Guida per il docente di sostegno
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Dall'integrazione all'inclusione

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Dall'integrazione all'inclusione

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La tutela del diritto all'istruzione delle persone con disabilità è al centro dell'attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali ormai da parecchi decenni. Anche nel nostro Paese, così come in numerosi Stati Membri dell'Unione Europea, l'evoluzione normativa dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità ha subito negli ultimi anni importanti interventi da parte del legislatore e del Ministero dell'Istruzione. Su tutte, rimangono norme primarie di riferimento la legge n. 104 del 1992 sulla disabilità, la legge n. 170 del 2010 e le successive integrazioni per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e la legge n.53 del 2003 sul tema della personalizzazione. Accanto a numerosi provvedimenti normativi, la stessa giurisprudenza costituzionale e amministrativa sono intervenute più volte per meglio definire e declinare la singola portata delle norme in questione.
La presente Guida per il docente di sostegno. Dall'integrazione all'inclusione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell'evoluzione storica della normativa riguardante l'integrazione scolastica delle persone con disabilità, offre un quadro aggiornato (con riferimenti comparati), delle politiche e della normativa italiana in materia, approfondendo anche grazie alle più importanti e recenti pronunce giurisprudenziali il tema dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità, dell'inclusione delle persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) e degli alunni stranieri.
Uno strumento indispensabile e di comoda consultazione, pensato innanzitutto per i dirigenti scolastici e per tutti i docenti delle scuole secondarie, particolarmente utile per i docenti di sostegno.
Per la parte generale, invece, si rinvia alla Guida del docente a.s. 2016/2017. Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo dopo la legge 107/2015, del medesimo autore.

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Information

CAPITOLO 1

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La tutela del diritto all’istruzione delle persone con disabilità è al centro dell’attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali ormai da parecchi decenni, almeno a partire dalla Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 9 dicembre 1975[1].
Anche nel nostro Paese, così come in numerosi Stati Membri dell’Unione Europea[2], l’evoluzione normativa dell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità ha subito negli ultimi anni importanti interventi da parte del legislatore e del Ministero dell’Istruzione[3]. Su tutte, rimangono norme primarie di riferimento la legge n. 104 del 1992[4] sulla disabilità, la legge n. 170 del 2010[5] e le successive integrazioni per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e la legge n. 53 del 2003[6] sul tema della personalizzazione. Accanto a numerosi provvedimenti normativi, la stessa giurisprudenza costituzionale e amministrativa sono intervenute più volte per meglio definire e declinare la singola portata delle norme in questione.
Prima di addentrarsi nell’analisi della legislazione di primo e secondo livello, appare opportuno fornire un breve richiamo delle principali norme costituzionali in materia.


[1] United Nation General Assembly, Resolution n. 3447 (XXX), 9 dicembre 1975. Si veda anche K. D. Beiter (ed.), The Protection of the Right to Education by International Law, International studies in human right, vol. 82, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006, pp. 131-138.
[2] Per un quadro sintetico della situazione in Europa si rimanda alla pubblicazione curata dall’European Agency for Development in Special Needs Education, Special Needs Education Country Data 2012, Odense, Denmark, 2012.
[3] Per una panoramica storica dell’evoluzione normativa in quest’ambito si rimanda ai testi di O. Sagramola, L’inserimento scolastico degli handicappati. Principi e norme, La Scuola, Brescia 1989; P. Crispiani, Pedagogia speciale e normativa sull’handicap, Armando, Roma 1995; N. D’Amico, Storia e storie della scuola italiana, cap. 35 L’integrazione dei diversamente abili, Zanichelli, Bologna 2009, pp. 623-630.
[4] Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Per un approfondimento si rimanda a M. Tortello, Integrazione degli handicappati, La Scuola, Brescia 1996, in particolare pp. 45-53.
[5] Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
[6] Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

1.1 Le norme costituzionali

La legislazione riguardante l’integrazione scolastica delle persone con disabilità, trova il suo fondamento nella Carta Costituzionale e, in particolare, negli articoli 2, 3, 34 e 38[1].
É innanzitutto la Costituzione che nella sua interezza prefigura e traccia una visione personalista, esplicitata nell’art. 2 ma che pervade e si diffonde in tutto il testo, secondo la quale, per usare le parole di Costantino Mortati, «la possibilità di avere accesso, in condizioni di parità, al sistema di istruzione rappresenta una condizione della formazione e del pieno sviluppo della personalità, consentendo al contempo un ulteriore effetto promozionale nel senso del personalismo e del pluralismo. Il ribaltamento del rapporto persona-istituzione si afferma anche con riferimento all’istruzione, al cui interno la scuola può essere intesa, ai sensi dell’art. 2 Cost., quale formazione sociale all’interno ed attraverso la quale si svolge la personalità degli individui che la compongono»[2]. Analogamente, Crisafulli ha affermato che il combinato disposto dagli artt. 2, 3, 34, 38 Cost. sancisce «il diritto di ognuno di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per la formazione della sua personalità e l’assolvimento dei compiti sociali»[3].
La possibilità, dunque, per tutti e per ciascuno di accedere al sistema di istruzione e di poter quindi sviluppare la propria personalità da un lato è vista come un contributo al bene comune (personale e di tutta la società); dall’altro afferma quel ribaltamento del rapporto tra la singola persona e le varie istituzioni ed enti che compongono la Repubblica (Stato in primis), sancendo con quel “riconosce” dell’art. 2 una preminenza della prima rispetto alle seconde.

Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (c.d. “principio personalista”).

Il principio personalista, dunque, come affermato in seguito dalla stessa Corte Costituzionale, «ispira la Carta costituzionale e pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana»[4], che diviene così titolare «di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all’uomo inteso come essere libero»[5]. Tali diritti fondamentali vanno a costituire così «il patrimonio irriducibile della dignità umana, che la Repubblica si impegna a salvaguardare»[6].
Un altro principio di fondamentale importanza è quello di uguaglianza, nella sua duplice distinzione formale e sostanziale, sancito dall’art. 3 della Costituzione:

Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (uguaglianza “formale”). «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’ eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (uguaglianza “sostanziale”).

All’art. 5 troviamo la descrizione della visione “policentrica” e non “statocentrica” della Repubblica: pur nella sua unicità ed indivisibilità, infatti, la Costituzione prevede la promozione delle autonomie e del decentramento, favorendo così la nascita di molti poli, rispetto alla rigidità e uniformità di un accentramento.

Art. 5: «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».

Per l’ambito che qui interessa, un particolare richiamo meritano l’art. 34 e l’art. 38, che mirano all’«effettiva realizzazione del diritto all’istruzione in condizioni di uguaglianza, pluralismo e libertà di espressione»[7].
Infatti, come è stato sottolineato, il diritto all’istruzione costituisce il «piedistallo per il pieno sviluppo della personalità umana e fonte di uguaglianza sostanziale»[8]. E ancora: se l’educazione può essere defin...

Table of contents

  1. Copertina
  2. DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE. GUIDA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO A.S.2016/2017
  3. Indice dei contenuti
  4. CAPITOLO 1
  5. 1.1 Le norme costituzionali
  6. 1.2 Handicappato, disabile, persona con disabilità: solo una questione terminologica?
  7. 1.3 Cenni storici sull’evoluzione della normativa nazionale …
  8. 1.4 … ed internazionale
  9. 1.5 Quanti alunni con disabilità?
  10. 1.6 La normativa vigente
  11. 1.7 La valutazione degli alunni con disabilità
  12. 1.8 L’insegnante di sostegno e l’educatore professionale
  13. 1.9 Alcuni casi giurisprudenziali
  14. CAPITOLO 2
  15. 2.1 Qualche dato statistico
  16. 2.2 Framework normativo
  17. 2.3 Casi giurisprudenziali
  18. 2.4 Uno sguardo comparato
  19. CAPITOLO 3
  20. 3.1 Framework normativo
  21. 3.2 Recenti casi giurisprudenziali
  22. CAPITOLO 4
  23. 4.1 Un contesto che cambia
  24. 4.2 Framework normativo
  25. SPUNTI CONCLUSIVI
  26. Appendice normativa e giurisprudenziale
  27. Riferimenti bibliografici