La legislazione riguardante l’integrazione scolastica delle persone con disabilità, trova il suo fondamento nella Carta Costituzionale e, in particolare, negli articoli 2, 3, 34 e 38 [1] .
È innanzitutto la Costituzione che nella sua interezza prefigura e traccia una visione personalista, esplicitata nell’art. 2 ma che pervade e si diffonde in tutto il testo, secondo la quale, per usare le parole di Costantino Mortati, «la possibilità di avere accesso, in condizioni di parità, al sistema di istruzione rappresenta una condizione della formazione e del pieno sviluppo della personalità, consentendo al contempo un ulteriore effetto promozionale nel senso del personalismo e del pluralismo. Il ribaltamento del rapporto persona-istituzione si afferma anche con riferimento all’istruzione, al cui interno la scuola può essere intesa, ai sensi dell’art. 2 Cost., quale formazione sociale all’interno ed attraverso la quale si svolge la personalità degli individui che la compongono» [2] . Analogamente, Crisafulli ha affermato che il combinato disposto dagli artt. 2, 3, 34, 38 Cost. sancisce «il diritto di ognuno di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per la formazione della sua personalità e l’assolvimento dei compiti sociali» [3] .
La possibilità, dunque, per tutti e per ciascuno di accedere al sistema di istruzione e di poter quindi sviluppare la propria personalità da un lato è vista come un contributo al bene comune (personale e di tutta la società); dall’altro afferma quel ribaltamento del rapporto tra la singola persona e le varie istituzioni ed enti che compongono la Repubblica (Stato in primis), sancendo con quel “riconosce” dell’art. 2 una preminenza della prima rispetto alle seconde.
Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (c.d. “principio personalista”).
Il principio personalista, dunque, come affermato in seguito dalla stessa Corte Costituzionale, «ispira la Carta costituzionale e pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana» [4] , che diviene così titolare «di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all’uomo inteso come essere libero» [5] . Tali diritti fondamentali vanno a costituire così «il patrimonio irriducibile della dignità umana, che la Repubblica si impegna a salvaguardare» [6] .
Un altro principio di fondamentale importanza è quello di uguaglianza, nella sua duplice distinzione formale e sostanziale, sancito dall’art. 3 della Costituzione:
Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (uguaglianza “formale”). «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (uguaglianza “sostanziale”).
All’art. 5 troviamo la descrizione della visione “policentrica” e non “statocentrica” della Repubblica: pur nella sua unicità ed indivisibilità, infatti, la Costituzione prevede la promozione delle autonomie e del decentramento, favorendo così la nascita di molti poli, rispetto alla rigidità e uniformità di un accentramento.
Art. 5: «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Per l’ambito che qui interessa, un particolare richiamo meritano l’art. 34 e l’art. 38, che mirano all’«effettiva realizzazione del diritto all’istruzione in condizioni di uguaglianza, pluralismo e libertà di espressione» [7] .
Infatti, come è stato sottolineato, il diritto all’istruzione costituisce il «piedistallo per il pieno sviluppo della personalità umana e fonte di uguaglianza sostanziale» [8] . E ancora: se l’educazione può essere definita come «l’effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti» [9] , l’istruzione come quel «servizio pubblico strumentale ed essenziale per assicurare il pieno sviluppo della persona umana e la sua elevazione economica e sociale anche rispetto alla iniziale e sfavorevole condizione di partenza di taluno» [10] .
Art. 34: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
Art. 38: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».
La stessa Corte Costituzionale nella celebre sentenza n. 215/1987 si è così espressa: «statuendo che la “scuola è aperta a tutti”, e con ciò riconoscendo in via generale l’istruzione come diritto di tutti i cittadini, l’art. 34 Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità apprestata dall’art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L’art. 2 poi si raccorda e si integra con l’altra norma, pure fondamentale, di cui all’art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini».
Come è stato sostenuto, infatti, applicando i principi personalistico, pluralistico e solidaristico al contesto dell’istruzione,
«appare agevole individuare il centro del fascio di interessi che lo caratterizzano: la persona, la quale “rappresenta il crocevia del rapporto tra libertà, eguaglianza, dignità umana e solidarietà” [11] . Dai lavori preparatori e da una lettura sistematica dell’articolo 34 della Costituzione emerge chiaramente [...] il nesso teleologico e funzionale che tiene assieme le norme costituzionali in materia di istruzione ed i principi espressi dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione italiana. Appare possibile affermare che il ribaltamento compiuto da questi ultimi della concezione del rapporto tra persona e Stato, fondato sui principi del personalismo, pluralismo, solidarietà sociale e laicità, si riflette anche nell’ambito dell’istruzione irradiandolo di un “significato profondamente innovatore” [12] » [13] .