Non si fa goal solo sul campo
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Non si fa goal solo sul campo

Come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici in ambito calcistico internazionale e nazionale

Désirée Gaspari

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Come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici in ambito calcistico internazionale e nazionale

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Il testo affronta in maniera completa e approfondita la normativa internazionale e nazionale riguardante l'ambito calcistico, analizzando Circolari, Statuti, Regolamenti e Codici che sono stati opportunamente organizzati al fine di facilitarne la cosultazione.
In ogni capitolo sono stati inseriti paragrafi di approfondimento, sono state sviluppate case-histories e riportate decisioni e sentenze intervenute.
Ogni capitolo è seguito inoltre da una serie di domande proposte in passati esami da "Agente di Calciatori" – compresi gli ultimi del settembre 2012 – riferiti alle maggiori criticità che possono emergere.

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Information

Year
2012
ISBN
9788865379691
Capitolo VI: FIGC – Definizione – Statuto e codice di giustizia sportiva
Definizione
Nei capitoli precedenti è stato analizzato il sistema organizzato della FIFA, in questo capitolo analizziamo il sistema organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco del Calcio (FIGC) – unica associazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio in campo nazionale e internazionale avente personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
È affiliata alla FIFA e all’UEFA e perciò la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza; conformarsi alle regole del gioco del calcio adottate dall’IFAB e dalla FIFA; rispettare gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell’UEFA; riconoscere nei rapporti con FIFA e UEFA la giurisdizione del TAS; adire quale giudice di ultima istanza l’istituzione arbitrale con esclusione della competenza dei giudici ordinari.
La FIGC deve svolgere le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Fifa, Uefa e del Coni in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione; deve promuovere la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età; deve promuovere l’esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
La sua sede si trova a Roma e il suo Presidente nuovamente eletto nel gennaio 2013, è Giancarlo Abete.
La FIGC è dotata di uno Statuto Federale deliberato dal Commissario ad Acta Prof. Giulio Napolitano con provvedimento n. 797.1 del 23 ottobre 2012 e approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con delibera n. 391 del 30 0ttobre 2012; le altre fonti sono le NOIF, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.
Ai sensi dell’articolo 15 delle NOIF (16 dello Statuto federale) per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e statuto sociale in copia autentica; elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi; la dichiarazione della disponibilità di un idoneo campo di gioco.
La domanda accompagnata dalla tassa di affiliazione deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
La FIGC tramite i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
Le società costituite in SPA o SRL devono fornire alla FIGC prova della omologazione una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
Il Presidente federale provvede non solo all’affiliazione ma anche alla delibera relativa alla decadenza e alla revoca dell’affiliazione.
Le società decadono se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia o esclusione, l’attività ufficiale; se non provvedono, nei tempi previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale.
La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda dell’infrazione, anche su proposta del CO.VI.SO.C, dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Costituiscono gravi infrazioni la violazione dei fondamentali principi sportivi; la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; la reiterata morosità nei confronti degli enti federali, società affiliate, tesserati; le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. Il Presidente della FIGC delibera la revoca dell’affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (che verrà esaminata nei capitoli successivi) e in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (articolo 16 delle NOIF). Gli Organi della FIGC sono i seguenti:
Assemblea (Art. 20 Statuto) che si compone di Delegati che per le Leghe Professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche o i loro rappresentanti che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’assemblea; per la Lega nazionale Dilettanti, i Delegati sono eletti dalle società che ne fanno parte con diritto di voto solo per le società che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluso abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. Vi sono poi i Delegati degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara. I voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34% dei voti, così come quelli dei Delegati delle Leghe Professionistiche; i voti spettanti agli atleti il 20%; i voti spettanti ai tecnici il 10% e i voti spettanti ai Delegati degli Ufficiali di gara il 2%.
L’Assemblea adotta lo Statuto Federale; approva il bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei Revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI; elegge il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due supplenti.
Nel corso delle Assemblee possono essere trattati solamente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente (Art. 24) rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Per particolari e urgenti motivi il Presidente, sentiti i Vice-Presidenti può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali provvedimenti andranno sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di Presidenza e il Consiglio Federale. L’elezione del Presidente avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei ¾ dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il Presidente resta in carica un quadriennio e può essere riconfermato. I Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Federale e oltre alle funzioni loro attribuite dallo Statuto svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Il Direttore generale è responsabile della gestione istituzionale, amministrativa e contabile – figura introdotta nell’ultima riforma dell’ottobre 2012 (art. 6 e 28 bis). Il Comitato di Presidenza (Art. 25) è composto dal Presidente Federale, dai Vice Presidenti, da due componenti del Consiglio Federale designati dai Presidenti delle Leghe nonché da un componente del Consiglio Federale designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al mas...

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