Questa dispensa riproduce le lezioni di Diritto civile che ho tenuto durante gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 nella sede piacentina dell'UniversitĂ cattolica del Sacro Cuore.
Con la loro pubblicazione ho inteso rendere fruibili dagli studenti i miei appunti manoscritti, tramutati in testo stampato con il prezioso contributo del dott. Renzo Rossi e del dott. Francesco Zecchin, che ringrazio per lo zelo e la perizia con cui mi hanno aiutato.
La scelta di dedicare un corso alle Obbligazioni in generale è maturata in occasione della pubblicazione, nell'autunno del 2011, di un volume che raccoglie gli scritti sul tema del prof. Luigi Mengoni. Tale raccolta, alla quale ho avuto l'onore di collaborare con il mio maestro, prof. Carlo Castronovo, e il mio amico e collega, prof. Andrea Nicolussi, ha inteso offrire agli studiosi del diritto civile la possibilità di consultare in un unico luogo l'intera opera di Mengoni sul rapporto obbligatorio, rispondendo cosÏ alla crescente attenzione che a essa è stata nel tempo rivolta non soltanto dal dibattito dottrinale, ma anche dal "diritto vivente".
Ho potuto cosĂŹ proporre ai miei studenti la lettura di alcuni saggi, facendo sperimentare loro il rigore logico delle argomentazioni giuridiche di un grande Maestro.
Era però necessario guidarli in questo faticoso cammino con spiegazioni e chiarimenti, che li aiutassero a "calarsi" nella profondità scientifica del pensiero mengoniano. Parimente si poneva l'esigenza di integrare lo studio con la trattazione di quegli aspetti e nozioni, che il taglio monografico dell'opera di Mengoni, rivolgendosi a un lettore certamente meno giovane e inesperto, assumeva come già noti.
Consapevole di ciò ho voluto fissare il contenuto delle lezioni in un testo scritto, corredandolo di un'essenziale appendice giurisprudenziale, nella convinzione dell'immutato valore che assume, nella formazione del giurista contemporaneo, la parte generale delle obbligazioni, come insieme organico e coerente di regole, applicabile quali che siano la fonte del rapporto e il ruolo socio-economico in esso assegnato alle parti.
Solo un osservatore distratto e superficiale potrebbe, del resto, ritenere tale disciplina ormai superata dai tempi e non piĂš adeguata alle esigenze di specializzazione della societĂ contemporanea, sempre piĂš basata su criteri economici di divisione del lavoro. In realtĂ , come lo stesso Mengoni ci ha insegnato, le leggi speciali non costituiscono corpi normativi isolati e privi di collegamento con il diritto generale, ma da esso logicamente dipendono secondo un rapporto di regola-eccezione, che rende applicabile la medesima disciplina a tutte le obbligazioni, ove questa non sia derogata con riguardo a un caso specifico.
Tale necessaria integrazione del "diritto secondo" con il "diritto primo" attua cosÏ un delicato bilanciamento tra uguaglianza formale e sostanziale, come principi complementari, che non si contrappongono, ma s'integrano a vicenda in nome di un superiore criterio di giustizia. L'uguaglianza sostanziale attenua, infatti, nelle sue conseguenze pratiche, il carattere generale e astratto della legge, promuovendo il superamento di quelle situazioni di fatto in cui l'applicazione della stessa risulterebbe iniqua. L'uguaglianza formale a sua volta impedisce che il riequilibrio normativamente imposto possa spingersi oltre i limiti e i casi in cui ciò appare ragionevole. Tratto dalla Presentazione dell'Autore

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Corso di Diritto civile
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Information
IV
Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie
Cass. sez. un. 8 aprile 2008, n. 9148
Pres. Carbone â Rel. Corona
ESTREMI
AutoritĂ : Cassazione civile sez. un.
Data: 8 aprile 2008
Numero: n. 9148
(omissis)
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio di via (OMISSIS), (OMISSIS), ed ai condomini A., Ad. e Ra.Al., C.U., B.G., M.D., T.A. ed alla societĂ I.B.O. s.r.l. di pagare alla Edilfast s.r.l. L. 66.800.276, quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nellâedificio condominiale.
Proposero opposizione con distinti atti di citazione A. e Ra.Ad., le quali dedussero lâinammissibilitĂ della duplice condanna emessa sia a carico del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della societĂ Edilfast; R.A. asserĂŹ di aver acquistato il solo diritto di usufrutto di una unitĂ immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla societĂ Edilfast erano stati giĂ ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.
Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Q.I., B.T. e la societĂ I.B.O. s.r.l., i quali chiesero il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte dâAppello di Bologna respinse lâimpugnazione proposta dalla societĂ Edilfast.
Ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi la societĂ Edilfast; hanno resistito con controricorso A., Ad. e Ra.Al. Non ha svolto attivitĂ difensiva lâintimato Condominio via (OMISSIS), in persona dellâamministratore in carica.
La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto allâinterno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la responsabilitĂ dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietĂ , ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nellâinteresse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La societĂ ricorrente lamenta:
1.1 con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139 cod. civ., in relazione allâart. 360 cod. proc. civ., n. 3. La giurisprudenza dominante, anche successivamente allâisolata sentenza n. 8530 del 1996, che aveva affermato la parziarietĂ , ha sempre sostenuto e continua a sostenere la natura solidale delle obbligazioni dei condomini.
1.2 Con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., ai senso dellâart. 360 cod. proc. civ., n. 3, posto che la ripartizione delle spese fra nudo proprietario usufruttuario operano nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore.
1.3 Con il terzo motivo, violazione dellâart. 112 cod. proc. civ., in relazione allâart. 360 cod. proc. civ., n. 3, poichĂŠ la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione ragioni diverse da quelle dedotte nellâopposizione al decreto ingiuntivo.
1.4 Con il quarto motivo, omessa compensazione delle spese processuali con riferimento ad Ra.Al.;
Con il quinto motivo, violazione dellâart. 91 cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 non sussistendo soccombenza nei confronti del Condominio, che era stato chiamato in giudizio da Ra.Al.
Con il sesto motivo, violazione dellâart. 63 disp. att. in relazione allâart. 360 cod. proc. civ., n. 3, non aveva tenuto conto dellâorientamento della Suprema Corte, secondo cui lâacquirente di una unitĂ immobiliare doveva essere tenuto alle spese solidalmente al suo dante causa.
2.1 La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.
Secondo lâorientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilitĂ dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dallâart. 1294 cod. civ. per lâipotesi in cui piĂš soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dallâart. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri allâinterno del condominio (Cass., Sez. 2^, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. 2^, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. 2^, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. 2^, 31 agosto 2005, n. 17563).
Per lâindirizzo decisamente minoritario, la responsabilitĂ dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietĂ : in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nellâinteresse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dellâedificio, per la prestazione dei servizi nellâinteresse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditati i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e lâobbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
2.2 Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralitĂ di soggetti passivi â i condomini â occorre muovere dal fondamento della solidarietĂ .
Lâassunto è che la solidarietĂ passiva scaturisca dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali â e di una precisa disposizione di legge â il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralitĂ dei debitori e lâidentica causa dellâobbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidarietĂ tra i condomini, cui osta la parziarietĂ intrinseca della prestazione; che la solidarietĂ non possa ricondursi alla asserita unitarietĂ del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un âente di gestioneâ, ma una organizzazione pluralistica e lâamministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.
La disposizione dellâart. 1292 cod. civ. â è noto â si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica ânozione della solidarietĂ â, definisce lâobbligazione in solido quella in cui âpiĂš debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazioneâ e aggiunge che ciascuno può essere costretto allâadempimento per la totalitĂ (con liberazione degli altri).
Lâart. 1294 cod. civ. stabilisce che âi condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamenteâ.
Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietĂ , ovverosia ne chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i casi dubbi).
Stando allâinterpretazione piĂš accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dellâordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di piĂš debitori (o creditori), dalla unicitĂ della causa dellâobbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicitĂ della prestazione (eadem res debita).
Mentre dalla pluralitĂ dei debitori e dalla unicitĂ della causa dellâobbligazione scaturiscono questioni che, nella specie, non rilevano, la categoria dellâidem debitum propone problemi tecnici considerevoli: in particolare, la unicitĂ della prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietĂ rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria.
Semplificando categorie complesse ed assai elaborate, lâindivisibilitĂ consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove la insussistenza naturalistica della indivisibilitĂ non è accompagnata dallâobbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per lâintero.
Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietĂ dipende dalle norme e dai principi. La solidarietĂ raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dellâobbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralitĂ di obbligazioni tra loro connesse.
Ă pur vero che la solidarietĂ raffigura un principio riguardante i condebitori in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece lâobbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietĂ (passiva) va contemperato con quello della divisibilitĂ stabilito dallâart. 1314 cod. civ., secondo cui se piĂš sono i debitori ed è la stessa la causa dellâobbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
PoichĂŠ la solidarietĂ , spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dellâobbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietĂ e la struttura parziaria dellâobbligazione private.
Del resto, la solidarietĂ viene meno ogni qual volta la fonte dellâobbligazione comune è intimamente collegata con la titolaritĂ delle res.
Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. â che prevedono la parziarietĂ delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dellâapertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralitĂ di obbligazioni parziarie â esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.
Per la veritĂ , si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con lâattribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolaritĂ dei beni ereditali in ragione dellâappartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. PiĂš in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra lâobbligazione e la quota e nella struttura dellâobbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralitĂ di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilitĂ della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietĂ non contemplata (espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo.
2.3 Le direttive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte ...
Table of contents
- Sommario
- Presentazione
- Introduzione Le obbligazioni e la loro collocazionenel Libro quarto del codice civile
- Capitolo primo Diritti di credito e diritti reali:differenze strutturali e funzionali
- Capitolo secondo La complessitĂ oggettivadel rapporto obbligatorio
- Capitolo terzo Le obbligazioni naturali
- Capitolo quarto Le fonti delle obbligazioni
- Capitolo quinto Lâadempimento
- Capitolo sesto Lâinadempimento
- Capitolo settimo I modi di estinzione dellâobbligazione diversi dallâadempimento
- Capitolo ottavo Le modifiche soggettivedel rapporto obbligatorio
- Appendice giurisprudenziale
- I Obbligazioni senza prestazionee responsabilitĂ del medico dipendente Cass. sez. un. 22 gennaio 1999, n. 589Pres. Bile â Rel. Segreto
- II Danno non patrimoniale da inadempimento Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972Pres. Carbone â Rel. Preden
- III Mancato risultato e responsabilitĂ del creditore Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577Pres. Carbone â Rel. Segreto
- IV Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie Cass. sez. un. 8 aprile 2008, n. 9148Pres. Carbone â Rel. Corona
- V La buona fede del creditore nellâadempimentodelle obbligazioni pecuniarie Cass. 4 giugno 2010, n. 13658Pres. Vittoria â Rel. DâAlonzo
- VI Risarcimento del danno da inadempimentonelle obbligazioni pecuniarie Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499Pres. Carbone â Rel. Amatucci
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