Articolo
Come sovente accade, produrrebbe assai scarsi risultati ricercare tra le fonti romanistiche la c.d. bona fides oggettivamente intesa, non già dunque quale metro di valutazione soggettiva di un dato atteggiamento psicologico (come accade con riguardo alla c.d. bona fides del possessore a fini di “usucapio”), quanto piuttosto in termini di calibro valutativo di un dato comportamento posto in essere dal debitore nell’interesse – o meno – di un creditore.
Lo scenario cambia se la ricerca si orienta invece sul versante processuale, dacché tra le varie catalogazioni di possibili actiones (e di corrispondenti iudicia) che popolano il panorama romanistico, una concerne le “actiones stricti iuris” - ovvero quelle in cui vi è una stretta corrispondenza tra la c.d. intentio (in sostanza, la causa petendi: “si paret … centum dai oportere”: se consta, siccome provato, che deve essere dato 100) e la “condemnatio” (in sostanza, il petitum: “centum condemnato”: sia condannato a dare 100) – in contrapposizione a quelle in cui invece, stante la peculiare natura della controversia a lui sottoposta, deve essere scandagliata dal iudex privatus la condotta morale delle parti, con sostanziale, maggiore “elasticità” del criterio decisorio affidatogli dal sistema.
Queste ultime sono definite actiones bonae fidei, proprio perché nel corso del pertinente iudicium il giudice può tenere conto di taluni aspetti della fattispecie sottopostagli – come ad esempio se vi sia stato dolo o violenza esercitati da una delle parti, attore compreso – senza che nella formula che ne circoscrive il giudizio ciò sia stato chiesto dalle parti medesime con l’autorizzazione del Pretore (per esempio giusta exceptio all’uopo sollevata dal convenuto, che qui dunque non occorre).
E’ quanto accade in epoca classica con riguardo alle controversie insorte con riguardo a 4 specifici (e importantissimi) contratti, ovvero la emptio-venditio, la locatio-conductio, il mandato e la società, non a caso catalogati come i 4 contratti consensuali di buona fede, e ciò proprio perché il giudice eventualmente chiamato a dirimere la vertenza può tenere conto in via automatica (e senza dunque che gli venga all’uopo richiesto attraverso la formula) della “buona (o mala) fede” comportamentale dei contraenti.
* * *
Più precisamente, i iudicia bonae fidei sono una sottocategoria delle azioni “in personam” (calibrate dunque sulla persona del convenuto, come è tipico degli strumenti giudiziari romani che presidiano i rapporti obbligatori) in cui la ridetta “intentio” appare incerta, onde quanto il convenuto deve fare per adempiere – nella prospettazione dell’attore (oportere) – viene fondato sulla buona fede e da essa circoscritto in modo elastico (“quidquid … dare facere oportet ex fide bona”: tutto quello che deve essere fatto o deve essere dato sulla base della buona fede).
Anche se non mancano casi certi (actio fiduciae) o comunque ragionevolmente plausibili (actio rei uxoriae) nei quali i giureconsulti parlano di iudicium bonae fidei anche con riguardo a formule dalle quali non affiora testualmente un “oportet ex fide bona” (circostanza che fa pensare a come, in simili fattispecie, la buona fede abbia costituito più la misura che il fondamento delle relative obbligazioni), normalmente si ha “iudicium bonae fidei” solo quando l’azione sia letteralmente fondata, per l’appunto, su di una intentio incerta recante l’oportet ex fide bona.
In un iudicium bonae fidei il giudice privato viene investito - sulla scorta della pertinente e “generica” formula concessa dal Pretore - di poteri assai ampi, che gli consentono per esempio di far conseguire all’attore talune prestazioni accessorie rispetto all’obbligazione principale (è il caso degli interessi di mora e degli interessi compensativi); inoltre, anche se non presenti nella formula, ciascuna parte (e in specie il convenuto) può spiegare dinanzi al giudice privato (apud iudicem) talune difese che negli altri giudizi possono essere opposte solo, per l’appunto, se presenti nella formula preventivamente concessa (in iure) dal Pretore, come l’exceptio doli (e dunque il dolo), l’exceptio metus (la violenza) o l’exceptio pacti (difesa agganciata alla circostanza onde, con patto successivo intercorso tra le medesime parti, la prestazione dovuta ab origine è stata medio tempore modificata).
Una funzione particolare spiega la buona fede in tema di compensazione: in una prima fase, chi sia convenuto in un iudicium bonae fidei può opporre all’attore, in compensazione appunto, i soli crediti vantati sulla base del medesimo titolo che fonda la pretesa dell’attore; sotto il regno di Marco Aurelio, la possibilità di far valere la compensazione confluisce nell’exceptio doli, onde da questo momento in poi è possibile per il convenuto in un iudicium bonae fidei – giusta appunto l’exceptio doli – opporre in compensazione direttamente innanzi al giudice privato anche contro-crediti fondati su titoli diversi rispetto a quello che fonda la pretesa attorea.
La buona fede costituisce dunque – attraverso un meccanismo marcatamente processuale – il grimaldello che consente di de-irrigidire il rapporto sostanziale tra creditore e debitore, rendendolo flessibile e adeguato al progressivo intensificarsi dei commerci ed alle esigenze, anche di natura etico-giuridica, sottese a ciascuna vicenda di interrelazione tra interessi contrastanti.
Collegamenti
Buona fede – Causa petendi e petitum – Clausole generali - Compensazione
Massima
Il diritto civile e quello amministrativo, assai meno “rigidi” del diritto penale, vedono sovente campeggiare concetti giuridici indeterminati che compendiano autentiche “valvole respiratorie” del sistema, consentendo adattamenti costanti del diritto al mutare delle pertinenti contingenze di fatto; tra questi, fondamentale la coppia “correttezza – buona fede”, riferite (specie la seconda) non già all’atteggiamento soggettivo quanto, piuttosto, all’oggettività comportamentale dei protagonisti di ciascuna fattispecie “obbligatoria” (e dunque, tanto del debitore quanto del creditore: art.1175 c.c.).
Si tratta non già solo di valutare se un precostituito contegno obbligatorio sia stato mantenuto nel prisma della correttezza, ma financo di individuare obblighi autonomi, ulteriori e collaterali ad esso, che la “buona fede” impone a ciascuna delle parti di una relazione giuridica obbligatoria di “correttamente” adempiere, in una pr...