Ephemerides Iuris Canonici
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In questo numero la parte monografica è dedicata al tema della rinuncia del Pontefice, con contributi sia di carattere storico che di diritto positivo di G. Boni, O. Condorelli, A. Errera, M. Ganarin, V. Gigliotti.
La rivista presenta inoltre un intervento dal titolo Diritto e misericordia a firma di G. Dalla Torre; un approfondimento sul ruolo dell'economo diocesano di H. Pree, ed alcuni articoli di carattere storico di N. Alvarez de las Asturias, J. M. Cabezas Cañavate e S. A. Szuromi. Nota bibliografica sul diritto patrimoniale canonico di J. Miñambres.

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Information

MANUEL GANARIN - Sulla natura recettizia dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae

Sommario
1. Premessa. – 2. Nozioni preliminari: esternazione, forma e conoscenza dell’atto giuridico. – 3. L’indole recettizia della rinuncia con accettazione. – 4. La comunicazione all’autorità competente della rinuncia senza accettazione (o “costitutiva”). – 5. Specificità della renuntiatio del Romano Pontefice rispetto alla normativa generale circa la rinuncia senza accettazione (can. 189 §§ 1 e 3 CIC). - 5.1. La rinuncia all’ufficio primaziale quale atto giuridico conoscibile dalla Chiesa. Una proposta ermeneutica del can. 332 § 2 CIC. - 5.2. La debita ( «rite») manifestazione della rinuncia quale requisito di idoneità della forma di esternazione della volontà pontificia. - 5.3. La dimensione pubblica della rinuncia all’ufficio petrino quale garanzia di libertà della decisione assunta dal Romano Pontefice. - 5.4. Conoscibilità immediata ed efficacia differita della declaratio renuntiandi: la clausola “nunc pro tunc” apposta da Papa Benedetto XVI. – 6. Considerazioni conclusive.

Riassunto Abstract
Il contributo analizza un aspetto peculiare dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico posto in essere dal rispettivo titolare, vale a dire la sua natura recettizia. L’evento giuridicamente rilevante della recezione, che a seconda dei casi richiede o la conoscenza effettiva o la sola conoscibilità della renuntiatio, può infatti incidere sul perfezionamento, la validità o l’efficacia della stessa. Sulla base della distinzione, prevista dal can. 189 del Codex Iuris Canonici, fra le rinunce con accettazione e quelle senza accettazione, lo studio si pone l’obiettivo di illustrare il differente “impatto” della recezione, da parte di un terzo determinato o di una pluralità indistinta di destinatari, dell’atto di manifestazione della voluntas renuntiandi, soffermandosi in particolare sulla rinuncia del Romano Pontefice all’ufficio primaziale di cui al can. 332 § 2 CIC: il requisito, prescritto ad validitatem, della debita manifestazione dell’atto di rinuncia («rite manifestetur»), sottintende l’esigenza che la grave decisione assunta dal Papa si configuri quale atto giuridico potenzialmente conoscibile dalla Chiesa, al fine di poter determinare la vacanza della Sede Apostolica e, perciò, l’inizio della procedura di elezione del successore nell’ufficio.
The contribution examines a particular aspect of the juridical act of resignation of ecclesiastical office by its holder, namely its receptivity. The juridically significant event of accepting a resignation, which may require either the actual knowledge of the resignation or simply its knowability, could affect its perfection, validity or efficacy. Based on the distinction between resignation requiring acceptance or not as stipulated in can. 189 of the Code of Canon Law, the study aims to illustrate the different kinds of “impact” of the reception of the act manifesting the voluntas renunciandi by a defined third party or by an unspecified group of recipients, focusing on the renunciation of the primatial office by the Roman Pontiff mentioned in can. 332 § 2 CIC. The ad validitatem requirement of a proper manifestation of the act of resignation («rite manifestetur») implies the need that this grave decision by the Pope has to be a juridical act that is potentially knowable by the Church in order for it to create the vacancy of the Apostolic See, setting off the process of electing a successor to the office.

Parole chiave : Rinuncia del Romano Pontefice; vacanza della Sede Apostolica; recezione dell’atto giuridico; rinuncia con e senza accettazione; debita manifestazione della rinuncia; conoscibilità della rinuncia.
Key words: Papal resignation; vacancy of the Apostolic See; reception of juridical act; resignation with and without acceptance; due expression of resignation; knowable of resignation.

1. Premessa

L’inattesa rinuncia di Papa Benedetto XVI al ministero petrino [1] , dichiarata dinanzi ai padri cardinali convocati nel concistoro ordinario pubblico di lunedì 11 febbraio 2013 [2], oltre al clamore mediatico che un evento così straordinario poteva suscitare [3] ha altresì riacceso l’attenzione della canonistica nei confronti di un istituto giuridico esplicitamente contemplato in ambedue le codificazioni della Chiesa (cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO) [4]. In questa sede si intende illustrare un aspetto del tutto peculiare dell’atto di rinuncia e, in particolare, di quello del Romano Pontefice, nel tentativo di dimostrare la riconduzione di quest’ultimo nella categoria generale degli atti giuridici di natura recettizia, nonostante consti di una dichiarazione unilaterale di volontà rivolta al popolo di Dio, ossia alla moltitudine dei christifideles, ex se perfezionata senza che nessuna autorità ecclesiastica debba accettarla, non potendo sindacarsi le motivazioni poste a suo fondamento. Come si vedrà appresso, infatti, la rinuncia prefigurata dal can. 332 § 2 CIC, affinché possa ritenersi pienamente valida ed efficace, postula la realizzazione di un evento – la recezione – in forza del quale la decisione del Papa deve rendersi, secondo una modalità che sia teleologicamente adeguata, conoscibile nei confronti dei terzi. Si tratta di una caratteristica strutturale che accomuna gran parte degli atti giuridicamente rilevanti, insita nella natura e nelle finalità loro proprie [5]. Non è quindi l’indeterminatezza dei soggetti destinatari, né la mancata previsione che la rinuncia debba essere accettata da qualcuno, né la posizione apicale del Pontefice nella costituzione teologica della Chiesa che priva la sua eventuale rinuncia del connotato di recettizietà [6]. Dopo aver riportato in limine tractationis alcune nozioni basilari di teoria generale dell’atto giuridico si tenterà di analizzare, sulla base della distinzione codiciale tra le rinunce con accettazione [7] e quelle che non necessitano di essere accettate [8], quale sia il differente impatto della recezione delineato dalle norme generali del Codice (can. 189 CIC). La normativa inclusa nel Libro I sarà infine confrontata con l’ipotesi di cessazione del ministero petrino per rinuncia di cui al can. 332, § 2 CIC alla luce delle specificità che la contraddistinguono in modo del tutto irripetibile.


2. Nozioni preliminari: esternazione, forma e conoscenza dell’atto giuridico

In sede di teoria generale del diritto suole distinguersi tre differenti profili che connotano l’atto giuridico: la perfezione, la validità e l’efficacia. Tale classificazione dottrinale ha lo scopo precipuo di dimostrare come l’atto giuridico, per produrre in concreto i suoi effetti, oltre a dover essere valido, ossia conforme al sistema normativo – non circoscrivibile nello ius Ecclesiae alle sole norme positive –, debba essere anzitutto perfetto. Segnatamente, un atto può dirsi perfetto qualora venga a concludersi il suo iter di formazione, essendo munito di quell’insieme di elementi che lo rendono giuridicamente esistente [9]. Tra gli elementi che ne determinano l’esistenza, al punto da assurgere a presupposto indispensabile per la sua validità ed efficacia, è fondamentale il momento dell’esternazione: solamente attraverso la manifestazione proiettata verso l’esterno della volontà decisionale formatasi internamente nell’animo del soggetto agente, infatti, un atto umano può acquisire rilevanza ai fini giuridici [10]. Sino ad allora, pertanto, l’atto è da considerarsi non solo irrilevante, nella misura in cui il diritto non prende in considerazione la mera intenzione interiore dell’individuo non esteriorizzata, ma altresì inesistente, in quanto un atto non esternato non può nemmeno riconoscersi come tale nella sua oggettività [11]. Dunque l’esternazione, concorrendo al perfezionamento dell’atto giuridico, funge da elemento essenziale per la sua validità ed efficacia, non potendosi avere un atto valido e/o efficace ed inesistente, bensì piuttosto un atto invalido e/o inefficace ma esistente [12]. Definire un atto come “perfetto” significa conferire ad esso una qualità entitativa, che si pone quale condizione preliminare della sua validità e della sua efficacia.
L’esternazione poi deve essere concettualmente distinta dalla forma, che sta ad indicare il modo tramite cui un atto giuridico è manifestato esternamente [13]. Il diritto positivo può stabilire, in riferimento ad un determinato atto, il principio generale della “libertà delle forme”, per cui il soggetto agente ha la facoltà di scegliere in quale modo esternare la sua volontà – per iscritto o in forma orale o attraverso comportamenti concludenti non equivoci [14] –, o prescrivere ad validitatem una forma particolare di esternazione. In quest’ultimo caso il legislatore dispone che uno specifico atto, oltre ad essere munito degli elementi costitutivi essenziali che lo caratterizzano ex natura rei, debba essere compiuto assumendo una particolare sollemnitas predeterminata da una legge irritante, a pena di nullità (cann. 10 e 124 § 1 CIC) [15].
La forma di estrinsecazione di un atto sovente è prevista onde assicurare la conoscenza dell’attività giuridica. Gli atti giuridici – inclusi quelli unilaterali – in genere presentano una dimensione di alterità [16], soprattutto quando vengono ad incidere nella sfera giuridica soggettiva altrui: se la volontà è esternata in modo tale da poter essere conosciuta dai suoi destinatari, l’atto che la esprime esiste a tutti gli effetti, potendo così essere imputato con certezza al suo autore e conseguire lo scopo al quale è stato finalizzato [17]. Ciò vale sia per gli atti di natura privata sia per gli atti di rilevanza pubblica – tra i quali può annoverarsi la rinuncia all’ufficio ecclesiastico –, la cui comunicazione talvolta è «necessaria alla realizzazione dell’interesse pubblico» [18].
Se vi sono atti di tipo unilaterale che rispetto ad altri devono essere portati a conoscenza di terze persone, è possibile individuare due macrocategorie di portata ordinamentale.
Da una parte, la dichiarazione di volontà è riconducibile nel novero degli atti “recettizi” se necessita di essere recepita da qualcuno. L’avvenimento giuridico della recezione può, a seconda dei casi, o risultare decisivo per la costituzione dell’atto, cioè per il suo completo perfezionamento, o assurgere a condizione per la validità o l’efficacia dell’atto stesso [19], che perciò già antecedentemente alla sua recezione è di per sé giuridicamente perfetto.
La differente rilevanza del fenomeno recettivo, come si avrà modo di appurare, emerge proprio nella disciplina canonica della rinuncia, che per sua natura non può non configurarsi quale atto recettizio, in quanto non può ritenersi perfetto, valido e/o efficace se il terzo non ne ha avuto o «effettiva conoscenza o, essendo la dichiarazione pervenuta nella sua sfera di controllo, si trovi almeno nella possibilità di prenderne immediata cognizione con l’uso dell’ordinaria diligenza» [20]. Un atto giuridico quindi può ritenersi recettizio sia quando debba essere effettivamente conosciuto sia quando è sufficiente che si renda conoscibile dal suo autore. La dichiarazione è conoscibile se non è conosciuta in concreto dal terzo, il quale può averne però al tempo stesso eventualmente cognizione, perché posto materialmente nelle condizioni di poter essere edotto dell’esistenza tanto dell’atto quanto del suo contenuto. Il tratto di conoscibilità della dichiarazione, che caratterizza gli atti unilaterali rivolti ad una platea non determinata di terzi, rappresenta allora una particolare manifestazione della sua indole recettizia: nonostante l’atto non sia affatto conosciuto, l’ordinamento esige comunque, in relazione all’assetto di interessi giuridici ad esso sotteso, che sia assicurata la sua recezione almeno potenziale [21], per tramite di una modalità di esternazione che configuri l’atto stesso come ricevibile, vale a dire accessibile al terzo diligente con l’impiego degli strumenti di conoscenza di uso comune. Così, l’atto giuridico unilaterale, che per la sua natura e per i suoi scopi deve essere reso quantomeno r...

Table of contents

  1. Copertina
  2. EPHEMERIDES IURIS CANONICI
  3. Indice dei contenuti
  4. ORAZIO CONDORELLI - Il papa deposto tra storia e diritto
  5. VALERIO GIGLIOTTI - Un soglio da cui non si scende...? Aspetti della renuntiatio papae nella storia giuridica medievale
  6. GERALDINA BONI - Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum
  7. MANUEL GANARIN - Sulla natura recettizia dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae
  8. ANDREA ERRERA - Il papa, l’inquisitore, l’eretico: tre figure non sempre distinte
  9. GIUSEPPE DALLA TORRE - Giustizia e misericordia
  10. HELMUTH PREE - La responsabilità dell’economo diocesano. Profili canonistici
  11. JUAN MANUEL CABEZAS CAÑAVATE - Una mirada histórico canónica al devenir del derecho penal canónico desde 1917 hasta nuestros días (I parte)
  12. NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS - El comentario de Vicente Hispano a la constitución 4 del IV Concilio de Letrán: elementos doctrinales para la valoración de la praxis oriental
  13. SZABOLCS ANZELM SZUROMI - Essential Information about the Medieval Manuscripts: Paleographical and Codicological Principles for Identification of Origin of the Canonical Manuscripts
  14. JESÚS MIÑAMBRES - Nota bibliografica a tema: Diritto patrimoniale canonico
  15. Recensioni
  16. LUIGI SABBARESE - ed., Sistema matrimoniale canonico in synodo. (Benedict Ndubueze Ejeh)
  17. LIBERO GEROSA, Sacro e Diritto (Matteo Visioli)
  18. HÉCTOR FRANCESCHI – MIGUEL A. ORTIZ, ed., Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico (Costantino - M. Fabris)
  19. Libri ricevuti