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Codice del diritto urbanistico, 2015, settima edizione
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Information
PARTE I â COSTITUZIONE E NORME INTERNAZIONALI
§ 1. Costituzione della Repubblica Italiana
(G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)
PRINCIPĂ FONDAMENTALI
1. LâItalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranitĂ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellâuomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitĂ , e richiede lâadempimento dei doveri inderogabili di solidarietĂ politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignitĂ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Ă compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertĂ e lâeguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e lâeffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allâorganizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitĂ e la propria scelta, unâattivitĂ o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societĂ .
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piĂš ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze delÂlâautonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con lâordinaÂmento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
10. Lâordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese lâeffettivo esercizio delle libertĂ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diÂritto dâasilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa lâestradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) Cfr. l.c. 21 giugno 1967, n. 1, art. unico: ÂŤLâultimo comma dellâart. 10 e lâultimo comma dellâart. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.Âť.
11. LâItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertĂ degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di paritĂ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitĂ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nĂŠ qualsiasi altra restrizione della libertĂ personale, se non per atto motivato dellâautoritĂ giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessitĂ ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, lâautoritĂ di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore allâautoritĂ giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Ă punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertĂ .
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertĂ personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanitĂ e di incolumitĂ pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. La libertĂ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dellâautoritĂ giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senzâarmi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autoritĂ , che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumitĂ pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non soÂno vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere miliÂtare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di eÂsercitarne in privato o in pubblico il culto, purchĂŠ non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto dâuna associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nĂŠ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitĂ giuridica e ogni forma di attivitĂ .
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dellâautoritĂ giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per lâindiÂcazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento delÂlâautoritĂ giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia alÂlâautoritĂ giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro sâintende revocato e privo dâogni effetto.
non sia possibile il tempestivo intervento delÂlâautoritĂ giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia alÂlâautoritĂ giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro sâintende revocato e privo dâogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
26. Lâestradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).
(1) V. nota 1 allâart. 10.
27. La responsabilità penale è personale.
Lâimputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitĂ e devono tendere alÂla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte (1).
(1) Comma cosĂŹ modificato, con la soppressione delle parole ÂŤ, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerraÂť, dallâart. 1, comma 1, l.c. 2 ottobre 2007, n. 1.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilitĂ civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societĂ naturale fondata sul matriÂmonio.
Il matrimonio è ordinato sullâeguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dellâunitĂ familiare.
30. Ă dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacitĂ dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternitĂ .
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e lâadempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternitĂ , lâinfanzia e la gioventĂš, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la...
Table of contents
- Copertina
- Indice generale
- Elenco delle abbreviazioni
- PARTE I â COSTITUZIONE E NORME INTERNAZIONALI
- PARTE II â REGIONI ED ENTI LOCALI
- PARTE III â EDILIZIA E URBANISTICA
- § 11. D.m. 1° aprile 1968Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui allâart. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765(G.U. n. 96 del 13 aprile 1969)
- § 22. D.m. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente lâattuazione dellâarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivitĂ di installazione degli impianti allâinterno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) (1)
- PARTE IV â ESPROPRIAZIONE E OPERE PUBBLICHE
- PARTE V â BENI CULTURALI E PAESAGGIO
- PARTE VI â NORMATIVA COMPLEMENTARE
- § 38. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,a norma dellâarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- § 39. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300Riforma dellâorganizzazione del governo, a norma dellâarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- § 43. D.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchĂŠ interventi in materia di entrate e di contrasto allâevasione fiscale (testo coordinato in G. U. n. 186 dellâ11 agosto 2006, s.o. n. 183/L)
- § 48. D.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (testo coordinato in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, s.o. n. 196/L)
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