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Mi piaci CTU
Quando il giudice della separazione o del divorzio, nell’esaminare la situazione economica delle parti, si trova di fronte a dati assolutamente contrastanti tra loro (per esempio un tenore di vita altissimo ma una dichiarazione dei redditi bassissima) ha due diverse strade:
•può semplicemente discostarsi dai dati fiscali prodotti che hanno solo valore di meri indizi, oppure:
•può disporre una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) scegliendo un consulente da appositi albi (generalmente commercialisti o revisori) che valuti la “reale” consistenza patrimoniale e reddituale di uno solo o di entrambi i coniugi.
Ma il giudice può anche decidere di disporre una CTU per identificare quale sia la migliore soluzione di affidamento per i figli. In questo caso, sceglie nell’albo un medico, o psicologo, o neuropsichiatra. E ciò può avvenire anche nelle cause di affidamento che si svolgono al Tribunale per i minori.
Nel primo caso il consulente, tenendo conto di tutta la documentazione “economica” che è stata prodotta in giudizio dalle parti, nonché acquisite le ulteriori informazioni necessarie, anche presso gli istituti bancari, inizia l’attività delle sue operazioni, analizzando:
•i redditi dei coniugi e le dichiarazioni fiscali;
•i documenti bancari;
•il valore degli immobili comuni, personali o fittiziamente intestati;
•il “giro d’affari”;
•i movimenti economici delle società, se vi sono;
•il tenore di vita condotto;
•i benefit aziendali, se vi sono;
•i conti correnti e i depositi
•Il consulente quindi incontra più volte le parti e i loro consulenti di parte (CTP) e poi riferisce al giudice con una minuziosa relazione.
Nel secondo caso, cioè della CTU psicologica, il consulente analizzerà, invece, la personalità dei soggetti coinvolti: genitori, figli, eventuali conviventi, parenti di riferimento.
La consulenza tecnica è, dunque, il mezzo mediante il quale il giudice acquisisce o integra, nella fase dell’istruzione probatoria (una specifica fase del processo), quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito, in quanto non sono state messe spontaneamente e correttamente a disposizione dalle parti, ma che sono necessarie per la decisione della controversia.
Il consulente tecnico è chiamato a consigliare il giudice con relazioni e pareri non vincolanti ed è fornito di cognizioni tecniche in discipline che il giudice non è tenuto a conoscere; per esempio in materia fiscale il giudice può avvalersi di un commercialista, certamente più competente in materia.
È importante conoscere come funziona la CTU perché ormai è la regola nelle cause giudiziali dove si discute dell’affidamento dei figli e dell’assegno di mantenimento. Molto frequente, e causa di turbamenti per le parti, è la CTU psicologica. Chi si trova a vivere l’ avventura della consulenza deve poter conoscere tutte le regole che la definiscono, altrimenti può essere preda della prepotenza, dell’ignoranza e spesso dell’incapacità di chi la gestisce. Il cittadino deve sapere, infatti, che non tutti gli avvocati, i giudici e gli psicologi sono preparati al ruolo che svolgono. Solo la conoscenza delle norme consente di valutare se si è correttamente assistiti, valutati o giudicati.
Se un coniuge dice che l’altro è ricco, e questi lo nega anche di fronte alla prova di un alto tenore di vita, la CTU contabile indagherà su quel tenore di vita e sui mezzi a disposizione delle parti. Se i genitori litigano per il “possesso” dei figli e si lanciano accuse di reciproco disvalore, la CTU psicologica farà chiarezza sulle dinamiche e i caratteri familiari.
Il legislatore, dunque, considera l’opera del consulente come l’aiuto fornito al giudice da un suo collaboratore a latere, un mezzo ausiliario d’integrazione delle conoscenze e dell’attività del giudice e non un mezzo di prova in sé e per sé.
La disposizione della consulenza tecnica, rientra tra i poteri istruttori che il giudice può esercitare d’ufficio, cioè anche in assenza della richiesta di una delle parti.
Quando le indagini del consulente sono compiute, con l’intervento del giudice si forma un processo verbale; questa ipotesi, tuttavia, non si verifica nell’ambito delle perizie psicologiche tipiche nei procedimenti del rito di famiglia, che si svolgono quasi sempre senza l’intervento del giudice. In tal caso il consulente tecnico deve redigere una relazione scritta a compimento delle indagini compiute, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
Le parti possono anche proporre, con ricorso al giudice istruttore, la ricusazione del consulente tecnico per gli stessi motivi per i quali può essere ricusato il giudice e cioè se ha interesse personale nella causa; se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente di una delle parti o di uno dei difensori; se egli stesso o il coniuge ha una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei difensori; se...