Parte giuridica
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Maddalena Castellani
Cesare Triberti
1. Teoria generale del diritto sulla blockchain
Come diceva Eraclito, πάντα ῥεῖ, tutto scorre, e nulla di più calzante si potrebbe trovare per affrontare il tema della blockchain, e in particolare per quanto concerne questa parte della pubblicazione, per esaminare il tema degli smart contracts.
Infatti l’evoluzione tecnologica e quella economica, che si muovono in sintonia, hanno una “marcia in più” rispetto all’adeguamento delle norme alla realtà pratica.
Non entriamo nel merito della genetica lentezza delle norme a sincronizzarsi con il mondo esterno, vuoi per una cronica diffidenza alla reattività necessaria in simile contesto, vuoi per il necessario intervento legislativo che, a sua volta, deve impattare con il mondo giurisdizionale, che deve tenere conto di ancestrali diffidenze e di ampiezza di valutazioni, non sempre concordanti.
Quindi occorre arrangiarsi, cioè ricercare autonomamente, nei limiti dei principi di liceità e legittimità, le diverse soluzioni.
Tali soluzioni in realtà non sono create per superare l’ostacolo legislativo-giuridico, ma per proiettare in avanti le esigenze pratiche del mondo del lavoro, le cui regole tendenzialmente sono disciplinate dai principi economici e, solo in subordine, dalle norme giuridiche tecniche.
Sgombriamo il campo da dubbi interpretativi: non si vuole creare un diritto alternativo, incompatibile con l’ordinamento vigente, né ricorrere a soluzione illegittime, ma cercare di identificare il corretto contesto giuridico anche per queste nuove realtà.
È in questo senso che ci permettiamo di identificare questo sforzo come una nuova teoria generale del diritto tecnologico.
2. Il contesto in cui operare
Ovviamente se si parlasse di trasporto nautico si valuterebbero le incidenze di nuove tecnologie, logistiche, accordi doganali o di divisione di rotte e limiti di acque territoriali e, di conseguenza, si opererebbe in sintonia con le codificate regole del diritto della navigazione.
Pertanto, trattando il presente lavoro di blockchain, è a tale nuova figura che intendiamo rivolgerci ed è il suo contenuto sostanziale che ci interessa.
Quindi, fermi i principi generali esistenti del diritto, e su cui ci soffermeremo presto, è necessario sviscerare anche sotto questo aspetto la natura e la composizione della blockchain, per identificarne, ove ravvisabile, la presenza di figure contrattuali.
E per far ciò dobbiamo dare uno sguardo alla blockchain nel suo insieme.
Procederemo alternando l’analisi generale sui contratti con le singole peculiarità della blockchain in modo da cercare di rendere maggiormente comprensibili i riferimenti, tenendo appunto conto della estrema difformità formale del costrutto della blockchain rispetto alle figure tradizionali contrattuali. Tali figure, anche se presenti in collegamento fra loro, non riescono a rendere facilmente l’immagine di questa nuova forma negoziale complessa, che racchiude in sé tutta una serie di aspetti identici per qualsiasi blockchain, quali ad esempio i principi di assoluta sicurezza o di consenso implicito.
Avanziamo con ordine, ma, al fine di meglio comprendere la natura stessa del fenomeno, riteniamo opportuno un rapido esame di cosa sia un contratto (così come contemplato dal codice civile) e di alcuni aspetti preliminari allo stesso.
3. Il contratto nel codice civile
Ai sensi dell’articolo 1321 c.c. il contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Tale articolo rappresenta la norma di riferimento sia per l’individuazione della definizione di contratto, sia per l’introduzione al complesso di norme che affrontano il tema “dei contratti in generale” (Titolo II, Libro IV).
Nel codice civile possiamo infatti rinvenire due gruppi di norme, “dei contratti in generale” (ovvero la normativa comune a tutti i contratti) e “dei singoli contratti” (Titolo III, Libro IV, ovvero la normativa che individua e disciplina singole figure di contratto).
La definizione appena citata e contenuta nell’art. 1321 c.c. puntualizza le caratteristiche fondamentali del contratto:
1. pluralità di parti: caratteristica tipica del contratto è infatti l’essere un negozio giuridico bi o pluri laterale. Il suo perfezionamento è dato infatti dall’accordo di almeno due parti e si differenzia, pertanto dai negozi unilaterali: in questi ultimi, infatti, gli effetti giuridici sono la conseguenza di una manifestazione singola di volontà, senza che occorra l’accettazione di alcuno (ad esempio il testamento).
2. patrimonialità: il contratto è un negozio giuridico di natura patrimoniale in quanto ha ad oggetto rapporti suscettibili di valutazione economica. La conseguenza di questa caratteristica è data dal fatto che un negozio giuridico volto a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico di natura non patrimoniale (ad esempio, il matrimonio) non rappresenta un contratto.
Sono invece elementi costitutivi del contratto:
a) l’accordo: ovvero il reciproco consenso delle parti in merito alla vicenda contrattuale. Con il termine “consenso” si intende una inequivoca manifestazione di volontà diretta a porre in essere il contratto stesso. Non necessariamente tale manifestazione di volontà potrà rivestire forme solenni o sacrali, se non prescritte, ritenendosi sufficiente la sua inequivocabilità. Pertanto anche un comportamento tacito, ma indiscutibilmente diretto a porre in essere la fattispecie negoziale avrà rilevanza ai fini dell’esistenza dell’accordo.
b) la causa: cioè la funzione pratica del contratto, l’interesse socio-economico (e quindi non soggettivo) che il contratto mira a soddisfare.
c) l’oggetto: cioè il contenuto del contratto, ciò che le parti stabiliscono e programmano in merito al rapporto. Per oggetto del contratto si può anche intendere, tuttavia, la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto stesso. Quindi, oggetto della vendita può essere inteso anche il bene alienato. Anche nell’ambito dei contratti di informatica si pone l’esigenza di determinare quale sia l’oggetto del contratto stesso: questo ci consente, tra l’altro, anche di affrontare la questione relativa alla qualificazione e la classificazione dei contratti di tale natura e di esaminare le molteplici esigenze e le situazioni ricollegabili alle prestazioni e ai beni dedotti in contratto dalle parti stesse e, successivamente, di affrontare il problema della loro interpretazione, con tutte le inerenti conseguenze, soprattutto in tema di adempimento e di responsabilità.
d) la forma: è il mezzo tramite il quale si manifesta la volontà contrattuale. In ordine a questo ultimo requisito, e focalizzando l’attenzione sui problemi informatici intimi della blockchain, si ritiene che particolare attenzione debba essere posta ogni qualvolta si operi nell’ambito del software. Così se si prende in considerazione la disciplina della legge sul diritto d’autore (Legge n° 633/1941) l’articolo 110 recita: “la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica richiederanno la forma scritta”: di conseguenza, qualora il software abbia i requisiti per essere ricompresso nell’ambito della detta legge, tutti gli atti di trasmissione dei diritti di utilizzazione economica richiederanno la forma scritta, ivi compresa, per esempio, la possibilità per il beneficio della licenza d’uso di effettuare copie per la sicurezza, per l’utilizzo contemporaneo su apparecchiature plurime o su eventuali cessioni in sublicenza. Pertanto si dovrà considerare attentamente la presenza o meno del requisito della forma scritta in modo tale da non correre il rischio di porre in essere un negozio giuridico viziato da nullità.
Gli elementi appena citati rappresentato il nucleo essenziale del contratto, gli aspetti che non possono mancare affinché si possa parlare di contratto (nel caso della forma, tuttavia, solo se necessaria in quanto richiesta dal legislatore).
Per esprimere al meglio questo concetto si è soliti dire che il contratto è regola autonoma (auto-regolamento) in quanto la norma scaturisce dal consenso delle parti, laddove nel caso della norma proveniente dal potere autoritario esterno, si parla di regola eteronoma.
La legge prevede e regola una serie di figure contrattuali tipiche (o nominate) come per esempio la vendita (articolo 1470 e successive modifiche), l’appalto (articolo 1655 c.c. e ss.) e il comodato (articolo 1803 c.c. e ss.).
Alle parti, però, è consentito anche concludere contratti che non appartengano ai modelli di contratto disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giu...