Guida del docente 2016-2017
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Guida del docente 2016-2017

Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo dopo la legge 107/2015

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Guida del docente 2016-2017

Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo dopo la legge 107/2015

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Aggiornata alle novità introdotte dalla legge 107/2015 e dotata di un'appendice con le più recenti e importanti pronunce giurisprudenziali in materia, questa Guida del docente rappresenta un comodo e prezioso strumento per orientarsi nell'intricata normativa scolastica.
Dopo aver fornito una sintetica ricognizione delle fonti costituzionali e legislative che sottendono al diritto scolastico e una rapida analisi degli ordinamenti vigenti nella scuola di secondo grado, il testo affronta tutti i principali temi delle politiche scolastiche italiane: dall'autonomia delle istituzioni scolastiche all'alternanza scuola-lavoro, dalla formazione iniziale dei docenti al contratto di lavoro, dai permessi e congedi agli organi collegiali di istituto, dalla valutazione degli alunni ai servizi di orientamento e placement.
Uno strumento indispensabile e di comoda consultazione, pensato in particolar modo per i dirigenti scolastici e per tutti i docenti delle scuole secondarie.
Per gli aspetti di pedagogia speciale riguardanti l'integrazione scolastica delle persone con disabilità, DSA e BES si rinvia, invece, alla Guida per il docente di sostegno. Dall'integrazione all'inclusione, del medesimo autore.

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Information

CAPITOLO 1

LE FONTI GIURIDICHE DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1 Le norme costituzionali

La Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dedica numerosi articoli all’istruzione, considerata come uno dei fini perseguito dalla Repubblica stessa per la crescita e lo sviluppo del paese e per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei singoli cittadini. Tra gli articoli più importati della Costituzione occorre ricordarne almeno qualcuno.
 
art. 9 – Promozione della ricerca e della cultura
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

art. 33 – Libertà di insegnamento
1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
5. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

art. 34 – Diritto allo studio
1. La scuola è aperta a tutti.
2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

1.2 Le fonti legislative

Oltre alla Costituzione, che si colloca secondo il principio gerarchico sul gradino più alto del sistema delle fonti del diritto, troviamo poi le fonti legislative, rappresentate dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali.
Ad oggi, infatti, la competenza a legiferare nel settore dell’istruzione è distribuita sulla base del Titolo V della Costituzione (modificato con la Legge costituzionale n. 3/2001).
Alle leggi dello Stato è demandato il compito di definire:
  • i principi fondamentali con i quali lo Stato traccia le linee direttive generali che devono poi essere attuate dalle singole Regioni che ne definiscono la disciplina concreta;
  • le norme generali sull’istruzione (ad es. lo stato giuridico degli insegnanti);
  • i livelli essenziali delle prestazioni del servizio dell’istruzione garantiti dal legislatore statale per quanto riguarda gli aspetti qualitativi e quantitativi.
Con la riforma del Titolo V alla legislazione regionale è stato riservato uno spazio sempre più ampio: l’art. 117 Cost. riformulato attribuisce infatti alle Regioni una potestà legislativa definita concorrente in materia di istruzione, da realizzarsi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, oltre ad una competenza residuale nei settori non coperti da disciplina dello Stato. Questo riparto di competenze potrà poi essere ulteriormente modificato nel caso di approvazione, in seguito a referendum popolare confermativo, della riforma costituzionale riguardante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
 
art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…) 
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
(…)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
 
Le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione sono state emanate in successione di tempo, spesso in maniera contraddittoria e non sempre all’interno di una coerenza di sistema, sono numerosissime e stratificate nel tempo. Tra di esse, punto di riferimento è il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado: nonostante la sua ampiezza (676 articoli), questo testo non esaurisce in sé tutte le disposizioni in materia di istruzione.
Da citare anche il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo unico pubblico impiego, che si applica anche per il personale della scuola e la recente Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale che contiene, tra le numerose deleghe dell’art. 1 comma 181, anche quella sul riordino delle disposizioni normative.
Infine, accanto alle fonti legislative sono da ricordare i contratti collettivi nazionali (CCNL per il personale docente e ATA e il CCNL per i dirigenti scolastici). I CCNL sono divisi in due parti, una di tipo normativo (di durata quadriennale) e una di tipo economico (di durata biennale) riguardante le retribuzioni. 

1.3 I regolamenti e gli atti ministeriali

a) I regolamenti governativi
 
Attraverso questi atti normativi, il Governo centrale determina la disciplina applicativa di aspetti che sono già stati oggetto di una disciplina legislativa generale. Solitamente assumo la forma di Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R.) che li emana su proposta del Ministero dell’Istruzione. In alcuni casi possono essere emanati anche “di concerto” con un altro Ministero e/o previo parere preventivo e consultivo di alcuni determinati organi (Consigli di Stato, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).
La potestà regolamentare, oltre che allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, spetta anche alle singole Regioni per ogni altra materia (art. 117 Cost.).
 
b) I provvedimenti del MIUR
 
Il diritto scolastico italiano è caratterizzato poi dalla gran mole di provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR): i Decreti Ministeriali (DM) non sono da considerarsi fonti legislative, in quanto subordinati alla legge, così come le Ordinanze Ministeriali (O.M.), le Circolari Ministeriali (C.M.) e le note contraddistinte dal solo numero di protocollo. Loro scopo dovrebbe essere quello di limitarsi a chiarire la portata applicativa e la corretta interpretazione delle disposizioni legislative già emanate.

1.4 Le politiche dell’Unione Europea sull’istruzione

Negli ultimi anni la dimensione globale ed europea dei sistemi d’istruzione e delle politiche educative poste in essere dai singoli stati membri sta aumentando sempre di più: non è certo un caso se sempre più spesso ci si riferisce a un unico spazio europeo dell’istruzione attraverso termini quali European Education Space (EES) e European Education Policy (EEP).
Il fenomeno appena descritto (che va anche sotto il nome di “europeizzazione dell’istruzione”) è stato favorito anche dall’emergere di alcune linee di tendenza che ormai accomunano i 28 Paesi che compongono l’Unione Europea. Tra i tanti dati possibili, bastino questi due iniziali riferimenti: nel 1964 nascevano in Europa 7,7 milioni di bambini. Nel 2011 ne sono nati solo 5,2 milioni. L’età media della popolazione europea è passata dai 35,7 anni del 1992 ai 41,5 anni del 2012[1]. Innanzittutto quindi la forte diminuzione di soggetti al di sotto dei 30 anni d’età, dovuta al calo delle nascite, negli ultimi 25 anni ha fatto registrare una riduzione del 15,5% della popolazione “under 30”, passando dai 204,3 milioni nel 1985 ai 172,6 milioni nel 2010. Sebbene la diminuzione delle nascite incida su tutti i gruppi di età “giovani”, quello maggiormente colpito sembra essere il gruppo corrispondente alla fascia d’età 10-19 anni, con un decremento del 22%, seguito dalla fascia 0-9 anni con il 16%, e da quella 20-29 anni con il tasso di declino percentualmente più contenuto pari all’8,7%. Come è stato sottolineato, «il dato più preoccupante è che la fascia 10-19 anni, formata da alunni frequentanti o la scuola secondaria inferiore/superiore o corsi per la qualifica professionale, ha continuato a diminuire costantemente durante tutto il periodo compreso tra il 1985 e il 2010; mentre dati più confortanti riguardano il gruppo 0-9 anni che, dopo una drastica diminuzione tra il 1985 e il 2005, ha fatto registrare un leggero incremento dell’1,9% nei cinque anni successivi fino al 2010»[2]. Il futuro dell’Europa appare quindi segnato dalla presenza di una popolazione composta sempre più da anziani e dove i giovani e giovanissimi sembrano destinati ad assottigliarsi sempre di più.
Richiamato dunque, seppur per brevi cenni, il contesto di riferimento, vediamo ora dove e come l’Unione Europea interviene nelle politiche legate all’istruzione e alla formazione. Per fare questo, occorre partire dall’art. 165 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), laddove si prevede che le istituzioni europee nell’ambito delle politiche dell’istruzione e della formazione hanno una competenza “di supporto e sostegno” – potremmo dire residuale – rispetto alle politiche dei singoli Stati Membri che mantengono, in questa materia, piena titolarità sul contenuti e l’organi...

Table of contents

  1. Copertina
  2. DIRITTI E DOVERI DELL’INSEGNANTE DEL SECONDO CICLO DOPO LA LEGGE 107/2015. GUIDA DEL DOCENTE A.S. 2016-17
  3. Indice dei contenuti
  4. CAPITOLO 1
  5. 1.1 Le norme costituzionali
  6. 1.2 Le fonti legislative
  7. 1.3 I regolamenti e gli atti ministeriali
  8. 1.4 Le politiche dell’Unione Europea sull’istruzione
  9. CAPITOLO 2
  10. 2.1 Le linee fondamentali: dalla legge Moratti alla legge 107/2015
  11. 2.2 Il riordino del secondo ciclo di istruzione statale
  12. 2.3 I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionali
  13. 2.4 Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
  14. 2.5 L’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato
  15. 2.6 L’Insegnamento della religione cattolica (IRC)
  16. CAPITOLO 3
  17. 3.1 L’autonomia delle istituzioni scolastiche
  18. 3.2 La parità scolastica
  19. 3.3 La progettualità della scuola
  20. 3.4 Il funzionamento della scuola
  21. 3.5 Altri aspetti funzionali
  22. 3.6 I servizi di orientamento e placement
  23. CAPITOLO 4
  24. 4.1 Formazione iniziale e reclutamento dei docenti
  25. 4.2 Rapporto di lavoro
  26. 4.3 Gli obblighi di servizio e di lavoro del personale docente
  27. 4.4 Trattamento economico
  28. 4.5 Ferie e festività
  29. 4.6 Permessi e congedi
  30. 4.7 Permessi per lavoratori disabili e per la loro assistenza
  31. 4.8 Aspettative
  32. 4.9 Maternità, paternità e congedi parentali
  33. 4.10 Cessazione dal servizio
  34. 4.11 Sanzioni disciplinari
  35. CAPITOLO 5
  36. 5.1 L’obbligo di istruzione
  37. 5.2 Valutazione, scrutini ed esami
  38. 5.3 Interventi a favore di alunni economicamente svantaggiati e per la valorizzazione delle eccellenze
  39. 5.4 Statuto delle Studentesse e degli Studenti
  40. 5.5 Cittadinanza e Costituzione
  41. 5.6 Assenze ed esoneri
  42. CAPITOLO 6
  43. 6.1 Consiglio di classe
  44. 6.2 Collegio dei docenti
  45. 6.3 Consiglio di istituto
  46. 6.4 Comitato per la valutazione dei docenti
  47. 6.5 Assemblee e Comitato dei genitori
  48. 6.6 Assemblee studentesche
  49. 6.8 La verbalizzazione
  50. 6.9 Attività, deliberazioni, responsabilità, accesso agli atti
  51. CAPITOLO 7
  52. 7.1 Motivazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva
  53. 7.2 Abuso di mezzi di correzione
  54. 7.3 Infortuni
  55. 7.4 Insulti ad insegnante: oltraggio a pubblico ufficiale
  56. 7.5 Abbandono degli studi superiori
  57. Riferimenti bibliografici per approfondire
  58. Indice analitico