La guida chiarisce i motivi per cui il sindacato intende svolgere una forte azione contrattuale inclusiva per tutti i lavoratori a prescindere dalle modalitĂ di lavoro utilizzate. Si mettono in luce le varie fasi della contrattazione, i possibili abusi, i punti di forza su cui innestare la contrattazione per professionisti ed atipici, ma anche i punti critici ai quali fare attenzione.
In-flessibili fornisce anche un'ampia informazione sulle forme contrattuali atipiche e sui cambiamenti intervenuti con la recente riforma del mercato del lavoro, come anche sugli aspetti previdenziali e fiscali utili da conoscere.
Nel volume si trovano modelli e suggerimenti su come gestire la contrattazione collettiva inclusiva sul lavoro atipico e professionale, ed esempi su come redigere gli accordi collettivi e individuali che riguardano lavoratori con partita IVA o con contratto a progetto.

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In-flessibili
Guida pratica della Cgil per la contrattazione collettiva inclusiva e per la tutela individuale del lavoro
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Guida pratica della Cgil per la contrattazione collettiva inclusiva e per la tutela individuale del lavoro
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EconomĂaSubtopic
EconomĂa laboral8.
Fisco e partita IVA
QUANDO SI Ă LAVORATORE AUTONOMO
Libero professionista è colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un servizio svolto con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Perciò, le differenze del lavoro autonomo, anche occasionale, rispetto alla collaborazione coordinata oppure a progetto, sono: assenza di coordinamento con lâattivitĂ del committente, mancanza dellâinserimento funzionale nellâorganizzazione aziendale, piena autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.
QUANDO SI DEVE APRIRE LA PARTITA IVA
La legislazione fiscale italiana prevede lâobbligo di aprire la partita IVA quando si svolge in maniera abituale unâattivitĂ di lavoro autonomo, anche se non esclusiva o continuativa. Questâobbligo, quindi, non riguarda i lavoratori autonomi occasionali o i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La determinazione dellâabitualitĂ dellâattivitĂ svolta va valutata caso per caso perchĂŠ non esiste una soglia di compensi, superata la quale, sorge lâobbligo di aprire la Partita IVA, nĂŠ regole che permettono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attivitĂ abituali da quelle occasionali.
COME SI APRE LA PARTITA IVA
Lâapertura della partita IVA non ha nessun costo, è sufficiente recarsi presso lâAgenzia delle Entrate competente (in base al domicilio fiscale) e presentare, entro 30 giorni dallâinizio effetti vo dellâattivitĂ , un apposito modulo nel quale indicare, tra lâaltro: i propri dati anagrafici; il luogo di svolgimento dellâattivitĂ ; il tipo di attivitĂ svolta; lâeventuale volontĂ di avvalersi di regimi fiscali agevolati. Per svolgere tale adempimento ci si può avvalere di un intermediario abilitato (commercialisti, associazioni di categoria, CAAF, altri soggetti abilitati) che può richiedere un compenso per lâattivitĂ svolta. Il professionista, una volta aperta la partita IVA, è tenuto a una serie di adempimenti contabili e fiscali quali, a puro titolo esemplificativo, emissione e conservazione delle fatture, tenuta dei registri contabili, liquidazione e versamento periodico dellâIVA e dichiarazioni fiscali annuali.
QUANDO CONVIENE APRIRE LA PARTITA IVA
Non è possibile in astratto stabilire se sia piĂš vantaggioso svolgere la propria attivitĂ come lavoratore autonomo con partita IVA o con contratti di collaborazione a progetto. Di certo, lâapertura di una partita IVA comporta una serie di adempimenti che, per la loro complessitĂ , richiedono lâassistenza di un professionista. Dal punto di vista fiscale, tralasciando lâipotesi di regimi agevolati, il reddito da lavoro autonomo e da contratto di collaborazione, sono soggetti alle stesse aliquote IRPEF ma sono diverse le detrazioni riconosciute per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (quali, ad esempio, quelli derivanti da contratti a progetto). Inoltre, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, si tiene conto delle spese sostenute per lo svolgimento dellâattivitĂ .
Di contro però il reddito del lavoratore autonomo potrebbe essere soggetto a unâulteriore imposta, lâIRAP (Imposta Regionale sulle AttivitĂ Produttive la cui aliquota è diversa in ogni regione e che generalmente varia tra il 4% e il 5%). Ă bene ricordare che lâAgenzia delle Entrate (circolare n. 45/2008) ha stabilito che i lavoratori che rispettino i requisiti per aderire al regime dei contribuenti minimi (nella sua originaria formulazione), pur non avvalendosi di tale regime, possono considerarsi esclusi dallâambito di applicazione dellâIRAP. Negli altri casi lâesclusione andrĂ valutata caso per caso. In sintesi, escludendo lâeventualitĂ di redditi da lavoro autonomo soggetti a IRAP, dal punto di vista strettamente fiscale non ci sono differenze tra le due tipologie reddituali e la possibilitĂ di dedurre le spese per lâattivitĂ può compensare le minori detrazioni spettanti. La differenza dal punto di vista previdenziale è però tale da poter affermare che, a paritĂ di reddito, lâattivitĂ di lavoro autonomo è, in linea di massima, meno conveniente di un contratto a progetto. Per completezza, occorre considerare che i contributi previdenziali versati nellâanno dâimposta dai lavoratori autonomi, sono interamente deducibili dal reddito.
COME SI DETERMINA IL REDDITO DEL LAVORATORE AUTONOMO
La determinazione del reddito da lavoro autonomo avviene secondo il principio di cassa, ossia compensi percepiti al netto delle spese pagate nel periodo di imposta. I compensi percepiti sono, nella maggior parte dei casi, soggetti ad una ritenuta dâacconto pari al 20% che il committente, agendo come sostituto dâimposta, trattiene allâatto del pagamento e versa allo Stato per conto del lavoratore autonomo a titolo di acconto sulle imposte dovute. Per quanto riguarda i costi, sono deducibili le spese documentate (provate da documento fiscalmente valido) effettivamente sostenute (pagate nel periodo di imposta considerato) e inerenti allâattivitĂ professionale svolta. Sono deducibili le spese per consulenze, per i beni strumentali, per i materiali di consumo e quelle relative allâimmobile nel quale è svolta lâattivitĂ (al 50% se lâattività è svolta presso la propria abitazione). Per alcune spese, tuttavia, la deducibilità è limitata a una percentuale del costo effettivamente sostenuto: è il caso, ad esempio, delle spese relative a auto e moto (deducibili al 40%) e delle spese telefoniche (deducibili allâ80%). Il reddito cosĂŹ determinato diventa la base per il calcolo sia dei contributi previdenziali sia dellâimposta sul reddito delle persone fisiche.
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti di minori dimensioni e garantire loro un risparmio fiscale, la finanziaria 2008 ha introdotto un regime agevolato noto come regime dei contribuenti minimi, oggetto di importanti modifiche nel corso del 2011. Coloro che adottano questo regime fiscale sono esenti dalla tenuta delle scritture contabili, sono esclusi dallâapplicazione degli studi di settore, sono esonerati dallâIRAP e dagli adempimenti IVA (di conseguenza, non addebitano lâIVA in fattura e non hanno diritto alla detrazione dellâIVA sugli acquisti). Sono tenuti alla sola emissione, numerazione e conservazione delle fatture. Il reddito dei contribuenti minimi è determinato con criteri in parte diversi da quelli generali ed è soggetto ad unâimposta sostitutiva dellâIRPEF e delle relative addizionali.
I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Per accedere al regime dei contribuenti minimi è necessario non avvalersi di lavoratori dipendenti nĂŠ collaboratori, non superare i 30.000 euro di compensi percepiti nellâanno e 15.000 euro di acquisti di beni strumentali nel triennio. Inoltre, tale regime è applicabile solo se si soddisfa lâulteriore condizione che si tratti di persone fisiche che non abbiano svolto attivitĂ dâimpresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti (a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria) e che inizino una nuova attivitĂ (o lâhanno iniziata dopo il primo gennaio 2008), ossia che non costituisca mera prosecuzione di una attivitĂ precedentemente svolta anche in forma di lavoro dipendente o di collaborazione. Il contribuente, inoltre, può avvalersi di tale regime agevolato solo per lâanno di inizio dellâattivitĂ e per i quattro anni successivi.
Tuttavia, in caso di soggetto di etĂ inferiore a 35 anni, il periodo si protrae anche oltre i cinque anni, fino al periodo dâimposta di compimento del trentacinquesimo anno di etĂ . A fronte di tali piĂš stringenti requisiti, il legislatore ha reso il regime dei contribuenti minimi molto conveniente dal punto di vista fiscale riducendo lâaliquota dellâimposta sostituiva al 5% (originariamente era pari al 20%). A seguito di tale variazione, è stato disposto che i compensi percepiti dai contribuenti aderenti a tale regime non siano piĂš soggetti a ritenuta dâacconto. La volontĂ di aderire al regime agevolato deve essere manifestata al momento dellâapertura della partita IVA e lâadesione al regime dei minimi deve essere chiaramente indicata sulle fatture e-messe.
AREA DI ESENZIONE IRPEF
La normativa fiscale prevede unâarea di esenzione IRPEF, cioè una fascia di reddito che per tipologia reddituale e/o per effetto delle detrazioni non è soggetta a imposta sul reddito delle persone fisiche.
Oltre a coloro che hanno conseguito esclusivamente redditi esenti da IRPEF per la loro natura (es. alcune borse di studio e i redditi soggetti ad imposta sostitutiva), rientrano nellâarea di esenzione anche coloro che, a puro titolo esemplificativo, hanno conseguito:
⢠un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto dâimposta che non ha operato ritenute;
⢠un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
⢠un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto dâimposta che non ha operato ritenute; questo limite è elevato a 7.750 euro nel caso il contribuente abbia unâetĂ pari o superiore a 75 anni.
Lâarea di esenzione si allarga ulteriormente nel caso di uno o piĂš familiari a carico per effetto delle relative detrazioni, considerando a carico qualsiasi familiare a cui si provvede e avente un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro. Questi soggetti non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, ma possono farlo qualora abbiano un credito da recuperare verso lo Stato.
FISCO E COLLABORAZIONI
Per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto dal 2001 è in vigore lâassimilazione fiscale al reddito di lavoro dipendente, pertanto il regime e le regole fiscali sono le stesse dei lavoratori dipendenti. Per questo oltre ad avere diritto alle detrazioni e allâapplicazione degli scaglioni di reddito come per i dipendenti i collaboratori coordinati e continuativi possono compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi a condizione che il rapporto di collaborazione sia in essere nei mesi di giugno e luglio.
FISCO E CESSIONE DEI DIRITTI DI AUTORE
l titolare del diritto dâautore, è lâideatore di unâopera di ingegno. Si tratta di un diritto personale, e come tale, irrinunciabile ed inalienabile. Possono essere tuttavia trasferiti i diritti relativi ÂŤnon giĂ allâopera in sĂŠ, quanto alla sua utilizzazioneÂť. Questi redditi, quando sono prodotti dallâautore o dai suoi eredi, non sono soggetti allâIVA. I diritti percepiti nella qualitĂ di autore, beneficiano di una deduzione forfetaria del 25%. ÂŤLa deduzione incide sul reddito e quindi anche sul calcolo della ritenuta dâacconto del 20%, che dovrĂ essere calcolata sul 75% del compenso percepitoÂť. I redditi da diritto dâautore percepiti da persone fisiche di etĂ inferiore a 35 fruiscono della deduzione del 40%. Di conseguenza, la base imponibile da adottare per il calcolo dellâimposta, e quindi anche della ritenuta dâacconto sarĂ la seguente: se il percettore ha meno di 35 anni, la base imponibile sarĂ pari al 60% del compenso, altrimenti la base imponibile sarĂ pari al 75% del compenso.
Appendice normativa
1.
D.lgs. 276/03
cosĂŹ come modificato dalla legge 92/2012 ÂŤRiforma del mercato del LavoroÂť
TITOLO VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
CAPO I
LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Art. 1, co. 23, lett. a), l. 92/2012
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonchĂŠ delle attivitĂ di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ÂŤoutboundÂť per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui allâarticolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piĂš progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dellâoggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con lâorganizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per lâesecuzione dellâattivitĂ lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piĂš rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dellâanno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per lâesercizio delle quali è necessaria lâiscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonchĂŠ i rapporti e le attivitĂ di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societĂ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuate e disciplinate dallâarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresĂŹ esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societĂ e i partecipanti a collegi e commissioni, nonchĂŠ coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano lâapplicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piĂš favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62.
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchĂŠ i tempi e le modalitĂ di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne lâautonomia nella esecuzione dellâobbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonchÊ alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività , eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti co...
Table of contents
- Copertina
- Colophon
- Indice
- Prefazione: di Elena Lattuada e Fabrizio Solari
- Parte prima: Lâazione contrattuale verso la stabilizzazione
- Parte seconda: Lâazione contrattuale inclusiva
- Parte terza: Il lavoro non subordinato: regole e diritti
- Appendice normativa
- Il sistema delle tutele e dei servizi cgil
- Note
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