Legge 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti (15G00122)
(GU n. 162 del 15-7-2015 - Vigente al 16-7-2015)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanÂno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societĂ della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le comÂpetenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaÂglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperaÂre lâabbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboraÂtorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunitĂ di successo formativo e di istruzione permanente dei citÂtadini, la presente legge dĂ piena attuazione allâautonomia delle istituzioni scolastiche di cui allâarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche gaÂrantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi colÂlegiali e la loro organizzazione Ăš orientata alla massima flesÂsibilitĂ , diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonchĂ© allâintegrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, allâintroduzione di tecnologie innoÂvative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, lâistituzione scolastica effettua la programmazione triennale dellâofferta formativa per il potenziamento dei sa-peri e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per lâapertura della comunitĂ scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtĂ locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialitĂ e degli stili di apprendiÂmento nonchĂ© della comunitĂ professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liÂbertĂ di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, lâinterazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilitĂ dellâautonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in parÂticolare attraverso: a) lâarticolazione modulare del monte orario annuale di ciaÂscuna disciplina, ivi compresi attivitĂ e insegnamenti interÂdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i moÂdelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dellâautonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dellâoraÂrio complessivo del curricolo e di quello destinato alle sinÂgole discipline, anche mediante lâarticolazione del gruppo della classe.
4. Allâattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dellâautonoÂmia di cui al comma 201, nonchĂ© della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzaÂzione dellâautonomia e di riorganizzazione dellâintero sisteÂma di istruzione, Ăš istituito per lâintera istituzione scolastica,
o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituÂzione scolastica lâorganico dellâautonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituÂzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dellâofÂferta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dellâorganico dellâautonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dellâofferta formativa con attivitĂ di inseÂgnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazioÂne, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attivitĂ curricolari, extracurriÂcolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabÂbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonchĂ© di posti dellâorganico dellâautonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dellâorganico dellâautonomia, in relazione allâofferta formativa che intenÂdono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnaÂmenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilitĂ , nonchĂ© in riferimento a iniziatiÂve di potenziamento dellâofferta formativa e delle attivitĂ progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguiÂstiche, con particolare riferimento allâitaliano nonchĂ© alla lingua inglese e ad altre lingue dellâUnione europea, anche mediante lâutilizzo della metodologia Content language inÂtegrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella culÂtura musicali, nellâarte e nella storia dellâarte, nel cinema, nelÂle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiÂva e democratica attraverso la valorizzazione dellâeducazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialoÂgo tra le culture, il sostegno dellâassunzione di responsabilitĂ nonchĂ© della solidarietĂ e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione allâautoimprenditorialitĂ ;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla coÂnoscenza e al rispetto della legalitĂ , della sostenibilitĂ amÂbientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivitĂ culturali;
f) alfabetizzazione allâarte, alle tecniche e ai media di produÂzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con partiÂcolare riferimento allâalimentazione, allâeducazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivitĂ sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, allâutilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchĂ© alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attiÂvitĂ di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche inforÂmatico; potenziamento dellâinclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraÂverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e lâapÂplicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dellâistruÂzione, dellâuniversitĂ e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunitĂ attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare lâinÂterazione con le famiglie e con la comunitĂ locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della ReÂpubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dellâalternanza scuola-lavoro nel secondo ciÂclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinÂvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla preÂmialitĂ e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dellâitaliano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con lâapporto delle comunitĂ di origine, delle famiglie e dei meÂdiatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comÂma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dellâarticolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
9. Allâarticolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 setÂtembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legÂge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «unâadeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di fiÂliera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «unâadeÂguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari proÂvenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità ».
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dellâautonomia scolastica, anche in collaborazione con il serÂvizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtĂ del territorio.
11. A decorrere dallâanno scolastico 2015/2016, il MiniÂstero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciaÂscuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzioÂnamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dellâanno scolastico di riferimento. Contestualmente il MiÂnistero comunica in via preventiva lâulteriore risorsa finanÂziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilitĂ , relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dellâanno scolastico di riferimento, che sarĂ erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dellâesercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 Ăš determinata la tempistica di assegnaÂzione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazioÂne finanziaria a carattere pluriennale dellâattivitĂ delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della preÂsente legge, con decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuÂniversitĂ e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui allâarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il meÂse di ottobre dellâanno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dellâofferta formativa. Il preÂdetto piano contiene anche la programmazione delle attivitĂ formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecÂnico e ausiliario, nonchĂ© la definizione delle risorse occorÂrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puĂČ essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
13. Lâufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dellâofferta formativa rispetti il limite dellâorganico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al MiÂnistero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca gli esiti della verifica.
14. Lâarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del PreÂsidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Ăš sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dellâofferta formatiÂva).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la parÂtecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dellâofferta formativa, rivedibile annualmente. Il piano Ăš il documento fondamentale costitutivo dellâidentitĂ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la proÂgettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizÂzativa che le singole scuole adottano nellâambito della loro autonomia.
2. Il piano Ăš coerente con gli obiettivi generali ed educaÂtivi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dellâarticolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtĂ locale, tenendo conto della programmazione territoriale dellâofferÂta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioÂni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalitĂ e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dellâorganico dellâautonomia, sulla base del monte orario degli insegnaÂmenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilitĂ , nonchĂ© del numero di alunni con disabilitĂ , ferma restando la possibilitĂ di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dellâofferta formativa.
3. Il piano indica altresĂŹ il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dallâarticolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonchĂ© i piani di miglioramento dellâistituzione scolastica previsti dal regolaÂmento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano Ăš elaborato dal collegio dei docenti sulla base deÂgli indirizzi per le attivitĂ della scuola e delle scelte di gestioÂne e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano Ăš approvato dal consiglio dâistituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverÂse realtĂ istituziona...