Potestà familiare, maggiore età e bullismo
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Potestà familiare, maggiore età e bullismo

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Potestà familiare, maggiore età e bullismo

Informazioni su questo libro

Potestà familiare, maggiore età e bullismo, è un'opera di Annamaria Bernardini de Pace, noto avvocato della persona e matrimonialista. È un'iniziativa editoriale che parla in articoli, in libri, e sul sito www.dallamoreallamore.com di tutto questo, con un linguaggio semplice, chiaro, e completo, brillante ma rigoroso, dimenticandosi del gergo difficile degli specialisti e degli addetti ai lavori. Storie vere di coppie e situazioni concrete sulle quali i giudici hanno espresso il loro punto di vista, registrando tutti i cambiamenti del costume e della società, come i patti prematrimoniali o i diritti delle coppie gay. Per dare informazioni ma soprattutto consapevole dignità alla famiglia, il nucleo più importante dove viviamo la nostra vita.

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Informazioni

Anno
2012
eBook ISBN
9788898050147
Argomento
Diritto

Note legislative

Art. 316, Codice Civile

Esercizio della potestà dei genitori

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Art. 320, Codice Civile

Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
L’esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198)
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Art. 317 bis, Codice Civile

Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

L. 54/2006 (Legge sull’affidamento condiviso)

Art. 1

(Modifiche al codice civile)

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapp...

Indice dei contenuti

  1. Colophon
  2. Potestà familiare, maggiore età e bullismo
  3. Qui comando io!
  4. Finalmente decido
  5. Mo’ te meno
  6. Note legislative