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Te la faccio pagare
Chi rompe paga e gli assegni sono suoi
Quando marito e moglie si separano è facile che uno dei due abbia violato uno o più doveri coniugali: fedeltà, assistenza morale, assistenza materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Quando questo accade abbiamo visto che il “coniuge vittima” della violazione può domandare che la separazione sia addebitata all’altro, chiedendo al giudice di imputare al coniuge che ha violato i doveri coniugali la responsabilità di avere provocato la frattura coniugale.
Per ottenere l’addebito abbiamo imparato che il coniuge vittima deve provare non soltanto la violazione di uno o più doveri coniugali da parte dell’altro, ma anche che tale violazione è stata causa della crisi coniugale.
Se, per esempio, consideriamo il dovere di fedeltà, quando un coniuge tradisce l’altro in epoca successiva al sorgere della crisi coniugale, il tradimento non può comportare l’addebito della separazione al suo autore. Se, invece, l’infedeltà è anteriore alla frattura e questa si verifica proprio per effetto della rivelazione e dei commessi comportamenti, allora la violazione del dovere di fedeltà può essere causa di addebito.
Ma quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?
Abbiamo anche constatato che il coniuge cui è addebitata la separazione perde immediatamente qualsiasi diritto successorio sull’eredità del coniuge vittima e il diritto al mantenimento, conservando soltanto l’eventuale diritto agli alimenti. Non perde neppure il diritto alla pensione di reversibilità, cosa che ha un sapore di ingiustizia per il coniuge vittima.
Per questo l’addebito è una misura spesso inadeguata e insufficiente a riparare il danno subìto dal coniuge vittima. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che:
“le sanzioni specifiche (sentenza del Tribunale di Milano 10 febbraio 1999) , che costituiscono una tutela della famiglia, come formazione sociale primaria non esauriscono [...] i rimedi a tutela del coniuge adempiente in quanto persona, per il quale la famiglia può e deve costituire un ambito di autorealizzazione e non di compressione dei diritti irrinunciabili, quali quello della salute, dell’incolumità personale, dell’onore etc.”
Pertanto, la giurisprudenza, discostandosi dalla dottrina, ha suggerito in passato che, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto l’addebito della separazione, non è esclusa la possibilità, per il coniuge vittima, di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subìti a seguito della condotta tenuta dall’altro.
La risarcibilità dei danni derivanti dall’illecito endofamiliare (cioè all’interno della famiglia) è stata però ammessa solo di recente, nonostante la Costituzione avesse già riconosciuto espressamente sia i diritti inviolabili dell’individuo, sia i diritti della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Nel 2005, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
“[…] il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare, assume il connotato di un diritto inviolabile la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile […]” (sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005 Corte di Cassazione).
Per quanto riguarda la violazione dei doveri coniugali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, cioè, ritiene che, laddove il diritto di famiglia sia insufficiente a garantire una tutela effettiva al coniuge vittima, può intervenire la generica tutela risarcitoria predisposta dal Codice Civile. Infatti i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non hanno carattere esclusivamente morale ma hanno, altresì, natura giuridica. Quindi la loro violazione può integrare, se ne sussistono i presupposti espressamente richiesti dalla legge, un illecito civile. Ciò, anche nel caso in cui i coniugi si siano separati consensualmente. Infatti, la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi del tutto autonoma dalla domanda di separazione o da quella di addebito.
Così nell’ipotesi in cui si abbia la violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale, assistenza materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, può sussistere non solo la separazione (con o senza addebito, a seconda che il coniuge vittima riesca a provare l’effettiva sussistenza di un nesso causale tra la violazione, che in ogni caso deve essere cosciente e volontaria, e la frattura che ha condotto alla separazione), ma anche un illecito civile, come tale idoneo a determinare l’obbligo, a carico del coniuge responsabile, di risarcire il danno arrecato al coniuge vittima.
In ogni caso, la mera violazione dei doveri coniugali non è di per sé sufficiente a integrare la responsabilità risarcitoria, poiché sono necessari i presupposti richiesti dalla legge e cioè la sussistenza sia di una condotta illecita (in quanto tale, dolosa o colposa), sia dell’ingiusta lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento, sia del nesso causale tra la prima e la seconda.
Quindi, il coniuge che ha subìt...