Codice del diritto urbanistico
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Codice del diritto urbanistico

ed. 2015 (7°)

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Codice del diritto urbanistico, 2015, settima edizione

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Information

Publisher
EDUCatt
Year
2015
Print ISBN
9788867809257
eBook ISBN
9788867809516
Topic
Law
Subtopic
Civil Law
Index
Law

PARTE I – COSTITUZIONE E NORME INTERNAZIONALI

(G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)
1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranitĂ  appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignitĂ  sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del­l’autonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordina­mento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha di­ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) Cfr. l.c. 21 giugno 1967, n. 1, art. unico: «L’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.».
11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertĂ  personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanitĂ  e di incolumitĂ  pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. La libertĂ  e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autoritĂ , che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumitĂ  pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non so­no vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere mili­tare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di e­sercitarne in privato o in pubblico il culto, purchÊ non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indi­cazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento del­l’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia al­l’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
26. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).
(1) V. nota 1 all’art. 10.
27. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere al­la rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte (1).
(1) Comma così modificato, con la soppressione delle parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», dall’art. 1, comma 1, l.c. 2 ottobre 2007, n. 1.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilitĂ  civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matri­monio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacitĂ  dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternitĂ .
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la...

Table of contents

  1. Copertina
  2. Indice generale
  3. Elenco delle abbreviazioni
  4. PARTE I – COSTITUZIONE E NORME INTERNAZIONALI
  5. PARTE II – REGIONI ED ENTI LOCALI
  6. PARTE III – EDILIZIA E URBANISTICA
  7. § 11. D.m. 1° aprile 1968Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765(G.U. n. 96 del 13 aprile 1969)
  8. § 22. D.m. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) (1)
  9. PARTE IV – ESPROPRIAZIONE E OPERE PUBBLICHE
  10. PARTE V – BENI CULTURALI E PAESAGGIO
  11. PARTE VI – NORMATIVA COMPLEMENTARE
  12. § 38. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  13. § 39. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
  14. § 43. D.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (testo coordinato in G. U. n. 186 dell’11 agosto 2006, s.o. n. 183/L)
  15. § 48. D.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (testo coordinato in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, s.o. n. 196/L)
  16. Indice cronologico
  17. Indice sommario