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Preparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo
Centro Studi Gorgia
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Preparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo
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Superare un concorso pubblico è possibile. Non serve tanto studio, ma un metodo efficace. Grazie a questo testo migliorerai il tuo metodo di preparazione ai concorsi pubblici, attraverso tecniche di memorizzazione veloce, creazione di mappe concettuali ed altro. Lo studio del Diritto, soprattutto a chi non lo ha mai studiato, può portare lo studente a smarrirsi nella miriade di Codici, testi e quant'altro. Imparerai a districarti nella giungla del Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Tributario e Diritto Penale. L'obiettivo è di aiutare il candidato a destreggiarsi tra i "manualoni" di diritto, e averne una visione di insieme, minimizzando i tempi di studio.
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Topic
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Study GuidesDiritto Commerciale
Cosa è?
Il diritto commerciale è una branca del diritto civile che disciplina rapporti di natura economica esercitati sia in ambito individuale che collettivo.
A cosa serve?
Queste regole servono a disciplinare lâiniziativa economica, lâattivitĂ imprenditoriale finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Imprenditore
Un soggetto che esercita professionalmente una attivitĂ economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi.
Impresa
Per impresa si intende lâattivitĂ economica svolta dallâimprenditore.
Elementi caratteristici dellâimprenditore
Gli elementi che qualificano una attivitĂ imprenditoriale, si desumono dallâart. 2082 c.c.: lâattivitĂ (ovvero una serie coordinata di atti finalizzati ad uno specifico scopo) viene svolta attraverso un metodo economico (pareggio di costi-ricavi) 1 per mezzo di una organizzazione di fattori produttivi (capitale e lavoro) in modo professionale (abituale, non occasionale).
Oggetto dellâimpresa
A secondo dellâoggetto dellâattivitĂ economica possiamo distinguere:
- Imprenditore agricolo -> svolge attivitĂ diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivitĂ connesse alle principali; è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, sottratto alle procedure concorsuali, sottoposto allâiscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- Imprenditore commerciale -> svolge attivitĂ diretta alla produzione di beni o servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, attivitĂ di trasporto per acqua o aria, attivitĂ bancaria o assicurativa e ausiliarie; è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sottoposto al fallimento e sottoposto allâiscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Dimensioni dellâimpresa
A seconda della dimensione dellâattivitĂ economica possiamo distinguere
- Piccolo imprenditore -> coloro che presta la propria attivitĂ lavorativa con lavoro familiare e personale rispetto a quello altrui ovvero al capitale; sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti; iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, non possono essere dichiarati falliti, non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- Medio-grande imprenditore -> gli imprenditori diversi da quelli appena esaminati.
Natura dellâimpresa
A secondo della natura dellâattivitĂ economica possiamo distinguere: imprese pubbliche e private.
Momento di acquisto della qualitĂ di imprenditore
Un soggetto diventa formalmente imprenditore quando inizia a spendere il suo nome nel traffico giuridico dei rapporti anche senza iscrizione nel registro delle imprese.
Imprenditore occulto
Ă un soggetto che non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi, gestisce di fatto lâimpresa e ne fa propri i guadagni per mezzo di interposta persona.
Sezione 1. Statuto dellâimprenditore commerciale
La statuto che si applica allâimprenditore commerciale comprende tre aspetti: la pubblicitĂ , le scritture contabili e la rappresentanza commerciale.
La pubblicità è determinata dal registro delle imprese che rappresenta una anagrafe istituita in ogni provincia e serve a rendere edotti i terzi dellâesistenza di una impresa; il registro si articola in due sezioni principali:
- La sezione ordinaria (pubblicitĂ legale): lâiscrizione rende opponibili ai terzi i fatti registrati, la mancata iscrizione comporta la inopponibilitĂ dei fatti a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza; sono tenuti allâiscrizione in questa sezione gli imprenditori commerciali, le societĂ commerciali, le societĂ di capitali;
- La sezioni speciale (certificazione anagrafica ovvero pubblicitĂ notizia): lâiscrizione informa i terzi circa lâesistenza di una impresa; sono tenuti allâiscrizione in questa sezione imprenditori piccoli, agricoli, societĂ semplice, artigiani 2 .
Le scritture contabili, invece, sono strumenti finalizzati alla rappresentazione degli atti dellâimpresa e contribuiscono a rendere razionale ed efficiente la gestione della stessa; solo lâimprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (esclusi i piccoli imprenditori e quelli agricoli).
Attraverso lâistituto della rappresentanza commerciale, infine,lâimprenditore può svolgere la propria attivitĂ a mezzo di rappresentanti: lâinstitore (un ausiliario dipendente e subordinato dellâimprenditore, preposto allâesercizio di unâimpresa commerciale o di una sede, dotato di un potere di gestione a carattere generale); il procuratore (un soggetto che compie per lâimprenditore gli atti pertinenti allâesercizio dellâimpresa); il commesso (un ausiliario subordinato al quale sono affidate mansioni esecutive e materiali).
Sezione. 2 Lâazienda e i segni distintivi
Lâazienda rappresenta lâapparato strumentale dellâimprenditore ovvero il complesso di beni utili alla attivitĂ di impresa e consta dei seguenti segni distintivi:
- Ditta:il nome commerciale dellâimpresa; tuttavia, può essere originaria (nata con lâimprenditore) ovvero derivata (per trasferimento);
- Marchio: segno distintivo dei prodotti e indicatore di provenienza dei beni o servizi; il marchio riceve una tutela generale se viene registrato presso gli uffici preposti ma deve rispondere a requisiti di liceitĂ , veritĂ (non deve indurre in ingannare), originalitĂ (deve avere capacitĂ attrattiva), novitĂ (non deve essere giĂ noto);
- Insegna: contraddistingue i locali dellâimpresa.
Sezione 3. Le societĂ
Le societĂ sono imprese collettive e si distinguono in due macrocategorie: le societĂ di persone e le societĂ di capitali.
Le società di persone non sono persone giuridiche e godono di autonomia patrimoniale imperfetta (i soci rispondono anche con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società ). Le società di capitali sono persone giuridiche e godono di autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della società è distinto da quello dei soci).
Autonomia patrimoniale perfetta
Ă lâeffetto del riconoscimento della personalitĂ giuridica che consente di evitare una confusione fra il patrimonio della societĂ e quello dei singoli soci, ne consegue che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della societĂ e i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla societĂ .
Autonomia patrimoniale imperfetta
Rappresenta la caratteristica delle società di persone dove i singoli soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società ; nelle società prive di personalità giuridica, il debitore può, nei casi previsti dalla legge, chiedere al creditore di rifarsi prima sul patrimonio della società , e solo se questo è insufficiente, sui suoi beni patrimoniali (beneficio di escussione).
Elementi delle societĂ
Gli elementi che caratterizzano le societĂ sono 3 :
- I conferimenti ovvero le prestazioni cui le parti sono obbligate;
- in termini di apporto sociale, che servono alla societĂ per fissare un capitale di rischio iniziale;
- Lâesercizio in comune di una attivitĂ economica (scopo-mezzo);
- La divisione degli utili (scopo-fine).
Patrimonio sociale
Ă il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo ad una societĂ , accertato periodicamente attraverso il bilancio di esercizio.
Capitale sociale nominale
Eâ una entitĂ numerica, esprime un valore in denaro dato dalla somma dei conferimenti, non è distribuibile fra i soci .
Sezione 4. SocietĂ semplice
La societĂ semplice (s.s.) si costituisce per mezzo di un contratto sociale scritto o orale; è sufficiente un impegno reciproco dei soci di svolgere insieme unâattivitĂ economica; il contratto ha forma libera (tranne nel caso in cui per la natura del bene conferito è indispensabile una forma speciale). I soci hanno una responsabilitĂ personale (ogni socio risponde per la societĂ con tutti i propri beni privati), illimitata (la societĂ risponde con tutto il proprio patrimonio) e solidale (ogni socio risponde anche per gli altri soci che non hanno mezzi). La s.s. non può svolgere attivitĂ commerciale ed è iscritta nel registro speciale delle imprese.
Conferimenti
Si possono conferire beni in natura o in denaro, anche prestazioni patrimoniali (cosiddetto socio dâopera); se non è pattuito diversamente i conferimenti si presumono in parti uguali.
Amministrazione
Lâamministrazione della societĂ , se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri e si estende a tutti gli atti che rientrano nellâoggetto sociale; lâamministrazione congiunta deve essere espressamente pattuita.
Partecipazione agli utili e alle perdite
Tutti i soci partecipano agli utili e alle perdite della gestione della società , in proporzione ai conferimenti; se non è determinato il valore si presumono in parti uguali.
Divieto del patto leonino
Ă vietato qualsiasi accordo attraverso il cui si stabilisce lâesonero totale da ogni partecipazione agli utili ovvero alle perdite.
ResponsabilitĂ per le obbligazioni sociali
I creditori della societĂ per soddisfare il loro diritto hanno davanti a sĂŠ piĂš patrimoni: quello della societĂ , dei soci che hanno agito in nome e per conto della societĂ e degli altri soci (salvo patto contrario).
Scioglimento parziale del rapporto sociale
Lo scioglimento di un singolo rapporto sociale può riguardare i seguenti casi:
- Morte: comporta lâobbligo di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi ovvero il loro subingresso;
- Recesso: se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere liberamente; viceversa, è ammesso per legge solo per giusta causa;
- Esclusione: può operare di diritto (es., nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito) ovvero per volontà dei soci.
Scioglimento totale della societĂ
Le societĂ si sciolgono nei casi previsti dalla legge (alcuni tipici solo di alcune societĂ ) ma il procedimento è analogo: al verificarsi di una causa di scioglimento, la societĂ non si estingue immediatamente, entra in stato di liquidazione (i liquidatori prendono il posto degli amministratori) dove si provvederĂ al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dellâeventuale residuo attivo.
Sezione 5. SocietĂ in nome collettivo
La societĂ in nome collettivo (s.n.c.) è una societĂ di persone che può svolgere attivitĂ commerciale (ma anche non commerciale) alla quale si applicano norme speciali e quelle per la s.s. per tutto quello che non è previsto; caratteristica principale è che tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla societĂ e non è ammesso patto contrario; si costituisce per contratto sociale che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; non è indispensabile lâiscrizione nel registro delle imprese ai fini dellâesistenza ma solo ai fini di irregolaritĂ (in caso di mancata iscrizione si parla di societĂ in nome collettivo irregolare).
Conferimenti
Nellâatto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (differenza con la s.s. in cui non è richiesta una valutazione iniziale dei conferimenti).
Partecipazione agli utili e alle perdite
Non si possono distribuire utili se non realmente conseguiti, e nel caso di perdite non è possibile distribuire gli utili sino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto.
Amministrazione
Lâamministrazione della s.n.c., se non è diversamente disposto, spetta a tutti i soci.
ResponsabilitĂ per le obbligazioni sociali
Per le obbligazioni sociali risponde, in primo luogo, la s.n.c. regolare con il suo il patrimonio sociale e i singoli soci.; la differenza con la s.s. è che, in questo caso, il creditore deve escutere prima il patrimonio sociale e poi quello dei singoli soci (a meno che non si tratti di collettiva irregolare, in questo caso si applicano le norme della s.s.).
Sezione 6. SocietĂ in ac...