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Guida pratica della Cgil per la contrattazione collettiva inclusiva e per la tutela individuale del lavoro

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Guida pratica della Cgil per la contrattazione collettiva inclusiva e per la tutela individuale del lavoro

About this book

La guida chiarisce i motivi per cui il sindacato intende svolgere una forte azione contrattuale inclusiva per tutti i lavoratori a prescindere dalle modalitĂ  di lavoro utilizzate. Si mettono in luce le varie fasi della contrattazione, i possibili abusi, i punti di forza su cui innestare la contrattazione per professionisti ed atipici, ma anche i punti critici ai quali fare attenzione.
In-flessibili fornisce anche un'ampia informazione sulle forme contrattuali atipiche e sui cambiamenti intervenuti con la recente riforma del mercato del lavoro, come anche sugli aspetti previdenziali e fiscali utili da conoscere.
Nel volume si trovano modelli e suggerimenti su come gestire la contrattazione collettiva inclusiva sul lavoro atipico e professionale, ed esempi su come redigere gli accordi collettivi e individuali che riguardano lavoratori con partita IVA o con contratto a progetto.

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Information

Publisher
Ediesse
Year
2013
eBook ISBN
9788823018303
8.
Fisco e partita IVA
QUANDO SI È LAVORATORE AUTONOMO
Libero professionista è colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un servizio svolto con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Perciò, le differenze del lavoro autonomo, anche occasionale, rispetto alla collaborazione coordinata oppure a progetto, sono: assenza di coordinamento con l’attività del committente, mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, piena autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.
QUANDO SI DEVE APRIRE LA PARTITA IVA
La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di aprire la partita IVA quando si svolge in maniera abituale un’attività di lavoro autonomo, anche se non esclusiva o continuativa. Quest’obbligo, quindi, non riguarda i lavoratori autonomi occasionali o i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La determinazione dell’abitualità dell’attività svolta va valutata caso per caso perché non esiste una soglia di compensi, superata la quale, sorge l’obbligo di aprire la Partita IVA, né regole che permettono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali.
COME SI APRE LA PARTITA IVA
L’apertura della partita IVA non ha nessun costo, è sufficiente recarsi presso l’Agenzia delle Entrate competente (in base al domicilio fiscale) e presentare, entro 30 giorni dall’inizio effetti vo dell’attività, un apposito modulo nel quale indicare, tra l’altro: i propri dati anagrafici; il luogo di svolgimento dell’attività; il tipo di attività svolta; l’eventuale volontà di avvalersi di regimi fiscali agevolati. Per svolgere tale adempimento ci si può avvalere di un intermediario abilitato (commercialisti, associazioni di categoria, CAAF, altri soggetti abilitati) che può richiedere un compenso per l’attività svolta. Il professionista, una volta aperta la partita IVA, è tenuto a una serie di adempimenti contabili e fiscali quali, a puro titolo esemplificativo, emissione e conservazione delle fatture, tenuta dei registri contabili, liquidazione e versamento periodico dell’IVA e dichiarazioni fiscali annuali.
QUANDO CONVIENE APRIRE LA PARTITA IVA
Non è possibile in astratto stabilire se sia più vantaggioso svolgere la propria attività come lavoratore autonomo con partita IVA o con contratti di collaborazione a progetto. Di certo, l’apertura di una partita IVA comporta una serie di adempimenti che, per la loro complessità, richiedono l’assistenza di un professionista. Dal punto di vista fiscale, tralasciando l’ipotesi di regimi agevolati, il reddito da lavoro autonomo e da contratto di collaborazione, sono soggetti alle stesse aliquote IRPEF ma sono diverse le detrazioni riconosciute per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (quali, ad esempio, quelli derivanti da contratti a progetto). Inoltre, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, si tiene conto delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
Di contro però il reddito del lavoratore autonomo potrebbe essere soggetto a un’ulteriore imposta, l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive la cui aliquota è diversa in ogni regione e che generalmente varia tra il 4% e il 5%). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 45/2008) ha stabilito che i lavoratori che rispettino i requisiti per aderire al regime dei contribuenti minimi (nella sua originaria formulazione), pur non avvalendosi di tale regime, possono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IRAP. Negli altri casi l’esclusione andrà valutata caso per caso. In sintesi, escludendo l’eventualità di redditi da lavoro autonomo soggetti a IRAP, dal punto di vista strettamente fiscale non ci sono differenze tra le due tipologie reddituali e la possibilità di dedurre le spese per l’attività può compensare le minori detrazioni spettanti. La differenza dal punto di vista previdenziale è però tale da poter affermare che, a parità di reddito, l’attività di lavoro autonomo è, in linea di massima, meno conveniente di un contratto a progetto. Per completezza, occorre considerare che i contributi previdenziali versati nell’anno d’imposta dai lavoratori autonomi, sono interamente deducibili dal reddito.
COME SI DETERMINA IL REDDITO DEL LAVORATORE AUTONOMO
La determinazione del reddito da lavoro autonomo avviene secondo il principio di cassa, ossia compensi percepiti al netto delle spese pagate nel periodo di imposta. I compensi percepiti sono, nella maggior parte dei casi, soggetti ad una ritenuta d’acconto pari al 20% che il committente, agendo come sostituto d’imposta, trattiene all’atto del pagamento e versa allo Stato per conto del lavoratore autonomo a titolo di acconto sulle imposte dovute. Per quanto riguarda i costi, sono deducibili le spese documentate (provate da documento fiscalmente valido) effettivamente sostenute (pagate nel periodo di imposta considerato) e inerenti all’attività professionale svolta. Sono deducibili le spese per consulenze, per i beni strumentali, per i materiali di consumo e quelle relative all’immobile nel quale è svolta l’attività (al 50% se l’attività è svolta presso la propria abitazione). Per alcune spese, tuttavia, la deducibilità è limitata a una percentuale del costo effettivamente sostenuto: è il caso, ad esempio, delle spese relative a auto e moto (deducibili al 40%) e delle spese telefoniche (deducibili all’80%). Il reddito così determinato diventa la base per il calcolo sia dei contributi previdenziali sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti di minori dimensioni e garantire loro un risparmio fiscale, la finanziaria 2008 ha introdotto un regime agevolato noto come regime dei contribuenti minimi, oggetto di importanti modifiche nel corso del 2011. Coloro che adottano questo regime fiscale sono esenti dalla tenuta delle scritture contabili, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore, sono esonerati dall’IRAP e dagli adempimenti IVA (di conseguenza, non addebitano l’IVA in fattura e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti). Sono tenuti alla sola emissione, numerazione e conservazione delle fatture. Il reddito dei contribuenti minimi è determinato con criteri in parte diversi da quelli generali ed è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.
I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Per accedere al regime dei contribuenti minimi è necessario non avvalersi di lavoratori dipendenti né collaboratori, non superare i 30.000 euro di compensi percepiti nell’anno e 15.000 euro di acquisti di beni strumentali nel triennio. Inoltre, tale regime è applicabile solo se si soddisfa l’ulteriore condizione che si tratti di persone fisiche che non abbiano svolto attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti (a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria) e che inizino una nuova attività (o l’hanno iniziata dopo il primo gennaio 2008), ossia che non costituisca mera prosecuzione di una attività precedentemente svolta anche in forma di lavoro dipendente o di collaborazione. Il contribuente, inoltre, può avvalersi di tale regime agevolato solo per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.
Tuttavia, in caso di soggetto di età inferiore a 35 anni, il periodo si protrae anche oltre i cinque anni, fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. A fronte di tali più stringenti requisiti, il legislatore ha reso il regime dei contribuenti minimi molto conveniente dal punto di vista fiscale riducendo l’aliquota dell’imposta sostituiva al 5% (originariamente era pari al 20%). A seguito di tale variazione, è stato disposto che i compensi percepiti dai contribuenti aderenti a tale regime non siano più soggetti a ritenuta d’acconto. La volontà di aderire al regime agevolato deve essere manifestata al momento dell’apertura della partita IVA e l’adesione al regime dei minimi deve essere chiaramente indicata sulle fatture e-messe.
AREA DI ESENZIONE IRPEF
La normativa fiscale prevede un’area di esenzione IRPEF, cioè una fascia di reddito che per tipologia reddituale e/o per effetto delle detrazioni non è soggetta a imposta sul reddito delle persone fisiche.
Oltre a coloro che hanno conseguito esclusivamente redditi esenti da IRPEF per la loro natura (es. alcune borse di studio e i redditi soggetti ad imposta sostitutiva), rientrano nell’area di esenzione anche coloro che, a puro titolo esemplificativo, hanno conseguito:
• un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta che non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
• un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta che non ha operato ritenute; questo limite è elevato a 7.750 euro nel caso il contribuente abbia un’età pari o superiore a 75 anni.
L’area di esenzione si allarga ulteriormente nel caso di uno o più familiari a carico per effetto delle relative detrazioni, considerando a carico qualsiasi familiare a cui si provvede e avente un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro. Questi soggetti non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, ma possono farlo qualora abbiano un credito da recuperare verso lo Stato.
FISCO E COLLABORAZIONI
Per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto dal 2001 è in vigore l’assimilazione fiscale al reddito di lavoro dipendente, pertanto il regime e le regole fiscali sono le stesse dei lavoratori dipendenti. Per questo oltre ad avere diritto alle detrazioni e all’applicazione degli scaglioni di reddito come per i dipendenti i collaboratori coordinati e continuativi possono compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi a condizione che il rapporto di collaborazione sia in essere nei mesi di giugno e luglio.
FISCO E CESSIONE DEI DIRITTI DI AUTORE
l titolare del diritto d’autore, è l’ideatore di un’opera di ingegno. Si tratta di un diritto personale, e come tale, irrinunciabile ed inalienabile. Possono essere tuttavia trasferiti i diritti relativi «non già all’opera in sé, quanto alla sua utilizzazione». Questi redditi, quando sono prodotti dall’autore o dai suoi eredi, non sono soggetti all’IVA. I diritti percepiti nella qualità di autore, beneficiano di una deduzione forfetaria del 25%. «La deduzione incide sul reddito e quindi anche sul calcolo della ritenuta d’acconto del 20%, che dovrà essere calcolata sul 75% del compenso percepito». I redditi da diritto d’autore percepiti da persone fisiche di età inferiore a 35 fruiscono della deduzione del 40%. Di conseguenza, la base imponibile da adottare per il calcolo dell’imposta, e quindi anche della ritenuta d’acconto sarà la seguente: se il percettore ha meno di 35 anni, la base imponibile sarà pari al 60% del compenso, altrimenti la base imponibile sarà pari al 75% del compenso.
Appendice normativa
1.
D.lgs. 276/03
cosĂŹ come modificato dalla legge 92/2012 ÂŤRiforma del mercato del LavoroÂť
TITOLO VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
CAPO I
LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Art. 1, co. 23, lett. a), l. 92/2012
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center «outbound» per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62.
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchĂŠ i tempi e le modalitĂ  di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonchÊ alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti co...

Table of contents

  1. Copertina
  2. Colophon
  3. Indice
  4. Prefazione: di Elena Lattuada e Fabrizio Solari
  5. Parte prima: L’azione contrattuale verso la stabilizzazione
  6. Parte seconda: L’azione contrattuale inclusiva
  7. Parte terza: Il lavoro non subordinato: regole e diritti
  8. Appendice normativa
  9. Il sistema delle tutele e dei servizi cgil
  10. Note