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I genitori
I figli... so’ piezz ‘e core
È importante leggere, capire, conoscere e ricordare le norme di legge che regolano il ruolo dei genitori, perché alla base della consapevole ed equilibrata convivenza familiare. Il sapere impedisce il sorgere di equivoci nonché di comportamenti sbagliati e aiuta a modulare le aspettative e le pretese, imponendo a ciascuno il rispetto degli altri.
I doveri genitoriali
Gli obblighi di mantenere, istruire ed educare la prole costituiscono i “diritti-doveri” genitoriali fondamentali e rappresentano l’espressione del più generale obbligo di cura dei figli, che grava su ciascun genitore. Si tratta di un dovere morale, oltre che giuridico, comprendente non solo gli obblighi elencati, ma anche il dovere di protezione, di assistenza e di correzione.
Tali obblighi devono essere adempiuti congiuntamente da entrambi i genitori, sia uniti in matrimonio, sia separati, conviventi o adottivi, e sono intrasmissibili (non possono essere fatti ricadere su qualcun altro), perché di natura strettamente personale. In concreto un genitore non può liberarsene con un accordo o una delega che faccia gravare su altri le prestazioni che invece gli spettano.
Il fatto che altri debbano intervenire per supplire alle carenze e agli inadempimenti del genitore negli obblighi di cura del figlio è prova dello stato di bisogno del minore ed è configurabile a carico del o dei genitori il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
È prevista per i figli la possibilità di ottenere tutela risarcitoria in conseguenza della violazione dei doveri genitoriali. Principio che oggi è rafforzato anche dalla possibilità di ottenere, in sede di separazione, tra le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dei genitori verso i figli, anche il risarcimento del danno subìto dal minore o dall’altro genitore [Art. 709 ter, Codice di Procedura Civile]. Questa norma ha, dunque, la funzione di assicurare il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, laddove, per esempio, un genitore separato ostacoli ingiustificatamente il diritto di visita dell’altro e impedisca, dunque, un rapporto continuativo tra il genitore e il figlio.
In particolare, si prevedono due ipotesi di risarcimento del danno:
•una a favore del minore per il pregiudizio derivante dalla condotta del genitore;
•una a favore del genitore per il danno subito a causa dell’inadempimento o della condotta ostacolante dell’altro genitore.
Per esempio, come specifica un provvedimento del Tribunale di Milano, (Sentenza del Tribunale di Milano 18 giugno 2009) “il mancato rispetto da parte del genitore non convivente delle condizioni relative al diritto-dovere di visita dei figli minori stabilite nella sentenza di divorzio può comportare, oltre all’ammonimento per la violazione del diritto dei minori alla conservazione della bigenitorialità, anche la condanna di chi trascura i figli a risarcire il danno da liquidarsi con criterio equitativo sulla base dei maggiori costi di mantenimento affrontati dal genitore convivente coi minori nell’arco di tempo preso in esame”.
Il mantenimento
È l’unico dovere a contenuto patrimoniale [Art. 147, Codice Civile]. Comprende le spese per il vitto e un alloggio adeguato ma anche il soddisfacimento di necessità dei figli non riconducibili al solo bisogno alimentare, attinenti, per esempio, all’aspetto scolastico, sportivo, sanitario, alle relazioni sociali, e in generale riferibili a tutte quelle ulteriori necessità che concorrono a formare e a mantenere una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle esigenze di cura ed educazione dei figli. Naturalmente, entro i confini della capacità economica e sociale della famiglia. Non esiste il diritto di un figlio ad avere tutto e qualsiasi cosa.
Quest’obbligo sorge con la nascita del figlio, a carico di entrambi i genitori.
Entrambi i genitori, dunque, ciascuno a suo modo e nel rispetto delle capacità personali, sono tenuti al mantenimento dei figli. Dunque, solidalmente e in proporzione alle rispettive sostanze (patrimonio mobiliare e immobiliare, redditi, lavoro casalingo). Solidalmente vuol dire, per esempio, che se uno dei genitori paga per intero un debito del figlio, ha diritto di richiedere all’altro il rimborso della sua parte [Art. 148, Codice Civile]. Oppure, se un genitore ha provveduto da solo e integralmente a mantenere il figlio, nel disinteresse dell’altro, chi ha pagato ha diritto al rimborso della quota che sarebbe spettata all’altro. In genere, non sorgono problemi quando la famiglia è unita, ma al momento della separazione i figli restano a vivere prevalentemente con un genitore, e l’altro, in genere, è tenuto a versare un assegno per il contributo al loro mantenimento, che sarà calcolato sia tenendo conto degli impegni quotidiani di assistenza del genitore collocatario, sia della differenza del loro reddito, oltre che, naturalmente, dei bisogni dei figli.
Allo stesso modo, vi è l’obbligo del genitore naturale (cioè non sposato) di concorrere al mantenimento del figlio nato dalla sua relazione di fatto. Anche in tal caso l’obbligo sorge fin dalla nascita del figlio, anche nell’ipotesi in cui la paternità biologica (o la maternità, se non dichiarata) sia stata successivamente accertata. Ciò in virtù del fatto che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento e, quindi, implica per il genitore il sorgere di tutti i doveri tipici della procreazione, incluso quello del mantenimento, ricollegandosi tale obbligazioni allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva.
Quanto alla durata, il dovere di mantenimento dei ...