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Codice tributario 2017 pocket
About this book
L'eBook Codice Tributario 2017 Pocket integra fornisce un aggiornato ed agile strumento di consultazione in formato elettronico delle principali disposizioni in materia fiscale. (TUIR, Accertamento, Riscossione, IVA, IMU, TARI e TASI).
Le disposizioni sono aggiornate con le piĂš recenti novitĂ normative, tra le quali si segnalano:
- il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, c.d. "manovrina", recante tra l'altro nuove disposizioni in materia di split payment e di utilizzo in compensazione di crediti di imposta;
- il D.M. 23 marzo 2017, recante modifiche del decreto 4 settembre 1996, contenente l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale;
- il D.M. 26 maggio 2017, recante la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze, a seguito della modifica dell'aliquota Ires;
- il D.P.C.M. 26 luglio 2017, recante la proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dei sostituti d'imposta;
- il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
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Information
Topic
DirittoSubtopic
Diritto tributarioCapitolo I
TESTO UNICO
DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI
DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI
TESTO UNICO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. â Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(S.O. alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986)
(S.O. alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986)
Art. 1
Ă approvato lâunito testo unico delle imposte sui redditi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Presupposto dellâimposta
1. Presupposto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nellâart. 6.
Art. 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dellâimposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo dâimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresĂŹ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (1).

(1) Vedasi il âD.M. 4 maggio 1999. â Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiatoâ.
Con D.M. 12 febbraio 2014 la Repubblica di San Marino è stata espunta dallâart. 1 del predetto decreto.
Art. 3
Base imponibile
1. Lâimposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nellâart. 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 lâimposta si applica separatamente sui redditi elencati nellâart. 17 salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dallâimposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dâimposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dellâautoritĂ giudiziaria;
[c) ...] (Abrogata)
d) gli assegni familiari e lâassegno per il nucleo familiare, nonchĂŠ, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dallâart. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
Art. 4
Coniugi e figli minori
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metĂ del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dellâart. 210 dello stesso codice. I proventi dellâattivitĂ separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per lâintero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metĂ del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nellâart. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per lâintero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita lâamministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti allâusufrutto legale dei genitori sono imputati per metĂ del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se lâusufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per lâintero ammontare.
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societĂ semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dallâatto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore allâinizio del periodo dâimposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societĂ di armamento sono equiparate alle societĂ in nome collettivo o alle societĂ in accomandita semplice secondo che siano state costituite allâunanimitĂ o a maggioranza;
b) le societĂ di fatto sono equiparate alle societĂ in nome collettivo o alle societĂ semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto lâesercizio di attivitĂ commerciali;
c) le associazioni senza personalitĂ giuridica costituite fra persone fisiche per lâesercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societĂ semplici, ma lâatto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dellâassociazione;
d) si considerano residenti le societĂ e le associazioni che per la maggior parte del periodo dâimposta hanno la sede legale o la sede dellâamministrazione o lâoggetto principale nel territorio dello Stato.
Lâoggetto principale è determinato in base allâatto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base allâattivitĂ effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui allâart. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dellâammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dellâimprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivitĂ di lavoro nellâimpresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti allâimpresa risultino nominativamente, con lâindicazione del rapporto di parentela o di affinitĂ con lâimprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore allâinizio del periodo dâimposta, recante la sottoscrizione dellâimprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dellâimprenditore rechi lâindicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e lâattestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualitĂ e quantitĂ del lavoro effettivamente prestato nellâimpresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo dâimposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attivitĂ di lavoro nellâimpresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Art. 6
Classificazione dei redditi (1)
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi dâimpresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennitĂ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invaliditĂ permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle societĂ in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia lâoggetto sociale, sono considerati redditi dâimpresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

(1) Vedasi lâart. 14, commi 4 e 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537, nelle banche dati Wolters Kluwer, in materia di c.d. âcosti da reatoâ.
Art. 7
Periodo di imposta
1. Lâimposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde unâobbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dellâart. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dellâart. 13.
2. Lâimputazione dei redditi al periodo dâimposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dellâavente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo dâimposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dellâart. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dallâesercizio di imprese commerciali di cui allâart. 66 e quelle derivanti dallâesercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dellâart. 60.
2. Le perdite delle societĂ in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui allâart. 5, nonchĂŠ quelle delle societĂ semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dallâesercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallâart. 5. Per le perdite della societĂ in accomandita semplice che eccedono lâammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dallâesercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societĂ in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per lâintero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dellâart. 66. Si applicano le disposizioni dellâart. 84, comma 2, e, limitatamente alle societĂ in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 84.
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piĂš prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societĂ o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o lâapporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piĂš prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle...
Table of contents
- 1) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
- 2) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
- 3) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
- 4) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
- 5) D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equitĂ e il consolidamento dei conti pubblici
- 6) L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitĂ 2014)