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Il processo di Norimberga
(1945-1946)
Il processo contro i maggiori esponenti del regime nazista (politici, militari, alti burocrati, industriali, ideologi) fu celebrato da un Tribunale militare internazionale in Germania, a Norimberga, tra il novembre del 1945 e l’ottobre del 1946. I 24 imputati dovevano rispondere di quattro capi di accusa: piano comune o complotto (al fine di commettere i crimini dei successivi tre capi d’accusa), crimini contro la pace (preparazione di una guerra di aggressione), crimini di guerra (trattamento inumano dei prigionieri, saccheggio dei paesi nemici) e crimini contro l’umanità (deportazione, riduzione in schiavitù e sterminio delle popolazioni civili). Vennero subito sollevate obiezioni, non solo da parte degli avvocati della difesa ma anche da molti esperti giuridici negli stessi paesi alleati, secondo cui le accuse violavano il principio fondamentale del nullum crimen sine lege (non si dà reato in assenza di una legge che lo condanni). La retroattività delle imputazioni e il fatto che, al termine di una guerra che non lasciava nessuno senza colpe, venissero presi in esame solo i crimini commessi dai tedeschi mostra come il processo di Norimberga fosse un processo dei vincitori contro i vinti, giustificato dalla necessità di dare sanzione giuridica alla condanna del nazismo. L’avvertimento, formulato solennemente dagli alleati ai tedeschi (nella conferenza di Mosca, il 30 ottobre 1943), che sarebbero stati ritenuti responsabili delle atrocità, dei massacri, delle fucilazioni di massa di cui allora si cominciava a sapere, forniva una giustificazione politica ma non giuridica alle procedure adottate. Il processo di Norimberga dava inizio a una nuova prassi giuridica che sarebbe stata recepita in seguito dal diritto internazionale.
Il Tribunale era presieduto da un inglese, ed era composto da giudici americani, inglesi, sovietici e francesi; le sentenze, pronunciate il 1º ottobre 1946, comminarono 12 condanne a morte (eseguite il 16 ottobre), 3 ergastoli e pene detentive più o meno lunghe. I resoconti delle 403 udienze e i testi dei 5.330 documenti presentati al processo – pubblicati per la prima volta nel 1947-1949 a cura dell’Unesco, in quattro edizioni (inglese, francese, russa e tedesca, le lingue adottate nel processo) – occupano complessivamente 25.817 pagine; si pubblicano qui alcuni brani dell’atto di accusa letto durante la prima giornata del processo, il 20 novembre 1945.
Il Presidente. Prima che gli imputati siano chiamati a dichiararsi colpevoli o non colpevoli, ai sensi dell’Atto di accusa che è stato consegnato loro e secondo il quale sono accusati di crimini contro la Pace, crimini di guerra, crimini contro l’Umanità e di un piano comune o complotto allo scopo di commettere tali crimini, il Tribunale desidera che io faccia a suo nome una breve dichiarazione.
Il Tribunale Militare Internazionale è stato istituito in seguito all’Accordo di Londra, datato 8 agosto 1945, e conformemente allo Statuto a quello annesso; tale Tribunale è stato istituito, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto1, allo scopo di giudicare in modo equo e rapido e di punire i maggiori criminali di guerra dell’Asse europeo.
I Firmatari dell’Accordo e dello Statuto sono il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, il Governo degli Stati Uniti d’America, il Governo Provvisorio della Repubblica Francese e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
La Commissione dei Procuratori Generali, costituita dai quattro Firmatari, ha indicato i criminali di guerra che devono essere giudicati da questo Tribunale, e approvato l’Atto di accusa che incrimina gli imputati qui presenti.
Il 18 ottobre 1945 l’Atto di accusa è stato letto a Berlino e depositato presso il Tribunale. Una copia in lingua tedesca dell’Atto è stata consegnata a ciascuno degli imputati, che ne hanno avuto possesso per più di trenta giorni.
Tutti gli imputati sono rappresentati da un avvocato. In quasi tutti i casi l’avvocato è stato scelto dall’imputato stesso, ma quando non è stato possibile trovarlo, il Tribunale ne ha designato uno d’ufficio, con il consenso dell’imputato.
Il Tribunale ha appreso con soddisfazione delle misure adottate dai Procuratori Generali per permettere agli avvocati di prendere conoscenza dei documenti sui quali si basa l’accusa, affinché gli imputati abbiano ogni possibilità di difendersi equamente.
Il Processo che sta per aprirsi è unico negli annali del Diritto mondiale e di estrema importanza per milioni di persone in tutto il mondo. Per tali ragioni, su tutti coloro che vi prendono parte incombe la grande responsabilità di compiere il proprio dovere senza timore né parzialità, secondo i sacrosanti princìpi del Diritto e della Giustizia.
Avendo i quattro Firmatari invocato questo tipo di procedimento, è dovere di tutti agire affinché il Processo non si discosti in alcun modo da tali princìpi e tradizioni, che soli conferiscono alla Giustizia la sua autorità e il ruolo che deve occupare negli affari di tutti gli Stati civilizzati.
Questo Processo è un processo pubblico nella piena accezione del termine. Devo quindi ricordare al pubblico che il Tribunale insiste affinché siano sempre mantenuti l’ordine e il decoro e, se necessario, siano adottate a tal fine le misure più severe.
Non mi resta che chiedere, secondo le disposizioni dello Statuto, che si proceda alla lettura dell’Atto di accusa.
Sidney S. Alderman (Procuratore aggiunto per gli Stati Uniti d’America). Piaccia al Tribunale.
I. Gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per mezzo dei sottoscritti Robert H. Jackson, François de Menthon, Hartley Shawcross e R.A. Rudenko, debitamente designati per rappresentare i loro rispettivi Governi nell’esame dei capi di imputazione contro i maggiori criminali di guerra e nel procedimento contro questi ultimi, conformemente all’Accordo di Londra, datato 8 agosto 1945, e allo Statuto di tale Tribunale annesso a detto Accordo, accusano con il presente, per i motivi di seguito esposti, come colpevoli di crimini contro la Pace, crimini di guerra, crimini contro l’Umanità e di un piano comune o complotto allo scopo di commettere tali crimini, così come definiti nello Statuto del Tribunale, e di conseguenza citano come imputati in questo processo e incriminati per i capi di imputazione più sotto elencati:
Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath e Hans Fritzsche, individualmente e in quanto membri di tutti i gruppi od organizzazioni qui di seguito indicati.
II. Vengono dichiarati criminali in ragione degli scopi perseguiti e dei mezzi impiegati per raggiungerli, e, in relazione alla condanna dei suddetti imputati che ne erano membri, i gruppi od organizzazioni (ormai disciolti) qui di seguito elencati:
Die Reichsregierung (Governo del Reich), das Korps der Politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (Corpo dei dirigenti politici del partito nazista), die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (generalmente note come SS), e compresi il Sicherheitsdienst (generalmente noto come SD), die Geheime Staatspolizei (Polizia segreta di Stato, generalmente nota come Gestapo), die Sturmabteilungen der Nsdap (generalmente note come SA) e lo Stato Maggiore generale nonché l’Alto Comando delle Forze armate tedesche [...].
Capo di imputazione n° 1
Piano comune o complotto
III. Qualificazione del reato
Tutti gli imputati, di concerto con diverse altre persone, hanno partecipato per un certo numero di anni anteriormente all’8 maggio 1945, in qualità di capi, organizzatori, istigatori o complici, alla ideazione o all’esecuzione di un piano comune o complotto con l’obiettivo di commettere crimini contro la Pace, crimini di guerra e crimini contro l’Umanità, così come definiti nello Statuto di questo Tribunale; essi sono, ai sensi dello Statuto, individualmente responsabili dei propri atti e di tutti gli atti commessi da qualsivoglia persona nell’esecuzione di tale piano e complotto.
Il piano comune o complotto ha comportato la perpetrazione di crimini contro la Pace, dacché gli imputati concepirono, prepararono, scatenarono e condussero guerre di aggressione che furono anche fatte in violazione di trattati, accordi o impegni internazionali. Lo sviluppo e la messa in atto del piano comune o complotto comportarono la perpetrazione di crimini di guerra, dacché prevedevano guerre senza quartiere contro paesi e popolazioni, e dacché gli imputati le decisero e condussero in violazione delle regole e consuetudini belliche; tali guerre furono caratterizzate dall’uso sistematico di metodi quali assassinio, maltrattamenti, deportazione per il lavoro forzato e altri scopi delle popolazioni civili dei territori occupati, assassinio e maltrattamenti inflitti ai prigionieri di guerra e a persone in alto...