Capitolo IV
Le regole per il tirocinio triennale per l’esercizio dell’attività di revisione legale
L’importante processo di razionalizzazione della disciplina della revisione legale, iniziato con l’emanazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, c.d. “Nuovo testo unico della revisione legale dei conti”, ha interessato anche le regole relative allo svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisore.
Nello specifico, l’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010 disciplina il tirocinio dell’aspirante revisore legale e demanda all’emanazione di un regolamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la CONSOB.
Il D.M. 25 giugno 2012, n. 146 (in vigore dal 13 settembre 2012), completa, dando attuazione a quanto disposto dal suddetto art. 3, le disposizioni in materia, regolando l’istituzione e la gestione del Registro del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, definendo tra l’altro:
• il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
• le modalità di svolgimento del tirocinio ai fini dell’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale;
• le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;
• le modalità di rilascio dell’attestazione di svolgimento del tirocinio;
• gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.
1. I requisiti di onorabilità
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 146/2012 possono richiedere l’iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dall’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 39/2010 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.
Tali requisiti vengono illustrati nel D.M. 20 giugno 2012, n. 145, e nello specifico, negli artt. 2 e 3, ove gli stessi sono disciplinati per l’iscrizione al Registro dei revisori legali delle persone fisiche.
Per quel che attiene ai requisiti dell’onorabilità, l’art. 3 del D.M. n. 145/2012 consente la richiesta di iscrizione ai soggetti che soddisfino contestualmente le seguenti condizioni:
• non si trovino in uno stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
• non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria nel rispetto delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché in materia di documentazione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
• non siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal capo VIII del D.Lgs. n. 39/2010;
- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
- reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
• non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
Tavola 1. Requisiti di onorabilità – art. 3 del D.M. n. 145/2012
Ulteriore requisito per l’iscrizione al Registro del tirocinio è il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall’art. 2 del D.M. n. 145/2012 “Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l’iscrizione al Registro”, ossia:
• laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); scienze economiche (L 33);
• laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
• classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
• diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di laurea di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
Inoltre, possono richiedere l’iscrizione al Registro del tirocinio anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero, ma solo a condizione che tale titolo sia riconosciuto come valido dalle vigenti disposizioni. In tal caso sarà onere del soggetto che richiede l’iscrizione dimostrare l’equipollenza del titolo conseguito all’estero a quelli espressamente individuati dall’art. 2 del D.M. n. 145/2012, indicando gli estremi del provvedimento che ne riconosca la validità.
Tavola 2. Titolo di studio
Tipologia di laurea post riforma Laurea triennale: • scienze dell’economia e della gestione; • scienze economiche. Laurea magistrale: • scienze dell’economia; • scienze economiche aziendali; • finanza; • scienze della politica; • scienze economiche per l’ambiente e la cultura; • scienze delle pubbliche amministrazioni; • giurisprudenza; • scienze statistiche; • scienze statistiche attuariali e finanziarie. | Tipologia di laurea ante riforma Classi di lauree previste dal D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in: • economia e commercio; • statistica; • giurisprudenza; • scienze politiche; • scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti. Titoli di studio esteri da ritenersi equipollenti a quelli indicati nei punti precedenti in virtù di disposizioni vigenti |
2. Il Registro del tirocinio e la domanda di iscrizione
Nel Registro del tirocinio devono essere indicate per ciascun tirocinante iscritto le seguenti informazioni:
• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
• il recapito indicato per l’invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;
• la data di inizio del tirocinio;
• il revisore legale o la società di revisione presso cui si svolge il tirocinio;
• i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
Tali informazioni sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente dal sito internet del MEF.
A tal proposito, è onere di quest’ultimo, sentito il Garante per la protezione dei dati, stabilire con appositi provvedimenti le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione delle domande ricevute, nonché delle documentazione allegata, mediante l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione in grado di garantire l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico.
Tavola 3. Informazioni contenute nel Registro del tirocinio
Art. 3 del D.M. n. 146/2012
• cognome, nome, luogo e data di nascita;
• recapito indicato per l’invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;
• data di inizio del tirocinio;
• revisore legale o società di revisione presso il quale viene svolto il tirocinio;
• trasferimenti, sospensioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
Per richiedere l’iscrizione al Registro del tirocinio è necessario presentare, anche per via telematica o digitale, un’apposita domanda su modello conforme a quello che verrà messo a disposizione sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nella domanda, che deve essere debitamente compilata e sottoscritta, il soggetto che richiede l’iscrizione al Registro deve fornire, anche ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le seguenti informazioni:
• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
• la residenza e, se all’estero, il domicilio in Italia;
• l’attività esercitata e, se dipendente pubblico, l’amministrazione o ente di appartenenza;
• il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010;
• titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010;
• il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
• l’indicazione del nome e del numero di iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
• di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 9 del D.M. n. 146/2012, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, il riferimento è a un contributo fisso a copertura delle spese di segreteria, relativamente al quale il MEF dovrà fissare con decreto l’importo e le modalità di versamento.
La domanda di iscrizione
La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio può essere presentata compilando il modulo TR-01. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal com...