B e C. Nella prima casella, la A, finivano gli imputati noti per fatti determinati; nella seconda, la B, quelli ignoti per fatti determinati; nella terza, la C, si infilavano gli “atti relativi a”, una formula un po’ ibrida, onnicomprensiva, dove poteva entrare di tutto, quando ancora non si sapeva bene come qualificare un fatto. Per esempio, si trova un morto e non si può ancora stabilire se è omicidio, suicidio o morte naturale.
Nel nuovo codice A, B e C sono spariti e al loro posto sono comparsi il modello 21 (ex A), il modello 44 (ex B) e il modello 45, che non corrisponde all’ex C, ma che si chiama Atti non contenenti notizie di reato. Per lungo tempo si è discusso se si potesse o no compiere atti di indagine nell’ambito del modello 45. Su quale base? Il modello 45 – si sosteneva – era destinato alla procedura dell’archiviazione interna. Il contenuto dei modelli 21 e 44, invece, quando il pm riteneva di non dover procedere, prendeva la via del giudice per le indagini preliminari accompagnato dalla richiesta di archiviazione. Se il gip concordava su quelle conclusioni, decideva nello stesso senso del pm. Se però non era d’accordo, e quindi si opponeva, chiedeva al pm di compiere ancora determinati atti oppure di elevare l’imputazione, o ancora di iscrivere qualcuno nel registro degli indagati. Ecco perché, quando con il modello 45 si deve arrivare all’archiviazione, la pratica è interna alla procura, non è controllata dal gip. Quindi, è importante che là dentro non siano presenti notizie di reato, per una semplice ragione: se ci fossero, vorrebbe dire che l’attività del pubblico ministero viene sottratta al controllo dei giudici.
Non si può impedire al pm di prendere direttamente notizia dei reati. Facciamo un esempio. Se il pubblico ministero, durante un’inchiesta su un omicidio, scopre nuovi reati che emergono dall’interrogatorio di alcuni testimoni, che fa? Non può verbalizzare? Deve farlo. Serve per provare l’attendibilità del testimone. Non può utilizzare queste notizie che gli sono state date? Certo, le può utilizzare.
Come si comporta il pm quando il processo va a giudizio? Sosterrà l’accusa, ma a differenza dell’avvocato non potrà alla fine “rimettersi al giudice”. Dovrà sempre presentare le sue conclusioni. Ciò non significa che sia obbligato a chiedere la condanna. Se è convinto che l’imputato sia innocente, deve chiederne l’assoluzione, altrimenti commette un reato.
Il pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale
Il pm ha il monopolio dell’azione penale (in questa materia chi presenta una denuncia non può accedere al giudice se non per suo tramite, salvo alcuni casi specifici nei procedimenti davanti al giudice di pace) e, come s’è visto, l’obbligo di esercitarla. Dunque dirige le indagini – che hanno lo scopo di produrre elementi per le sue valutazioni ai...
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