Capitolo 1.
Il diritto islamico: caratteristiche, peculiarità, principi generali
Fin dall’inizio i musulmani hanno dato la loro vita per porre e risolvere la questione che è rimasta un enigma fino ad oggi: obbedire o ragionare, credere o pensare?
Fatima Mernissi, Islam e democrazia
1. I mille volti dell’Islam
L’Islam non è solo una religione, è anche una cultura, un assetto di potere, un’ideologia complessa e articolata, tanto da poter essere raffigurato come «una concezione della vita, del mondo, della società, della natura, dell’uomo e di Dio olistica e onnicomprensiva». Ma l’Islam è anche una religione, una religione che detta regole sia di tipo spirituale che di tipo temporale e che nel corso dei secoli ha organizzato queste regole dando vita ad un complesso ed originale ordinamento giuridico. Nelle pagine che seguiranno ci occuperemo esclusivamente del diritto islamico – nello stesso modo in cui quando si studia il diritto canonico non ci si interessa, se non marginalmente, di liturgia e/o di teologia –, ma inevitabilmente non ci soffermeremo solo sulla descrizione di questa o di quella disposizione, potendo analizzare e comprendere il senso delle singole norme soltanto se avremo sufficientemente chiaro il quadro in cui esse nascono e trovano applicazione.
Considerazione preliminare irrinunciabile a uno studio sull’Islam è che, a ben vedere, non esiste un Islam ma, al contrario, esistono molti Islam. Diversi Islam che si sono succeduti nel tempo, con caratteristiche specifiche, con scelte di fondo di vario genere e quindi con soluzioni originali ai problemi della vita pratica, ma anche Islam che nella stessa epoca hanno assunto sembianze mutevoli in ragione dei singoli ambiti territoriali di radicamento.
Non si dimentichi, in proposito, che questa religione coinvolge centinaia di milioni di persone sparse per il mondo, così da essere presente in realtà differenziate tra loro e a trovarsi ad interagire con tradizioni specifiche, con governi nazionali di opposta natura e con bisogni assolutamente peculiari, finendo inevitabilmente per assumere configurazioni originali a seconda dei luoghi in cui si è trovata e si trova ad operare. E anche oggi, l’Islam assorbe quasi per intero l’identità di alcune popolazioni, marca l’azione di consistenti maggioranze ma non di rado irrora la delicata quotidianità di chi si trova, o si è sempre trovato, nella posizione di minoranza religiosa, più o meno tollerata. Insomma, come scrive Franco Cardini, esiste
[…] una pluralità di Islam […] che hanno coscienza dell’unità profonda che lega l’umma di tutti i credenti ma che al tempo stesso si sono sviluppati lungo la storia in forme e secondo caratteri diversi.
Non si tratta di un semplice adattamento imposto dalle circostanze; da sempre l’Islam, all’interno di una visione unitaria radicata attorno ad un nucleo condiviso di principi irrinunciabili, è contraddistinto da estrema flessibilità e insospettata dinamicità (e merita sottolineare tale connotazioni posto che normalmente la visione dell’Islam è, al contrario, quella di una religione rigida e statica). Si tratta di caratteristiche tipiche di ogni ordinamento religioso, ma che nell’Islam sono oltremodo agevolate nella loro esplicazione dalla mancanza di una struttura gerarchica e di un’autorità centrale. Esistono, così, più scuole ufficiali (e altre non ufficiali) che sono legittimate a fornire un’interpretazione autonoma, e non sempre coincidente con le altre ‘letture’, delle fonti dell’Islam.
Chiarito che sono esistiti (ed esistono) diversi Islam va poi aggiunto che l’Occidente, come in un infinito gioco di specchi, ha elaborato altrettante visioni dell’Islam, spesso non coincidenti, qualche volta profondamente differenti, in alcune occasioni assolutamente inconciliabili tra loro. Si rammenti, ad esempio, che se oggi l’immagine standardizzata dell’Islam è quella di una forza conservatrice, sostanzialmente anti-moderna, sorpassata dal punto di vista dei costumi e della libertà sessuale, lo stesso Islam per alcuni secoli è apparso agli occidentali come il mondo magico dell’esotismo, dello sfarzo, del mistero, a tratti addirittura della lascivia.
Può risultare utile, in proposito, riportare una vicenda apparentemente minore ma in realtà altamente simbolica. Come è noto, la diffusione iniziale dell’Islam è strettamente legata alla lunga predicazione di Maometto che incontrò, per tutta la sua durata, non pochi ostacoli e sbarramenti. Nei passaggi più delicati e nei momenti decisivi per l’affermazione del nuovo credo religioso, spicca accanto a Maometto la figura di una donna, e più precisamente della sua prima moglie. Khadija, questo il suo nome, si rivela, a chi abbia la curiosità di ricostruirne la vita, una figura particolarmente interessante. Si tratta di una donna nobile, molto ricca, vedova e ben più anziana del futuro Profeta, che si occupa in prima persona di questioni attinenti al commercio, che assume Maometto tra i suoi lavoranti e poi lo sceglie come sposo; è lei la prima fedele della nuova religione, ed è sempre lei che fornisce al Profeta le disponibilità economiche, le possibilità e la convinzione necessarie a fondare la prima comunità dei fedeli. Insomma, si delinea ai nostri occhi l’immagine di una donna che riveste un ruolo pubblico attivo, profondamente antitetico a quella che si è oramai imposta come la visione stereotipata e ‘ufficiale’ della donna islamica. Non è certo un caso che proprio questo personaggio venga costantemente richiamato da quelle posizioni dottrinali che si battono per ottenere un miglioramento della condizione giuridica delle donne musulmane attraverso la riscoperta del messaggio originario dell’Islam – decisamente incline a riconoscere loro maggiori diritti e maggiori libertà rispetto al passato pre-islamico ma anche rispetto al presente di molte società rigorosamente religiose – e la denuncia delle sue manipolazioni successive che hanno per l’appunto condotto ad un progressivo restringimento di quei diritti e di quelle libertà.
Al di là delle naturali curiosità suscitate dal caso singolo, questo episodio permette di ribadire come ogni dato possa avere avuto manifestazioni diverse nell’Islam e come la forma che oggi contiene e modella il patrimonio dogmatico dell’Islam sia stata determinata da una serie di passaggi storici non sempre governati dai fondamenti religiosi di questa confessione. In sostanza, l’attuale configurazione dell’Islam è il risultato di un insieme di fattori (storici, politici, economici e culturali) di cui dobbiamo tenere conto pur non essendo direttamente attinenti al nostro studio. Per quanto possibile dobbiamo abituarci a tenere ben separati due tipi di nozioni, quello che prescrive il Corano e quello che oggi viene considerato come diritto vigente, quello che è diritto islamico e quello che è il diritto applicato da ogni singolo Stato islamico. Benché molti Stati si definiscano islamici e dettino norme che si richiamano direttamente alla sharî’a, l’applicazione della legge religiosa non è mai automatica né uguale a se stessa; questi Stati evidentemente rileggono la legge islamica alla luce delle proprie esigenze e, adattandola, trasformano il diritto musulmano classico che diviene il diritto di quel singolo Stato.
Si tratta di un’avvertenza da non trascurare, giacché la distinzione cui facevo riferimento è molto chiara nella cultura occidentale, da tempo abituata a dare per scontato che le scelte di uno Stato siano (almeno formalmente) del tutto indipendenti dalle scelte degli ordinamenti confessionali, ma risulta molto più controversa nell’Islam (nel Daar al-Islam), dove la distinzione tra potere temporale e potere spirituale fatica tuttora ad imporsi. Ancor meno agevole appare individuare le ragioni che hanno condotto ad uno scenario così dissimile. Se, difatti, vi è comune accordo nel segnalare come questa mancata distinzione marchi una differenza decisiva tra cultura islamica e cultura occidentale, vi è poi chi spiega la commistione tra sfera temporale e sfera religiosa, propria del mondo musulmano, facendo riferimento alla natura dell’Islam e chi invece riconduce la suddetta divaricazione più a ragioni storiche e contingenti che a motivazioni di fondo e ad elementi sostanziali. La questione è altamente complessa e può qui essere solo evocata, così come può solo accennarsi all’opportunità di rammentare che l’approdo dell’Occidente alla laicità è un approdo relativamente recente e molto travagliato, consumatosi proprio in quei secoli in cui la storia dell’Islam subiva con l’occupazione coloniale un’interruzione traumatica che ne congelava l’evoluzione e ne pregiudicava irrimediabilmente lo sviluppo.
2. Regole eterne per società mutevoli: il ruolo dei giuristi
Dal punto di vista strettamente giuridico, l’Islam si presenta come un sistema con delle caratteristiche assolutamente peculiari, per certi versi irripetibili. Come ogni altro ordinamento confessionale, il diritto islamico è preposto principalmente al raggiungimento di fini ultraterreni e quindi si deve dotare di strumenti che permettano di adattare le singole prescrizioni al raggiungimento di quei fini; pur presentando insospettate analogie con il diritto romano, specie nel campo dei diritti reali e del possesso, tale ordinamento non è strutturato intorno ad un corpo di leggi; pur avvicinandosi, per il valore riconosciuto alle pronunce giudiziarie, ai sistemi di common law non è ad esso assimilabile, dovendo essere descritto non tanto come il diritto dei giudici quanto piuttosto come il diritto dei giuristi, o per meglio dire, dei giuristi-teologi; pur presentandosi come un ordinamento giuridico completo e dettagliato, esso si è però sviluppato ininterrottamente attraverso il metodo casistico, senza mai preoccuparsi eccessivamente di assicurare razionalità e sistematicità a questo processo.
Strumento principale dell’evoluzione del diritto islamico è la fatwa, ovvero il parere che l’esperto rilascia al fedele che sottopone alla sua attenzione un caso concreto. Il comportamento da adottare o da evitare viene circoscritto dall’esperto attraverso il ricorso alla sua sapienza, ovvero attraverso il richiamo a tutti quei principi del diritto islamico che possano fornire indicazioni utili per la risoluzione della vicenda. Laddove si pensi che la stragrande maggioranza delle (tante) questioni che si propongono nelle società contemporanee non trovano una disciplina espressa nelle (poche) norme di origine divina, risulterà del tutto evidente che il diritto islamico vive e si sviluppa attraverso questi pareri, che ricuciono quotidianamente lo strappo tra l’epoca in cui i principi dell’Islam vennero elaborati e il tempo in cui vengono a concretarsi in regole pratiche.
A rendere la fatwa qualcosa di simile ad uno stantuffo che inietta aria e vita in una macchina altrimenti immobile e atemporale, contribuisce la circostanza che essa, pur se rilasciata a domanda e valevole per solo il caso concreto che la origina, finisce per presentarsi come una massima a disposizione dell’intera comunità, indicando potenzialmente a tutti i fedeli il comportamento da assumere. Tant’è che alcune grandi organizzazioni islamiche operanti...