Non vi Ăš settore dell'attivitĂ umana che possa fare a meno di punti di riferimento di tipo etico. Vi sono sempre valori ed interessi prioritari da proteggere in quasi ogni esplicitazione dell'agire umano. Nella societĂ contemporanea il valore prioritario connesso alla comunicazione, e in senso lato anche di quella commerciale, Ăš la salvaguardia della democrazia, intesa come formazione di processi decisionali atti ad esprimere un consenso basato su informazioni vere, corrette e pertinenti. La societĂ attuale Ăš complessa ed esprime informazioni complesse, sia sul piano quantitativo che qualitativo. Questa condizione determina vari problemi. Innanzitutto s'impone l'attendibilitĂ delle informazioni, la veridicitĂ della fonte delle stesse. Con il moltiplicarsi delle fonti d'informazione, con il connesso aumento della pluralitĂ dei punti di vista, s'intensifica di pari grado il problema della verificabilitĂ delle notizie diffuse. Questo aspetto viene peraltro amplificato in un sistema informativo con poche o nulle barriere all'accesso, vedi Internet, con il risultato che Ăš relativamente facile immettere nel circuito una notizia e vederla rimbalzare da un medium ad un altro, o da un paese ad un altro, senza particolari controlli o verifiche. Da qui la necessitĂ emergente di predisporre strumenti di varia natura, sia pubblici che autoregolati, atti a controllare fin dove possibile la qualitĂ in senso ampio dell'informazione, e ciĂČ al fine di garantire il pubblico. Connesso al primo aspetto, vi Ăš l'oggettiva difficoltĂ nel dare un "senso" a questo fiume d'informazioni, nel senso che il fruitore del messaggio si trova a dover decodificare ed elaborare la massa delle informazioni che riceve con pochi strumenti di analisi e di verifica. La qualitĂ dell'informazione risente fortemente della velocitĂ con la quale la stessa viene diffusa. CiĂČ comporta il rischio di eccessive approssimazioni o addirittura di veri e propri travisamenti della realtĂ , anche in considerazione di una tendenza sempre piĂč diffusa a "spettacolarizzare" le notizie, dando vita al cosiddetto infotainment, una mescolanza d'informazione e trattenimento. Altro aspetto della societĂ dell'informazione Ăš la tendenza a creare forme commiste di informazione e pubblicitĂ . Anche in questo caso si ricorre ad un neologismo inglese infomercial. Quest'ultimo, nelle sue forme piĂč esasperate, ha imposto alcun misure particolari di controllo, sia da parte del settore pubblicitario, che di quello giornalistico. Per ultimo ma non meno rilevante Ăš il problema della correttezza dell'informazione commerciale, quella diretta a promuovere la vendita di beni o servizi. In questo caso, almeno nelle societĂ a capitalismo avanzato, la posta in palio Ăš il mantenimento delle migliori condizioni di equilibrio del mercato, quelle condizioni che consentono il corretto esercizio della libera concorrenza. Tale obiettivo non viene meno neanche quando vengono predisposti opportuni correttivi, al fine di scongiurare o correggere le possibili aberrazioni del capitalismo "selvaggio", soprattutto in un'ottica di salvaguardia dei soggetti piĂč svantaggiati. Fra le condizioni di equilibrio del mercato, vi Ăš la predisposizione di strumenti di controllo sulla pubblicitĂ commerciale, essendo uno dei principali e potenti strumenti di stimolazione e modificazione del mercato. In altre parole, la pubblicitĂ commerciale corretta sta al mantenimento di un mercato sano e concorrenziale, cosĂŹ come la correttezza della comunicazione non commerciale sta al mantenimento della democrazia in una societĂ civile. Ma la pubblicitĂ non agisce solo sul piano economico. Essa agisce anche sul piano dei valori, del costume, delle credenze, alla stregua di un vero e proprio "regolatore culturale" in grado di influenzare, anche fortemente, lo sviluppo di una societĂ . Insomma terreno fertile e obbligato di applicazione di principi etici e di norme deontologiche. Come vedremo.
dall'introduzione dell'Autore

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Etica e deontologia della comunicazione commerciale
Profili generali e temi rilevanti
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Profili generali e temi rilevanti
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Information
Appendice 1
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
32a Edizione in vigore dal 20 maggio 2002
(la 1a edizione del Codice risale al 12 maggio 1966)
Norme Preliminari e Generali
a) FinalitĂ del Codice
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha lo scopo di assicurare che la pubblicitĂ , nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attivitĂ in contrasto con le finalitĂ suddette, ancorchĂ© conformi alle vigenti disposizioni legislative; lâinsieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi lâattivitĂ pubblicitaria, costituisce la base normativa per lâautodisciplina pubblicitaria.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria Ăš vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicitĂ , gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicitĂ di cui al punto d).
c) Obblighi degli enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle decisioni dellâorgano giudicante, nonchĂ© ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio dellâorgano stesso o siano recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare lâosservanza delle decisioni dellâorgano giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sĂŹ che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice, dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal GiurĂŹ, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonchĂ© delle ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine âpubblicitĂ â comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati, nonchĂ© le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI.
Il termine âprodottoâ comprende qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende perciĂČ esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine âmessaggioâ comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciĂČ esteso anche allâimballaggio, alla confezione e simili.
Il termine âconsumatoreâ comprende ogni persona cui Ăš indirizzato il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce pubblicitĂ la distribuzione a scopo didattico di materiale pubblicitario quando sia richiesto dagli Istituti scolastici pubblici o privati e lâuso avvenga sotto il controllo del personale docente.
Titolo I
Regole di comportamento
Art. 1. LealtĂ pubblicitaria
La pubblicitĂ deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciĂČ che possa screditarla.
Art. 2. PubblicitĂ ingannevole
La pubblicitĂ deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguitĂ o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuitĂ , le condizioni di vendita, la diffusione, lâidentitĂ delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3. Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validitĂ non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.
Art. 4. Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.
Art. 5. Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalitĂ tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso.
Qualora vengano pubblicizzate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicitĂ deve precisare il contenuto e le modalitĂ della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6. Dimostrazione della veritĂ dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicitĂ deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del GiurĂŹ o del Comitato di Controllo, la veridicitĂ dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.
Art. 7. Identificazione della pubblicitĂ
La pubblicitĂ deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicitĂ , vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicitĂ inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Art. 8. Superstizione, credulitĂ , paura
La pubblicitĂ deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulitĂ e, salvo ragioni giustificate, della paura.
Art. 9. Violenza, volgaritĂ , indecenza
La pubblicitĂ non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilitĂ dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10. Convinzioni morali, civili, religiose e dignitĂ della persona
La pubblicitĂ non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicitĂ deve rispettare la dignitĂ della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.
Art. 11. Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulitĂ o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtĂ .
In particolare questa pubblicitĂ non deve indurre a:
· violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
· compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
· ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità , oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
· sollecitare altre persone allâacquisto del prodotto pubblicizzato.
Lâimpiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i piĂč giovani.
Art. 12. Salute, sicurezza e ambiente
La pubblicitĂ di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e lâambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza.
Comunque la pubblicitĂ non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilitĂ verso i pericoli.
Art. 13. Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicitĂ .
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietĂ e dellâimmagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sĂ© un ingiustificato profitto.
Art. 14. Denigrazione
Ă vietata ogni denigrazione delle attivitĂ , imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15. Comparazione
Ă consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto lâaspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16. VariabilitĂ
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente Ăš accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche.
La conformitĂ di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilitĂ , per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicitĂ difforme da piĂč rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.
Titolo II
Norme Particolari
A) Sistemi di vendita
Art. 17. Vendite a credito
La pubblicitĂ relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente lâentitĂ del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonchĂ© il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato dominio e simili, nonchĂ© quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.
Art. 18. Vendite a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento, le condizioni di fornitura nonché quelle di annullamento della vendita, qualora siano previste.
Essa deve inoltre indicare identitĂ , sede e indirizzo della ditta inserzionista.
Art. 19. Forniture non richieste
Ă vietata la pubblicitĂ relativa a forniture non richieste, che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore.
Art. 20. Vendite speciali
La pubblicitĂ delle vendite speciali, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione dâacquisto, nonchĂ© la scadenza dellâofferta. Questâultima indicazione non Ăš richiesta sulla confezione.
Art. 21. Manifestazioni a premio
La pubblicitĂ relativa alle manifestazioni a premio, realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mette...
Table of contents
- INDICE
- I. INTRODUZIONE
- Appendice 1 IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA 32a Edizione in vigore dal 20 maggio 2002 (la 1a edizione del Codice risale al 12 maggio 1966)
- Corso âetica e deontologia nella comunicazioneâ
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